CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 16/09/2025 della Corte d'assise d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale LuigiBirritteri che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.Sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso di cui hachiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'assise d'appello di Venezia, a seguitodi appello del Pubblico Ministero: a) ha riformato la sentenza emessa dal Giudiceper l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, che, all’esito di giudizioabbreviato, dopo avere riqualificato come delitto p.p. dagli artt. 110 e 393 cod.pen. il fatto già contestato come delitto p.p. dall’art. 289-ter cod. pen., avevadichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perintervenuta remissione di querela; b) ha condannato i predetti imputati alla penadi anni sette e mesi sei di reclusione ciascuno, con interdizione in perpetuo daipubblici uffici e pronunce accessorie.Merita precisare che, nel corso del giudizio abbreviato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] perl'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, il Pubblico Ministero avevamodificato l’imputazione, originariamente elevata in relazione all'art. 630 cod.pen., in quella avente ad oggetto il reato di cui all’art. 289- ter cod. pen. IlGiudice, poi, aveva operato l’indicata riqualificazione del fatto nel reato di cuiall’art. 393 cod. pen. e, preso atto della remissione della querela effettuata dallapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato non doversi procedere neiconfronti dei due imputati.Su appello del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia, chechiedeva la condanna degli imputati per il reato di cui all’art. 630 cod. pen., laCorte di Assise d’appello, dopo avere proceduto all’esame della persona offesa, haemesso la sentenza indicata, condannando i due attuali ricorrenti per il reato disequestro di persona a scopo di estorsione.2. Contro la sentenza della Corte d'assise d'appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorsi, con atto congiunto, mediante il loro comune difensore,avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo sei motivi di seguito illustrati nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite apena di inammissibilità ex art. 581 cod. proc. pen. con riferimentoall'impugnazione presentata dal pubblico ministero avverso la sentenza di primogrado. Deduce che l’appello del Procuratore Generale, strutturato anche mediantecomplessivi ed indistinti richiami per relationem alle ordinanze di custodiacautelare ed alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, aveva omesso diesplicitare le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado, limitandosi ariportare citazioni di principi giurisprudenziali senza alcuna correlazione enunciatacon i passaggi del provvedimento impugnato.2.2. Il secondo motivo prospetta la manifesta contraddittorietà dellamotivazione in ordine alla valutazione della credibilità soggettiva intrinseca edestrinseca di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, quanto alla credibilità intrinseca deduce che: a) la Corte territoriale,senza confrontarsi con una serie di censure addotte dalla difesa in relazione aquanto la persona offesa aveva narrato sia in sede di indagini che nell’esame del3 luglio 2025, aveva in sostanza recepito acriticamente la versione accusatoriacontro quella alternativa secondo cui la sequenza in rilievo era stata promossa dalKastrati che si era presentato spontaneamente agli imputati nel contesto in cui eradebitore verso gli stessi della restituzione di una somma consegnatagli perintermediare lecitamente l’acquisizione di servizi per un passaporto a favore diLiman [OSCURATO:PERSONA]; b) in particolare, non erano state tenute in considerazione lediscordanze e le incoerenze del racconto del [OSCURATO:PERSONA] a fronte di: b.1. articolazionedei contatti e accordi preliminari, come emergenti dagli stessi screenshot, secondocui, tra l’altro, alla persona offesa era stato richiesto di presentarsi all’incontro conl’automobile e la stessa aveva prospettato l’intenzione di recarsi in quel contestorecando con sé un’arma; b.2. assenza di segni di violenza sul [OSCURATO:PERSONA] edincongruenze quanto ai riferimenti all’arma impiegata (taglierino o cacciavite);b.3. descrizione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una persona asseritamente presente nelgarage quando egli aveva indicato che il locale era privo di luce; c) specificamente,la sentenza aveva svalutato i contenuti informativi degli screenshot assumendoneil carattere anche cronologicamente approssimativo a fronte della disponibilità dicopia forense idonea a dissipare eventuali dubbi che le risultanze estrapolate eversate in atti potessero far residuare.Per altro verso, era illogica la ricostruzione della Corte territoriale che avevadesunto il riscontro delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] da quelle del teste [OSCURATO:PERSONA] i cuiapporti erano, a loro volta, incoerenti alle risultanze – in particolare delle chat -quanto a: a) consapevolezza dell’origine del debito; b) consapevolezza in ordinealla possibilità che l’incontro non fosse pacifico tanto da indurre [OSCURATO:PERSONA] amanifestare l’intento di recarsi armato in quel contesto.Quanto alla credibilità estrinseca, l’argomentazione difensiva rimarca la carenza diriscontri esterni deducendo che: a) né il [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA] avevano confermatoil fatto che [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto dallo stesso inizialmente prospettato, erastato picchiato all'esterno del locale con schiaffi ed avevano così implicitamenteavvalorato la differente versione con cui la stessa persona offesa, in un passaggiodell’esame, aveva ammesso di essersi poi lasciato convincere ad andare a parlarefuori del locale; b) era implausibile il racconto del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo stessoera stato legato, poi subito liberato, era stato privato del telefono che poi gli erastato restituito per chiamare il fratello, a fronte di quanto dichiarato in querela oveaveva riferito che il cellulare gli era caduto mentre veniva legato alla sedia.Elementi, quelli così esposti, che, secondo la difesa, evidenziavano le illogicità econtraddizioni in cui era incorsa la sentenza impugnata laddove, anche a fronte diun racconto frammentario e incerto, aveva attribuito attendibilità alle dichiarazionidella persona offesa.2.3. Con il terzo motivo, i ricorsi congiunti prospettano l'erronea applicazionedella legge penale con riferimento all'art. 630 cod. pen. nonché la carenza dellamotivazione che risulterebbe meramente apparente quanto al vaglio dellasussistenza del dolo specifico e manifestamente contraddittoria nella parte quantoad indicazione del "profitto per la liberazione". In concreto deducono: a) la carenzadell’elemento di costrizione come significata dalle risultanze costituite da: a.1.dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che non avevano riferito di atti di violenza; a.2.risultanze sul taglierino che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva menzionato solo in relazioneall’ultima fase della sequenza; a.3. assenza di lividi sulla persona offesa; a.4.descrizione macchinosa dell’attività costrittiva; b) la carenza di dimostrazione deldolo specifico, avendo la sentenza travisato la prova quanto agli screen-shotindicati dalla difesa da cui emergeva che era stato proprio il [OSCURATO:PERSONA] a concordareun appuntamento con i [OSCURATO:PERSONA] e che allo stesso era già stato richiesto di portarel’autovettura; c) in particolare, la consegna dell'auto non poteva costituire il prezzodella liberazione del [OSCURATO:PERSONA] posto che: c.1. questi era libero nel momento in cuiera andato a riprendere la propria auto VW Polo; c.2. l'auto era già stata richiestaal [OSCURATO:PERSONA]; c.3. dalle chat acquisite era emersa la sussistenza di un debito effettivoda parte della persona offesa verso i [OSCURATO:PERSONA]; c.4. la consegna dell'auto eraeventualmente richiesta a titolo di "garanzia", sicché non poteva corrispondere alconcetto di "prezzo per la liberazione".Dovevano così reputarsi carenti gli elementi del reato, tanto più secondo i canoniimposti dalla giurisprudenza costituzionale (nello specifico Corte cost. sentenza n.113/2025), secondo cui spettava all’interprete escludere dall’ambito diapplicazione della fattispecie di cui all’art. 630 cod. pen. quei fatti che nonesprimevano un’offesa congrua alla elevato minimo edittale che la figura criminosacomportava.3.4. Il quarto motivo ha ad oggetto l'erronea applicazione della legge penalecon riferimento all'art. 289-ter cod. pen. nonché l'omessa motivazione nella partein cui la Corte d'Assise d'appello non si era confrontata con la qualificazionegiuridica operata dal primo giudice. Deduce che la sentenza impugnata non avevapreso in considerazione le ragioni per cui il Pubblico Ministero del Tribunale avevariqualificato il fatto ascrivendolo alla fattispecie di cui all’art. 289-ter cod. pen. inragione del rilievo che oggetto della costrizione era stato il compimento dell’azionedi portare e consegnare l’auto.3.5. Con il quinto motivo i ricorsi prospettano l'erronea applicazione dellalegge penale con riferimento agli art. 630 e 289-ter cod. pen. nonché lamotivazione apparente nella parte in cui la Corte d'assise d'appello aveva ritenutoinfondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. conriferimento all'ultimo comma dell'art. 289-ter cod. pen., questione che comunquerisulta contestualmente riproposta con il ricorso. Deduce che: a) si apprezzadisparità di trattamento di situazioni comparabili laddove l’art. 289-ter, comma 3cod. pen. prevede una attenuazione di pena per i fatti di lieve entità (“Se il fattoè di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dallametà a due terzi.”) che non trova equipollente con riguardo alla fattispecie di cuiall’art. 630 cod. pen. né rinviene rimedio nel portato della sentenza n. 68/12 concui la Corte Costituzionale ha esteso la più ridotta attenuazione di cui all’art. 311cod. pen.; b) la Corte territoriale non aveva sostanzialmente risposto allaquestione.3.6. Con il sesto motivo, la difesa si duole dell’erronea applicazione dell’art.240 cod. pen. e dell’omessa motivazione con riguardo alla confisca disposta dallasentenza in ordine all’importo di euro 8.000, quale profitto indiretto del reato.Deduce che: a) la somma in rilievo era stata consegnata ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] daifamiliari della persona offesa, nel contesto della remissione di querela, a seguitodi accordo in ordine alla restituzione del credito; b) l’oggetto di tale dazione nonrinveniva causa diretta nel reato sicché non poteva rientrare nella nozione diprofitto; c) la stessa, anzi, rinveniva causa nell’accordo tra le parti indicate, conconseguente liceità della vicenda genetica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere accolti esclusivamente in ordine al sesto motivo, irestanti motivi risultando infondati ed, in parte, inammissibili.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Devono essere disattese le argomentazioni con cui la difesa deducel’inammissibilità dell’appello presentato dal Procuratore Generale presso la Corted’Appello.2.1.1. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che «(l)'appello, al pari delricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quandonon risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alleragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato» (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep.22/02/2017 ), Galtelli, Rv. 268822 - 01).È stato, per altro verso, ribadito come, in generale, anche in coerenza ai principieuro-convenzionali, il criterio di specificità non debba tradursi nella imposizione diostacoli formalistici. Ed invero «(s)empre sotto tale profilo, vengono anche inrilievo le affermazioni contenute nella recente sentenza della Corte EDU, Sez. 1,15/09/2016, Trevisanato c. Italia, riferita al sistema del cosiddetto filtro "aquesiti", di cui all'abrogato art. 366-bis c.p.c.. Tali affermazioni, pur essendoriferite a una diversa categoria di giudizio e a un diverso mezzo di impugnazione,sono suscettibili di essere estese anche all'appello penale. Con esse si ribadisce,infatti, che il legislatore, nell'ambito del suo margine di apprezzamento, puòimporre requisiti formali, anche rigorosi, per l'ammissibilità dell'impugnazione, acondizione che questi rispettino il principio di proporzionalità, ovvero: non sianotali da vanificare il diritto a una pronuncia di merito attraverso l'imposizioneeccessivi formalismi, siano chiari e prevedibili, non impongano eccessivi oneri allaparte impugnante per l'esercizio del diritto di difesa» (Sez. U, n.8825/2017,Galtelli, cit., in motivazione).La modulazione dell’onere di specificità dell’impugnazione in termini proporzionalie correlati alla struttura del provvedimento impugnato è stata via via ribadita dallagiurisprudenza che ne ha esteso la portata ai vari tipi di impugnazione (cfr. Sez.6, n. 1919 del 10/12/2024, dep. 2025, Franceschi, Rv. 287512 - 01; Sez. 2, n.51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01).2.1.2. Nel caso di specie, allora, già è dato osservare che la motivazione dellasentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare, esposta in sintetici cenni laricostruzione dell’antefatto relativo alla formazione del credito e della specificavicenda, si è concentrata sulla qualificazione della fattispecie poi derubricata inquella di cui all’art. 393 cod. pen. per la conseguente constatazione disopravvenuta improcedibilità (recte: estinzione) in ragione della remissione diquerela. La ricostruzione proposta ha soltanto accennato al tema della azionabilitàdel credito in via ipotetica.Rispetto alla struttura della pronuncia così modulata, il principio di specificitàproporzionale è soddisfatto dal contenuto dell’atto di appello che, nei termini delresto ricapitolati nella premessa introduttiva della sentenza impugnata, harichiamato i punti nodali della sequenza motivazionale ed ha evidenziato le ragioniche contrastavano la qualificazione così assunta in base a pertinenti deduzioni.2.2. Quanto al conseguente effetto devolutivo, di cui pure fa mostra di dolersila difesa, richiamando la sentenza Galtelli secondo cui «il giudizio di appello nonpuò e non deve essere inteso come un giudizio a tutto campo», in ragione dei limitiposti dall’art. 597 cod. proc. pen. in relazione ai punti fatti oggetto dei motivi, èdato rammentare come la Corte di Cassazione abbia già chiarito che«(l)'impugnazione del P.M. volta ad ottenere una diversa e più grave qualificazionegiuridica ha pieno effetto devolutivo rispetto a tutti i profili consequenziali, in essicompresa la determinazione di una eventuale più grave pena” (Sez. 3, n. 24270del 27/05/2010, Rv. 247705 – 01. Cfr. anche Sez. 4 - , n. 42867 del 26/09/2019,Rv. 277630 - 01).A fronte dell’impugnazione del Pubblico Ministero sul tema della ricostruzione delfatto, della qualificazione e della responsabilità degli imputati, la Corte territorialeha fatto corretta applicazione dei principi richiamati laddove ha riesaminato ilquadro complessivo.3. Il secondo motivo, con cui il ricorso censura la valutazione di credibilitàdella persona offesa, è infondato ed, in più parti, ai limiti dell’inammissibilità.3.1. La Corte territoriale ha fondato la valutazione di credibilità intrinseca edestrinseca del racconto della persona offesa, comunque sentito quale indiziato direato connesso, su un complesso di elementi passati in rassegna alle pp. 9-13della sentenza che di per sé mostrano come il [OSCURATO:PERSONA]: a) abbia manifestatocarenza di volontà calunniatoria, tanto da rimettere la querela, seppure per accordiconvenuti tra le famiglie in Kosovo, secondo le convenienze e gli usi ivi esistenti;b) abbia reso un racconto intrinsecamente coerente nel suo complesso; c) abbiaofferto una versione dei fatti che ha trovato una pluralità di riscontri su temiessenziali.La sentenza ha poi puntualmente replicato alle specifiche censure svolte dalladifesa sul tema (cfr. pp. 14-18).Il motivo ora in esame, in tale sequenza dialettica, mostra per lo più di replicare imedesimi argomenti già confutati in sede di appello, con le specificazioni di seguitoconsiderate.3.2. In generale, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza,dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibilitutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza dirigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelleche sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuirealle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusionidifferenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenzaprobatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, rv. 280747-01).D’altro canto, alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portataalla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che lasorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra lealtre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, Rv. 271623 – 01. Cfr. anche Sez. V, 08/11/2023, n. 50440, n.m.).Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett.e), la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversalettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzionestorica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità dellefonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 6,n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). È stato altresì specificato chenon è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicitàdella motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sullarilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la sceltatra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017,Rv. 271623 - 01).Per altro verso, il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, nonpuò essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti diessa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini delcontrollo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa vaposto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizioneanche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, siapure implicito (Sez. 2, Sentenza, 07/06/2019, n. 38818, rv. 277091-01).Deve poi evidenziarsi che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motiviproposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudicedel gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazionidi merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delledoglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridicodeterminato (in termini v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n.11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).3.3. Nel caso di specie, la Corte ha vagliato accuratamente il materialeprobatorio in atti ed ha scrutinato l’attendibilità della persona offesa, imputata direato connesso, secondo i corretti protocolli normativi, di cui all’art. 192 comma 3cod. proc. pen., prendendo in considerazione il piano della attendibilità soggettiva,della credibilità intrinseca ed estrinseca, al riguardo, invero, nemmeno essendodedotte violazioni dei corretti principi in materia. La sentenza si ècomplessivamente confrontata con gli elementi disponibili, dando conto in modologico della credibilità del racconto, in particolare sui temi salienti.Sull’essenziale antefatto, costituito dagli accordi illeciti volti a far conseguirela cittadinanza a [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato quanto attestato nell’informativa delCarabinieri di Vedelago dell'aprile del 2022 in cui era descritta una situazioneprecisamente coerente con l’allegazione offerta dal [OSCURATO:PERSONA]. Come rilevato dallasentenza impugnata, con siffatta risultanza probatoria già la memoria difensiva inappello non si confrontava.Sugli antefatti più prossimi della vicenda la difesa adduce elementi tratti dagliscreenshot di cui assume il travisamento, senza, invero, nemmeno indicare qualecontenuto specifico sia stato oggetto di errore revocatorio, ma soltanto allegandoche da siffatti documenti dovrebbe desumersi la preesistenza di un credito lecitodegli imputati verso la persona offesa e di accordi perché la persona offesa sirecasse all’incontro con l’auto. Dai medesimi screenshot dovrebbe altresìdesumersi che il [OSCURATO:PERSONA] aveva l’intenzione di recarsi all’incontro armato (“senzaferro non vengo”).Si tratta di letture alternative che, da un lato, non si collegano a travisamentodella prova correttamente articolato, ma ad una ricostruzione di significati oggettodi interpretazione da parte della difesa, dall’altro, nemmeno evidenziano contenutiche consentano inferenze logiche effettivamente capaci di disarticolare leconclusioni sugli antefatti e sul contenuto dell’incontro cui si riferiscono.In particolare, quanto al riferimento all’arma, il ricorso nemmeno si confrontacon la sentenza impugnata che ha dato conto del fatto che «il rilievo difensivo,circa un'asserita volontà del Kastratl di portare con sé una pistolaall'appuntamento con i [OSCURATO:PERSONA], è del tutto carente di riscontri e infondato. La difesaall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha posto specifica domanda alla p.o. sul punto ed ilKastrati ha escluso che "ferro fosse da intendere come pistola (v. aff. 45dell'esame) e, comunque, ha precisato che i messaggi riguardavano incontriprecedenti e sono equivoci. D'altra parte, va considerato che nessuna arma è statarinvenuta sul Kastratì al momento dell'intervento dei Carabinieri il giorno del fatti».Tema, quest’ultimo, in ordine al quale era richiamato il valore concludente offertodalla risultanza negativa della perquisizione.Sotto ulteriore profilo, ove anche compiutamente risultanti, non simostrerebbero disarticolanti le prospettazioni in ordine al messaggio del 18gennaio 2023 con cui era richiesto al [OSCURATO:PERSONA] di portare la vettura. Secondo lasentenza impugnata, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era possibilista sul tema (cfr. pp. 41-43 delverbale di esame). Del resto, il dato così evidenziato può soltanto significare cheera stato ventilato il proposito degli imputati di farsi consegnare la vettura, senzache però al proposito medesimo risultasse avere mai prestato l’assenso la personaoffesa.Puntuale si mostra anche la spiegazione offerta dalla sentenza in ordine almessaggio (riportato a p. 31 delle trascrizioni), che, sulla base di quanto riferitodalla persona offesa, risulta interpretato in modo coerente come testo impostodagli imputati per precostituirsi una difesa: «il messaggio indicato a pag. 31 delletrascrizioni {v. aff. 180 del fascicolo), riguard(a) una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] eSuka. Il suo contenuto "[OSCURATO:PERSONA] ti ho preso 8 mila euro per finire il lavoro/discorsodocumenti, non sono riuscito a finirti il lavoro/discorso per i soldi sono ioresponsabile, per 8 mila. euro" non è altro che il "testo preconfezionato" che Jetmircostringerà a redìgere e sottoscrivere la p.o. durante la fase del sequestro e nonpuò certo assumere valenza di riscontro per provare la relativa deduzione difensiva». Né le risultanze in ordine alla cronologia smentiscono l’assunto, posto che sitratta di messaggio che segue chiamate vocali perse alle ore 20:23 e 20:24 del19/01/2023, secondo la stessa ricostruzione difensiva [ricorso, p. 15: «Gli ultimimessaggi, invece (ultime tre righe affoliazione 30 fascicolo PM) riportano ladicitura ieri (ossia 19.01.2023 atteso che la verbalizzazione della querela è iniziataa partire dalle ore 22.30 e quindi. Allorquando hanno effettuato gli screenshotdella messaggistica whatsapp era già scattata la mezzanotte come indicato nelverbale del 19.01.2023 chiuso alle 02.55 del 20.01.2023) »].A fronte del quadro così ricostruito, nemmeno è dirimente il rilievo difensivoche la sentenza si era arrestata ad incertezze sulla cronologia dei messaggiquando, avendo la disponibilità della copia forense dei cellulari, poteva verificareil dato mediante una perizia. Al riguardo, già mette conto rimarcare che, mentrenessuna perizia risultava sollecitata, appare quantomeno generico il riferimento aicellulari da periziare. Vero è, comunque, che le risultanze complessivamenteacquisite e valutate con criteri logici dalla Corte territoriale hanno consentito diricostruire i punto essenziali non solo della vicenda, ma anche degli antefatti chene hanno promosso ed impostato lo svolgimento.3.4. Si tratta di rilievi che valgono per tutte le prospettazioni difensive, inrelazione ai vari profili specifici della vicenda in esame. In particolare, poi, non siapprezzano elementi che smentiscano le dichiarazioni della persona offesa sullacomplessiva violenza, mentre risultano acquisizioni che confermano la costrizione,puntualmente evidenziate nella motivazione della sentenza impugnata. In talsenso, appunto, la sentenza dà conto di come la versione del [OSCURATO:PERSONA] abbia trovatoconferma nelle dichiarazioni dei testi presenti ai fatti specifici ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]),dai fratelli della persona offesa che con il [OSCURATO:PERSONA] erano stati in contatto telefonicoe ne avevano percepito il tono impaurito, ricevendo anzi [OSCURATO:PERSONA] laespressa rappresentazione diretta dei fatti. Ciò in un quadro in cui le stesserisultanze sui macchinosi spostamenti dei soggetti coinvolti offrono una confermalogica di un racconto in cui la consegna dell’autovettura era oggetto di unaarticolata trattativa.Nello scenario così valorizzato dalla sentenza impugnata, appaiono del tuttomarginali e superate le obiezioni articolate dalla difesa anche sulla carenza divisione diretta da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] degli schiaffi inferti che [OSCURATO:PERSONA] dato al [OSCURATO:PERSONA], secondo il racconto di quest’ultimo. La sentenza, invero,dà conto di come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano riscontrato che la persona offesa erastata indotta con la forza ad uscire dal locale per salire in auto. Non può conferirsivalenza disarticolante alla circostanza che non abbiano fatto riferimento alladiretta visione del più specifico dettaglio relativo ai colpi inferti dai [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA],tanto più che non è specificato il campo di visione che i predetti testi avevanoavuto sulla scena in questione. Sul medesimo tema nemmeno risultacorrettamente dedotta la prospettazione del mutamento di versione della personaoffesa, articolata mediante una interpolazione di isolati frammenti delledichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di esame.3.5. In conclusione, la sentenza impugnata reca un apparato motivazionaleche, sui punti qui in rilievo, risulta costruito in osservanza delle corrette coordinateermeneutiche e privo delle illogicità e contraddizioni denunciate dai ricorrentimentre le pretermissioni dedotte, in particolare con riguardo ai contenuti degliscreenshot, non assumono i tratti del travisamento e, comunque, non hannovalenza disarticolante rispetto al quadro complessivo. Sono, di rimando,infondate le prospettazioni difensive che per lo più, frammentando il quadroricostruttivo offerto dalla sentenza in modo coerente, prospettano illogicità etravisamenti in realtà insussistenti, per il resto richiedendo una inammissibilesostituzione del giudice di legittimità nel concreto vaglio probatorio e nellavalutazione di merito.4. Il terzo motivo è infondato ed, in più parti, inammissibile.4.1. In sintesi, con la serie di argomenti in oggetto, la difesa deduce la carenzadelle componenti della costrizione e del dolo specifico che si pongono qualielementi costitutivi della fattispecie ritenuta. Pone, poi, a chiusura laprospettazione del complessivo difetto di significativa offensività che, alla streguadei criteri interpretativi contenuti nella sentenza 113/2025 della C. Cost., rileva adelimitare la stessa tipicità della fattispecie in esame.4.2. L’infondatezza della prima serie di argomenti sulla componente costrittivadiscende pianamente dal risultato della disamina oggetto del motivo precedente.4.2.1. All’esito della validazione del racconto della persona offesa, la Corteterritoriale ha potuto ricostruire la vicenda rimarcando come il [OSCURATO:PERSONA] fosse statocostretto a salire a bordo dell'autovettura degli imputati con la forza, contro lapropria volontà, circostanza che è stata riferita dalla persona offesa e trova pienoriscontro anche nelle dichiarazioni dei testimoni presenti ai fatti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo quanto poi considerato dalla sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] «era statoprivato per un lasso di tempo apprezzabile della libertà personale (tra le 18/18.30e le 21.15/21.30 del 19.1.2023, momento dell'intervento delle forzedell'ordine),nel corso del quale è stato legato con una corda e minacciato con untaglierino. Anche quando è stato fatto risalire a bordo della sua Polo bordo (dopoessere stato tenuto In ostaggio) non ha, comunque, riconquistato la libertà dimovimento perché costretto a guidare sotto la minaccia di un taglierino da partedi uno degli imputati».Secondo la ricostruzione operata, il sequestro di persona era stato perpetrato «alfine di ottenere, quale prezzo della liberazione della vittima, la consegna dellasomma di danaro pretesa e, non potendola ottenere nell'immediatezza, laconsegna dell'autovettura della persona offesa».4.2.2. Al riguardo la difesa ripete, nella nuova angolazione, le argomentazionigià disattese sulla carenza di tenuta del quadro probatorio. Da quanto affermatoin ordine al precedente motivo, pertanto, discende anche la conclusione secondocui le censure così in rilievo sono infondate.4.2.3. Quanto ai profili della fattispecie in esame, pacificamente quello di cuiall'art. 630 comma secondo cod. pen. costituisce un reato complesso, che ha comeelemento costitutivo il delitto di sequestro di persona che deve essereaccompagnato dal dolo specifico di estorsione. Salve le precisazioni indotte dallarichiamata giurisprudenza costituzionale, pertanto, ai presenti fini rilevano quellemedesime limitazioni della libertà di movimento, anche relative, che valgono adintegrare il sequestro di persona ai sensi dell’art. 605 cod. pen.La sentenza impugnata, al riguardo, ha appunto correttamente rimarcato larilevanza del conflitto tra la volontà della persona offesa e il comportamentoobiettivo del suol accompagnatori che, con qualsiasi forma di violenza, anchepassiva, le impediscano di compiere atti di affrancamento dalla loro sfera dìarbitrio, a condizione che tale conflitto perduri per un certo tempo (cfr. Sez. 5, n.20213 del 08/02/2022, rv. 283255-01).Come accennato, è consolidato l’orientamento, pure richiamato dalla sentenzaimpugnata, secondo cui « (i)l reato di sequestro di persona non richiedenecessariamente la privazione in senso assoluto della libertà di movimento delsoggetto passivo, potendo realizzarsi anche come limitazione di tale libertà diazione, finalizzata ad inibire le relazioni interpersonali del soggetto stesso,sottraendolo al suo abituale contesto abitativo» (cfr. Sez. 6, n. 39807 del30/05/2019, rv. 277367-01).Quanto al carattere della limitazione imposta al soggetto passivo, è pureincontroverso l’assunto secondo cui «ai fini dell'integrazione del delitto disequestro di persona (art. 605 cod. pen.) è sufficiente l'impossibilità della vittimadi recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando ladurata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, acondizione che sia giuridicamente apprezzabile» (Sez. 5, n. 28509 del 13/04/2010,rv. 247884).In termini specificamente prossimi al caso in esame, è stato poi affermato che«(i)ntegra il delitto di sequestro di persona la condotta di colui che costringe lavittima, sotto minaccia di una pistola, a salire su un'automobile,indipendentemente dalla durata dello stato di privazione della libertà, che puòessere limitato anche a un tempo breve» (cfr. Sez. 5, n. 19548 del 17/04/2013,rv. 256746).La sentenza impugnata ha fatto riferimento ai corretti principi qui esposti che haapplicato alla fattispecie in termini che si sottraggono alle censure difensive, comeanche di seguito specificato.4.3. La difesa prospetta poi la carenza di motivazione in ordine al dolospecifico, sulla base di argomenti, da un lato, fattuali, dall’altro, giuridici.4.3.1. Sotto il primo profilo, deduce argomenti il cui superamento deriva, perlo più, direttamente da quanto già affermato in ordine alla validazione dellaversione offerta del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui, appunto, i [OSCURATO:PERSONA] lo avevano sequestratoper conseguire il denaro preteso ovvero la consegna dell’autovettura. Racconto,questo, che, come già esposto, la sentenza riconosceva sorretto da moltepliciriscontri e, sul tema specifico, anche dall’operazione con cui era stata concordatala consegna dell’auto in modo sincronizzato all’accompagnamento della personaoffesa presso il medesimo luogo individuato per tale attività, quasi a significareplasticamente lo scambio tra dazione del bene e liberazione del soggetto passivo.Deve essere disatteso, poi, l’argomento difensivo, qui ripetuto, secondo cui, lasentenza impugnata aveva trascurato di valutare come, in base agli screenshot,era dato considerare che l’iniziativa dell’incontro era stata presa dal [OSCURATO:PERSONA], in uncontesto in cui la consegna dell’auto era già stata oggetto di interlocuzione tra leparti.Al riguardo, di contro, la motivazione della sentenza, in primo luogo, ha ricostruitoun contesto in cui la sequenza delittuosa aveva trovato impulso nelle pressionirivolte dai [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa. Nello specifico, poi, nemmeno ha mancato dirimarcare come i contatti preparatori dell’incontro, in particolare quello richiamatodalla difesa, avessero visto come interlocutori il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenzap. 17, con richiamo dei messaggi di testo specificamente in rilievo).Per altro verso, le conclusioni assunte nemmeno sono destinate ad esseredestabilizzate dall’eventuale dimostrazione che abboccamenti erano giàintervenuti tra il [OSCURATO:PERSONA] ed i [OSCURATO:PERSONA] sul tema dell’autovettura, quando, oltretutto,non constava che la persona offesa avesse mai prestato assenso a quanto richiestodalla controparte, come, del resto, dimostrato dalla ricostruzione delle vicende del19 gennaio 2023. Sicché nessun effetto disarticolante sortirebbe la confermadell’allegazione sul punto specifico, comunque non acquisita per quanto giàosservato.4.3.2. Sotto l’ulteriore profilo fattuale, la difesa argomenta che la consegnadell'auto non poteva costituire il prezzo della liberazione del [OSCURATO:PERSONA] posto che: a)questi era libero nel momento in cui era andato a riprendere la propria auto VWPolo; b) dalle chat acquisite era emersa la sussistenza di un debito effettivo daparte del [OSCURATO:PERSONA] con i [OSCURATO:PERSONA]).La prospettazione difensiva, peraltro, non si confronta con quanto sugli specificitemi accertato in sentenza.In particolare, il primo argomento è assorbito da quanto già motivato sullapersistenza della costrizione sino al momento in cui l’auto, condotta dal Kastraticon accanto [OSCURATO:PERSONA] che lo minacciava, era stata fermata dalle Forzedell’Ordine.Quanto al secondo tema prospettato dai ricorsi, è dirimente la ricostruzioneoperata sull’antefatto che, con logica motivazione, ha individuato la ragione diilliceità del credito oggetto di pretesa nella illiceità stessa del mandato da cui erasorta la dazione. Ciò anche a prescindere dall’argomento secondo cui eraimpropriamente richiesta al [OSCURATO:PERSONA] la restituzione della somma consegnata alladonna individuata mediante la sua intermediazione.Né sul piano dell’illiceità della pretesa era irrilevante la difformità oggettiva equalitativa del suo oggetto rispetto a quello della dazione pur illecita fatta valerequale titolo. Difformità che si apprezzava, appunto, sul versante quantitativoladdove era stata chiesta la dazione aggiuntiva anche di interessi sproporzionati,e su quello qualitativo laddove era stata richiesta la consegna – seppure a garanzia– di un’auto che nulla aveva a che vedere con l’oggetto dell’originaria pretesarestitutoria.4.3.3. Sotto il profilo giuridico, la difesa censura la sentenza per non avereconsiderato che il dolo specifico di cui all’art. 630 cod. pen. non era ravvisabilenell’azione degli imputati che mirava ad acquisire la vettura a titolo di garanzia,modalità che ne estrometteva la causa dall’ambito funzionale che era proprio delprezzo.La linea argomentativa così prospettata non può essere seguita.L’art. 630 c.p. punisce “Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire,per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione”.Il dolo specifico è, quindi, quello di conseguire “un ingiusto profitto come prezzodella liberazione”, laddove il riferimento al prezzo ed all’ingiusto profitto stanno asignificare il carattere patrimoniale del corrispettivo sinallagmatico dellaliberazione. L’ingiusto profitto, poi, può essere integrato da qualsiasi prestazionepatrimoniale, nozione il cui contenuto polivalente può comprendere anche unadazione a titolo di garanzia.Il ricorso confonde piani e significati in cui nell’art. 630 cod. pen. rileva ilriferimento al prezzo. Al riguardo non si confronta con la chiara e correttaconsiderazione della sentenza impugnata che, con riferimento anche agli ulterioriaspetti qualificatori, ha osservato che «(r)ispetto alla sussistenza dei presuppostidella fattispecie del delitto di cui all'art. 630 c.p., la difesa non considera che,all'interno dello schema della stessa, il prezzo è costituito dalla controprestazioneche viene imposta quale corrispettivo della liberazione della persona e tale prezzopuò consistere anche nel vantaggio che deriva da un rapporto pregresso… Il prezzoè la controprestazione che viene imposta quale corrispettivo della liberazione dellapersona: prezzo e liberazione sono i due poli dello specifico sinallagma. La ricercadi questo corrispettivo può, però, essere volta a conseguire sia il vantaggio chederiva direttamente dal prezzo (e quindi ad ottenere un profitto comunqueingiusto), sia il vantaggio che deriva da un rapporto pregresso. Se la pretesadell'agente ha titolo, come nella specie, in un negozio avente causa illecita, ilprofitto perseguito è ingiusto; e non si vede perché se ad essa si accompagni lasegregazione del soggetto passivo, e la liberazione di questo sia condizionata alpagamento di un prezzo, la condotta del sequestratore debba essere scissa in duefatti-reato -sequestro di persona ed estorsione -il secondo dei quali presupponecomunque l'ingiustizia del profitto».4.4. Si apprezzano, pertanto, tutti i profili della fattispecie di cui all’art. 630cod. pen. secondo quanto osservato dalla Corte territoriale, dovendosi soltantorinviare al prosieguo - per ragioni di ordine espositivo – la trattazione del temadella resistenza dell’affermazione alle indicazioni poste da Corte cost. 113/2025,volte ad espungere dalla sfera di applicazione della previsione in oggetto i fatti chenon assumano quella offensività minimale che è presupposta dal severotrattamento edittale stabilito per il sequestro di persona a scopo di estorsione.4.4.1. In particolare, comunque, con gli argomenti esposti nella motivazione,la sentenza impugnata ha dato correttamente conto degli elementi che fondavanola riqualificazione adottata mettendo fuori campo quella originaria di cui all’art.393 cod. pen.Secondo noto arresto nomofilattico, «(i)l reato di esercizio arbitrario delle proprieragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenzianotra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarieregole probatorie» (Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027 - 02).Al riguardo, è stato anche precisato che in tema di esercizio arbitrario delle proprieragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondereesattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamentogiuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò checaratterizza il reato è la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quelloprivato, operata dall'agente al fine di esercitare un diritto, con la coscienza chel'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (cfr. Sez. 6, n. 47672del 04/10/2023, n. 47672, rv. 285883-03).D’altro canto non è suscettibile di tutela giurisdizionale la pretesa che abbia adoggetto la restituzione del corrispettivo consegnato in attuazione di un negoziocon causa illecita. Sicché il suo esercizio con violenza sulle persone è elemento cheesclude la fattispecie di cui all’art. 393 cod. pen., ponendosi così la premessa perriconoscere, per quanto qui di interesse, il dolo specifico di estorsione ai finidell’art. 630 cod. pen. (Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017, rv. 269968; Sez. 2, n.25519 del 07/06/2022, rv. 283627-01).4.4.2. La sentenza impugnata ha appunto correttamente motivato al riguardoevidenziando come la pretesa oggetto del dolo specifico avesse natura estorsivain quanto: a) trovava causa nel negozio illecito; b) aveva, inoltre, ad oggetto laconsegna dell’autovettura e, quindi, un contenuto differente dall’importo dellasomma originariamente consegnata e pretesa in restituzione, a poco rilevando chela consegna avesse eventuale funzione di garanzia; c) richiedeva interessiaggiuntivi.4.4.3. La sentenza impugnata, pertanto, risulta avere offerto compiuta ecorretta argomentazione della qualificazione assunta in sostituzione di quellaadottata in primo grado.Il motivo, come premesso, risulta al riguardo infondato.5. Il quarto motivo è infondato.5.1. I ricorsi deducono l'erronea applicazione della legge penale conriferimento all'art. 289-ter cod. pen. nonché l'omessa motivazione nella parte incui la Corte d'Assise d'appello non si era confrontata con la qualificazione giuridicaoperata dal primo giudice. Merita rilevare che non sono dedotti, invece, aspettiche investano il tema processuale in sé in ordine alla mutatio libelli con cui l’appelloha reintrodotto l’originaria contestazione della fattispecie di cui all’art. 630 cod.pen.L’argomentazione così perimetrata deve essere disattesa.5.2. La sentenza, secondo quanto appena argomentato, ha datocompiutamente conto della ragione per cui il fatto si riconduce al tipo di cui all’art.630 cod. pen., con quanto discende in punto di esclusione dell’art. 289-ter cod.pen.In particolare, l’art. 289-ter cod. pen. e l’art. 630 cod. pen., mentre si configuranoquali fattispecie speciali rispetto a quella di cui all’art. 605 cod. pen. che si ponecome comune elemento costitutivo, si pongono tra di loro in rapporto dialternatività, differenziandosi per gli elementi che li specializzano rispetto allapredetta base.Sicché, sul piano logico-giuridico, affermare la qualificazione del fatto ai sensidell’art. 630 cod. pen, include implicitamente l’esclusione della sua riconducibilitàalla fattispecie di cui all’art. 289-ter cod. pen.In particolare, la sentenza impugnata ha manifestato l’opzione interpretativa equalificatoria adottata laddove ha riconosciuto che il sequestro di persona eraavvenuto al fine di conseguire la consegna della somma o dell’auto, invece che ilcompimento di un generico atto o l’astensione dallo stesso.Al riguardo, lo scopo di estorsione che qualifica il reato di cui all’art. 630 cod. pen.,distinguendolo da quello di cui all’art. 289-ter cod. pen. risulta appunto integratodal fatto che la liberazione sia condizionata non al compimento di un generico attoo all’astensione dallo stesso bensì al conseguimento di un ingiusto profittomediante una prestazione a contenuto patrimoniale. Non è allora dato dubitareche la consegna della disponibilità di un bene, ove pure a garanzia di una distintaobbligazione, ovvero, a fortiori, la consegna di una somma a titolo di restituzioneo di interessi sul capitale costituiscano prestazioni patrimoniali idonee ad integrarela nozione di profitto in rilievo. In ordine alla natura ingiusta del profitto, poi, deverinviarsi a quanto già osservato.5.3. La soluzione qualificatoria assunta dalla sentenza impugnata risulta,pertanto, in precisa sintonia con la natura delle fattispecie in rilievo.Merita al riguardo solo aggiungere che, vertendosi al cospetto di questione didiritto, trova applicazione l’insegnamento secondo cui «(i)n tema di ricorso percassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non soloquando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nelcaso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorsol'intervenuta violazione di legge» (Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo,Rv. 280027. Cfr. già Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014, dep. 2015, Rv. 264273 –01; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404 - 01).6. Il quinto motivo è infondato.6.1. Lo stesso contesta l'erronea applicazione della legge penale conriferimento agli art. 630 e 289-ter cod. pen. nonché la motivazione apparentenella parte in cui la Corte d'assise d'appello ha ritenuto infondata la questione dilegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen. con riferimento all'ultimo commadell'art. 289-ter cod. pen. Il ricorso comunque ripropone la questione di legittimitàcostituzionale. Deduce che: a) si apprezza disparità di trattamento di situazionicomparabili laddove l’art. 289-ter, comma 3 cod. pen. prevede una attenuazionedi pena per i fatti di lieve entità (“Se il fatto è di lieve entità si applicano le penepreviste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.”) che non trovaequipollente con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 630 c.p. né trova rimedionella attenuazione risultante da C. Cost. n. 68/12 che ha esteso la più ridottasostanzialmente risposto alla questione.6.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la carenza di rispostasulla questione di legittimità costituzionale.6.1.1. Già è dato evidenziare che «(è) inammissibile il ricorso per cassazionecol quale è dedotto il vizio di motivazione per avere il giudice di merito, dinanzi alquale sia stata proposta una questione di legittimità costituzionale, omesso diesaminarla, posto che la stessa, in quanto questione di diritto, rilevabile d'ufficioe proponibile in ogni stato e grado di qualsiasi procedimento giurisdizionale, puòessere prospettata per la prima volta anche nel giudizio di legittimità» (Sez. 3, n.7528 del 09/11/2023, dep. 2024, Rv. 285954 - 02).6.1.2. D’altro canto, in parte qua, il motivo è anche manifestamente infondatoin fatto. La Corte territoriale ha offerto puntuale risposta assumendo che ilsistema, come riveniente dalle sentenze della Corte cost. nn. 68/12 e 113/25, siain sé idoneo a resistere alla censura sollevata.6.2. Nel merito la questione è manifestamente infondata.6.2.1. Secondo il ricorrente, la citata sentenza Corte Cost. 68/12 aveva estesoall’art. 630 cod. pen. la attenuante della lieve entità di cui all’art. 311 cod. pen. inquanto aveva individuato il tertium comparationis nell’art. 289-bis cod. pen., nelquadro in cui non era stato ancora introdotta la fattispecie di cui all’art. 289-tercod. pen. che poteva costituire omogeneo termine di paragone rispetto all’art. 630cod. pen.La sentenza 113/25, poi, non avrebbe affrontato direttamente la tematica inquestione, piuttosto essendosi preoccupata di riguardare la severità deltrattamento come argomento interpretativo per selezionare la stessa sfera dellatipicità.6.2.3. In generale, la giurisprudenza costituzionale, a partire dalla citatasentenza 68/12 avente ad oggetto proprio la fattispecie di cui all’art. 630 cod.pen., ha riconosciuto nella previsione di cui all’ art. 311 cod. pen. uno strumentodi attenuazione in ragione della lieve entità del fatto con riguardo a fattispecieche, distribuite nell’ordinamento, siano «accomunate, oltre che dall'asprezza delminimo edittale, dalla latitudine tipica del fatto-reato tale da abbracciare episodimarcatamente dissimili sul piano criminologico e del tasso di disvalore. La suafunzione è mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore conriferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate, in via generale,da elevato disvalore ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata inrelazione a fatti che, pur integrando i requisiti della fattispecie astratta, siano inconcreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosipiuttosto ai margini della fattispecie delittuosa» (Corte cost., 27/11/2025, n. 171).La giurisprudenza costituzionale, nella sua opera di estensione dell’effettoil tratto comune delle fattispecie oggetto di queste pronunce è la latitudinetipica del fatto-reato, tale da abbracciare «episodi marcatamente dissimili, sulpiano criminologico e del tasso di disvalore» (sentenza n. 68 del 2012; sentenzen. 91 e n. 86 del 2024, n. 120 del 2023, )” (Corte cost., Sentenza, 20/06/2025,n. 83), indicando come, in tali casi, si apprezzi la «necessità costituzionale di una"valvola di sicurezza", che consenta al giudice di moderare l'applicazione di peneedittali di eccezionale asprezza, onde evitare che, nel caso concreto, esserisultino sproporzionate rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto,quindi contrarie al principio di personalizzazione e inidonee alla funzionerieducativa» (ibidem).In particolare, appunto, «la previsione di una "valvola di sicurezza" sanzionatoriaha tratto giustificazione dalla particolare latitudine della fattispecie tipica, nellaquale l'elemento "violenza o minaccia" è idoneo a racchiudere condotte multiformie con ampia gradazione di offensività. In presenza di una condotta tipica cosìconformata, la giurisprudenza di questa Corte ha còlto il fondamento della sceltadel legislatore di impiegare la tecnica del "ritaglio" di ipotesi di minore gravità,scelta che si giustifica, per l'appunto, col fatto che "il reato base, in ragione dellasua formulazione, ha una portata ampia" (sentenza n. 88 del 2019)” (Corte cost.,Sentenza, 22/12/2025, n. 193).Laddove, invece, la fattispecie non esibisca la latitudine indicata, la necessità dellainserzione della previsione attenuatrice viene meno.È stato così affermato, ad es, che «la condotta punita dall'art. 624-bis, primocomma, cod. pen. è descritta in termini definiti, e rispetto a essa non sonoconcretamente ipotizzabili fatti che si discostino significativamente dalla portataoffensiva della fattispecie astratta (sentenza n. 117 del 2021); la stessa sentenzaha precisato, quanto al profilo personalistico della lesione arrecata alla vittima delreato, che "quest'ultimo è insuscettibile di una graduazione quantitativa, attesoche il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertantoinconcepibile già sul piano logico un ingresso "lieve" nell'abitazione altrui"» (Cortecost., Sentenza, 22/12/2025, n. 193).6.2.4. Come premesso, la Corte costituzionale ha ravvisato nell’art. 311 cod.pen. quello che, nel tempo, si è configurato come un paradigma in cui si manifestala necessità di riconoscimento dell’attenuante della lieve entità in relazione aprevisioni penali connotate dai requisiti di latitudine della fattispecie incriminata edi severità del trattamento sanzionatorio. La norma, quindi, ha costituito base eparametro della attenuante così estesa via via a nuove fattispecie.[OSCURATO:PERSONA] delle leggi Corte ha così progressivamente esteso l'attenuante"indefinita" della lieve entità (o della minore gravità) del fatto a numerose ipotesidi reato per le quali il legislatore ha previsto minimi edittali particolarmenteelevati: "al sequestro estorsivo [(sentenza n. 68 del 2012)], al sabotaggio militare(sentenza n. 244 del 2022), all'estorsione (sentenza n. 120 del 2023), alla rapina(sentenza n. 86 del 2024), alla pornografia minorile (sentenza n. 91 del 2024),alla deformazione o sfregio permanente del viso (sentenza n. 83 del 2025)"(sentenza n. 113 del 2025).Secondo la difesa, peraltro, nel caso di specie, il termine di comparazione perdefinire la disciplina sanzionatoria dell’art. 630 cod. pen. deve essere rinvenutonella previsione di cui all’art. 289-ter cod. pen. in tal senso deponendo che: a) sitratta di fattispecie sotto più profili suscettibile di accostamento a quella di cuiall’art. 630 cod. pen.; b) il termine di comparazione costituito dall’art. 289-ter cod.pen. non era stato considerato dalla sentenza 68/12 in quanto non ancoraintrodotto nell’ordinamento; c) non era stato nemmeno considerato dalla sentenza113/25 in quanto relativo a prospettiva eccentrica rispetto alla questione sollevata.Le argomentazioni difensive devono essere disattese.6.2.5. Merita muovere dall’osservare che è erronea la premessa sub b).6.2.5.1. Se è vero che l’art. 289-ter cod. pen. è stato introdotto formalmentenel codice penale soltanto dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° marzo 2018, n.21 (in attuazione della riserva di codice nella materia penale), a decorrere dal 6aprile 2018, ciò non significa che la fattispecie e la relativa disciplina, attenuanteinclusa, non preesistessero nell’ordinamento e, come tale, non fossero suscettibilidi valere quale tertium comparationis nelle considerazioni articolate nella sentenza68/12 cit.La disposizione, comprensiva del comma 3 che conteneva l’attenuante qui inrilievo, era in effetti stata inserita nell’ordinamento italiano dall'art. 3, L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 718, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionalecontro la cattura degli ostaggi ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Esibisce allora differentesignificato il fatto che la sentenza 68/12 abbia inteso assumere quale termine dicomparazione il regime di cui gli artt. 289-bis, 311 cod. pen. e non il 289-ter cod.pen., con la sua disciplina inclusiva dell’attenuazione in rilievo.D’altro canto, mentre deve riconoscersi che i reati di cui agli artt. 289-bis, 289-ter e 630 cod. pen. costituiscono tutte fattispecie speciali rispetto all’art. 605 cod.pen., non è necessitato individuare nel sequestro di persona a scopo di coazioneil naturale riferimento da assumere quale elemento di comparazione laddove siain esame il sequestro di persona a fini di estorsione che è reato che, offendendoanche il patrimonio, esprime un grado particolare di disvalore nella subordinazionedella libertà personale a fini meramente patrimoniali e nella conseguentemercificazione della persona.Argomenti storici e sistematici, allora, inducono a riconoscere matrice differenteda quella indicata dalla difesa alla scelta del [OSCURATO:PERSONA] delle leggi che non ha intesoestendere alla fattispecie dell’art. 630 cod. pen. la disciplina sanzionatoriacontemplata dall’art. 289-ter cod. pen.6.2.5.2. La premessa consente anche una coerente lettura del portato dellasentenza 113/2025 che, pur avendo ad oggetto il tema della mitigazione delminimo edittale, ha provveduto ad una ricognizione sistematica della complessivadisciplina sanzionatoria individuando tre fasce di declinazione in concreto dellafattispecie astratta di cui all’art. 630 cod. pen.La prima in cui la tipicità ordinaria del reato di cui all’art. 630 cod. pen. è sintonicaalla offensività segnalata dalla severità della pena.La seconda caratterizzata dalla tipicità e dalla offensività richiesta, ma di lieveentità, in cui trova applicazione la correlata attenuante "indefinita", secondo laprevisione estesa dalla sentenza 68/12.La terza, in cui l’offensività non attinge i livelli richiesti dalla fattispecie, nei terminievocati da una lettura sistematica offerta dalla gravità del trattamento edittale, incui deve sciogliersi, secondo le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, il reatocomplesso nelle sue componenti con applicazione delle due separate figure delsequestro e della estorsione, da porre poi in cumulo giuridico.La soluzione così offerta evidenzia anche che, mentre la previsione della valvoladi sicurezza posta dall’attenuante dell’art. 311 cod. pen. costituisce una soluzioneminimale e necessitata, non altrettanto può affermarsi per l’attenuante dell’art.289-ter cod. pen., posto che analogo obiettivo può conseguirsi per altra viaindividuata dalla stessa Corte.6.3. Da quanto argomentato discende la manifesta infondatezza dellaquestione posto che: a) la mancata estensione all’art. 630 cod. pen. dellaprevisione di cui all’art. 289-ter comma 3 cod. pen. non determina disparità ditrattamento di casi analoghi; b) il sistema ricostruito contiene la soluzione peraffrontare sia il caso della estorsione di particolare tenuità che quello dellaestorsione tanto lieve da perdere i caratteri di tipicità sostanziale senza incorrerein violazione di regole di ragionevolezza e senza la conseguente necessità di farericorso alla estensione di disposizioni speciali quale quella di cui all’art. 289-tercomma 3 cod. pen. in esame.6.4. Nel quadro normativo così definito, poi, appare correttamenteargomentata la soluzione adottata dalla sentenza impugnata che, se ha applicatol’attenuante "indefinita" per la lieve entità in relazione alla fattispecie di cui all’art.630 cod. pen., ha poi escluso che ricorressero nel caso di specie le condizioni per“sciogliere” il reato complesso per carenza della minima offensività tipica.6.4.1. Nel quadro indicato, la Corte territoriale, dopo avere ribadito che i fattiintegravano la tipicità astratta del reato di cui all’art. 630 cod. pen., ha appuntoescluso che gli stessi fossero privi di quella soglia minimale di offensività chedoveva comunque connotare la fattispecie ai sensi della ricostruzione offertanedalla Consulta. In particolare: «(l)e caratteristiche e modalità delle condotteascrivibili agli imputati nulla hanno a che vedere con il caso esemplificativoproposto dalla Consulta (privazione della libertà personale durata poche decine diminuti finalizzata al conseguimento di un profitto pari a qualche centinaio di euro)e, anzi, si connotano di una gravità significativa (sequestro durato ore, conviolenze e minacce di morte al fine di ottenere la somma rilevante di 8.000,00euro a cui si sarebbero dovuti sommare 100,00 euro al giorno di interesse)analogo, come già rilevato, alla vicenda presa in considerazione dalla CorteCostituzionale nella sentenza del 2012 e richiamata dalla pronuncia recente qualevicenda per la quale la mitigazione della pena deve essere attuata attraversol'attenuante del fatto lieve». Sicché conseguivano «la correttezza dellaqualificazione giuridica dei fatti prospettata dall'appellante e la (unica) possibilitàdi applicare la circostanza attenuante del fatto di lieve entità idonea a mitigare larisposta sanzionatoria rispetto ai limiti edittali previsti dalla fattispecie invocata».6.4.2. La conclusione costituisce applicazione corretta delle coordinateermeneutiche richiamate, come specificate dalla considerazione per cui, in via dinecessità logico-sistematica, la soglia minimale di sussistenza della tipicitàconcreta tratteggiata dalla giurisprudenza costituzionale deve esprimere un livellodi offensività apprezzabilmente inferiore rispetto a quello stesso già correlato allanatura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per laparticolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità». Laddovela stessa lieve entità, così connotata congiuntamente dalla declinazione verso ilivelli inferiori di tutti i parametri, può essere esclusa dall’intensità anche di unosolo.Corrisponde, pertanto, al criterio così definito la conclusione della sentenzaimpugnata secondo cui il fatto in rilievo, che vedeva alcuni elementi capaci disignificare una intensità non propriamente minimale (quanto a durata dell’azione,entità della violenza e delle minacce, mezzi impiegati, entità della pretesaeconomica esercitata), era sì riconducibile alla attenuante indefinita della lieveentità, ma non si sottraeva alla tipicità di cui all’art. 630 cod. pen.7. E’ fondato, invece, il sesto motivo, che, nei termini sopra meglio dettagliati,contesta l’erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen. e l’omessa motivazione conriguardo alla confisca disposta dalla sentenza in ordine all’importo di euro 8.000,quale profitto indiretto del reato.7.1. La sentenza impugnata al riguardo ha disposto «la confisca a carico dientrambi gli imputati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 c.p., della somma di euro8.00Ò,00 quale profitto indiretto del reato».7.2. La determinazione è in sostanza priva di motivazione, a fronte dellerisultanze che indicano la causa diretta nell’accordo tra imputati e familiari dellapersona offesa. Seppure l’espressione “profitto indiretto del reato” lasci intendereuna derivazione mediata, rimane assolutamente non chiarito in quali terminispecifici e concreti la Corte di appello colleghi la dazione della somma al reato quiin oggetto invece che ad altri presupposti, quale la volontà di chiudere unacontroversia comunque occasionatasi. Nemmeno è dato intendere in quale sensoil sequestro di persona a scopo di estorsione, esauritosi nelle circostanze temporalievidenziate in giudizio, possa essere riguardato quale causa della successivadazione.La carenza comporta il rinvio al giudice di merito che, libero nell’esito, dovràintegrare la motivazione sul punto.8. Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamentealla determinazione in ordine alla confisca, con rinvio per nuovo giudizio ad altraSezione della Corte di assise di appello di Venezia. I ricorsi devono essere rigettatinel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca, con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Venezia. Rigetta nelresto i ricorsi.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente