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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2023

Cassazione n. 08419/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e comma 4, 81 comma 1, cod. pen. e art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Considerato che l'unico motivo dl ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio in ordine agli eccessivi aumenti di pena per la continuazione interna, è inammissibile perché la Corte territoriale ha giustificato in maniera adeguata la commisurazione della pena, osservando come la stessa sia stata determinata in maniera superiore al minimo edittale, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei fatti, della personalità dell'imputato/ desumibile dai precedenti penali e dalla pluralità delle sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) ifl. suo possesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e comma 4, 81 comma 1, cod. pen. e art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Considerato che l'unico motivo dl ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio in ordine agli eccessivi aumenti di pena per la continuazione interna, è inammissibile perché la Corte territoriale ha giustificato in maniera adeguata la commisurazione della pena, osservando come la stessa sia stata determinata in maniera superiore al minimo edittale, tenuto conto delle caratteristiche concrete dei fatti, della personalità dell'imputato/ desumibile dai precedenti penali e dalla pluralità delle sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) ifl. suo possesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08419/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris