CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 17935/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24726/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione ([OSCURATO:EMAIL]). -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via delle Fornaci, n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Trento n. 312/2019, pubblicata in data 9 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l’ing. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva e otteneva ingiunzione di pagamento di euro 74.513,68 oltre interessi e spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a titolo di rimborso di spese legali e peritali inerenti a sei sinistri, in forza di polizza assicurativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a suo tempo stipulata con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. poi incorporata da Unipolsai. Con atto di citazione introduttivo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione, insistendo per il rigetto della domanda e svolgendo varie eccezioni, fra cui quella di prescrizione del diritto azionato dall'assicurato, quella relativa al difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e quella relativa al mancato rispetto da parte dell'assicurato delle condizioni di polizza in ordine alla corretta denuncia dei sinistri. Si costituiva nel giudizio di opposizione l'ing. [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell'opposizione e l’integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con sentenza del 15 dicembre 2017 il Tribunale di Trento, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la minor somma di euro 14.580,12, ritenendo in gran parte prescritta la domanda azionata in sede monitoria. 2. Avverso tale sentenza l’ing. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avanti alla Corte d'appello di Trento, la quale con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2018 confermava la decisione di primo grado seppure con diversa motivazione. L'ing. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso per revocazione ai sensi dell'art.395 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., lamentando che la decisione della Corte fosse fondata su un dato errato, cioè la data di emissione e notifica del decreto ingiuntivo, indicata erroneamente come 27 novembre 2017 invece di quella corretta del 27 novembre 2015, in considerazione della quale ultima secondo il computo del giorno iniziale prospettato da esso appellante nessuna prescrizione si poteva invero ritenere verificata. Si costituiva Unipolsai, contestando sia la ricorrenza dei presupposti per il giudizio di revocazione sia la fondatezza nel merito della domanda avversaria, rinnovando quindi l'eccezione di prescrizione unitamente a tutte le altre contestazioni a valere quali eccezioni sul merito differenziate sinistro per sinistro. Con sentenza n. 312/2019 pubblicata il 9 dicembre 2019 la Corte d'appello di Trento revocava la sentenza di appello n. 291 del 2018 pubblicata in data 11 dicembre 2018 ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento condannava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a pagare a [OSCURATO:PERSONA] l'ulteriore somma di euro 12.391,90, oltre gli interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. a decorrere dal giorno 1 dicembre 2015 sino al saldo, compensando per due terzi le spese di causa e condannando la compagnia assicurativa a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] il terzo restante sia in relazione al giudizio di primo grado sia in relazione alla fase di gravame. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso in [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi. Si costituisce con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1370 cod. civ. da leggersi in coordinato disposto con gli artt. 2952 comma 2, 2697, comma 2 cod. civ., 167, comma 2 cod. proc. civ.; nonché ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; in subordine ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione e/o falsa applicazione degli artt.2937, commi 2 e 3 e 2952 cod. civ. 2. Con il secondo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1362, 1366, 1370 cod. civ. avuto riferimento all'interpretazione ed applicazione delle clausole 1.12 e 2.1 dei contratti 1 marzo 2000 e 30 giugno 2009; in subordine ex art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 3. Con il terzo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 2, 1366 e 1370 cod. civ., da leggersi in correlazione con la clausola 1.1 e con le “Definizioni” stese nell'epigrafe della polizza “[OSCURATO:PERSONA]”; dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 4. Con il quarto motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, comma 2, 1366, 1370 cod. civ., da leggersi in correlazione con la clausola 1.1 e con le “Definizioni” stese nell'epigrafe della polizza “[OSCURATO:PERSONA]”; in subordine omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 5. Con il quinto motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, comma 2, 1366, 1370 cod. civ., da leggersi in correlazione con la clausola 1.1 e con le “Definizioni” stese nell'epigrafe della polizza “[OSCURATO:PERSONA]”, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 167, comma 2, cod. proc. civ. nonché ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 6. Con il sesto motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 6, numeri 2 e 3 e dell'art. 115 cod. proc. civ.; in subordine ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. deduce nullità sul punto della sentenza impugnata. 7. Con il settimo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 167 comma 2, e 183 cod. proc. civ. 8. Con l'ottavo ed ultimo motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1224 cod. civ. e art. 4, commi 1 e 2 del d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. 9. Venendo ad esaminare partitamente i motivi di impugnazione va osservato che il primo mezzo si articola in quattro censure. Con la prima il ricorrente lamenta che la compagnia assicuratrice opponente avrebbe irritualmente ed inammissibilmente proposto l'eccezione di prescrizione in relazione alle sue richieste di indennizzo, con la seconda che la Corte d'appello di Trento avrebbe errato nell'individuare il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione (individuato nel momento in cui il professionista prescelto ed autorizzato dalla compagnia invia all'assicurato la propria parcella); con la terza censura il ricorrente denuncia un asserito vizio di nullità della sentenza impugnata, con la quarta denuncia infine un asserito vizio di violazione di norme di diritto. 9.1 Osserva il Collegio che il motivo, come emerge dall’incipitdel par. 1, a p. 9 del ricorso, si riferisce alla motivazione, di intervenuta prescrizione del credito vantato, enunciata quanto al sinistro n. 5 denominato Trento due e altri , a p. 10 della sentenza impugnata. Ora, tale motivazione, dopo l’enunciazione di ciò che aveva menzionato l’atto di appello, svolge considerazioni che lo stesso ricorrente riporta solo parzialmente nella terza proposizione della p. 9 del ricorso, ma, di seguito, afferma che tale situazione è stata eccepita dalla controparte anche in appello e nessun chiarimento o contraria deduzione si rinviene nella memoria di replica dell’appellante (come detto non è stata redatta comparsa conclusionale) . Ebbene, tutta l’illustrazione del motivo ignora tale conclusione della motivazione e svolgerilievi che ne prescindono. Il motivo non censura l’affermazione circa la mancanza di chiarimenti, che evidenzia un profilo di genericità della prospettazione assunta in appello, e non essendo tale profilo stato posto in discussione, le deduzioni svolte nel motivo di impugnazione sono inammissibili, in quanto vorrebbero rimediare ad una deficienza della prospettazione di appello. 9.2 Tutte le censure che compongono il motivo sono comunque infondate. Relativamente alla prima (tra l’altro proposta in maniera assertoria e generica, riproducendo due righe soltanto dell’atto di citazione avversario, che iniziano che un “anche per questo”, e senza che venga riferito che cosa era stato dedotto prima nel contesto dell’atto), va rilevato che nella sentenza di appello si afferma più volte che Unipolsai ha ritualmente proposto sin dal giudizio di prime cure l'eccezione di intervenuta prescrizione (v. p. 3 della sentenza impugnata ed anche p. 6: l'eccezione di prescrizione è stata correttamente e ritualmente sollevata da Unipol con ampi e ripetuti richiami al contratto e alle clausole contrattuali relative alla tutela legale qui invocata dall'assicurato ), che infatti è stata nuovamente esaminata dal giudice del gravame ai fini della individuazione di un diverso dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale. 9.3 Con la seconda censura il ricorrente lamenta che la Corte d'appello ha disatteso l'interpretazione proposta dal Tribunale in primo grado, che indicava il termine iniziale di decorrenza della prescrizione nella data di apertura del sinistro, sostituendola invece con la data di invio all'assicurato della parcella del professionista dal medesimo incaricato. Sostiene il ricorrente che questa soluzione non sarebbe convincente. La censura, per come formulata, è inammissibile in quanto generica e non supportata da orientamento della giurisprudenza di legittimità, laddove invece la Corte territoriale si è espressamente uniformata al principio giurisprudenziale secondo cui il dies a quodella prescrizione va individuato in quello in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, che nel caso di specie è il danno coperto dalla garanzia assicurativa (Cass., Sez. 3, 15/07/2016, n. 14420) e lo ha individuato in relazione ai documenti prodotti e all'oggetto stesso dell'assicurazione, che al paragrafo 2.2, rubricato liquidazione delle spese , prevede espressamente che la compagnia liquiderà all'assicurato le spese legali e peritali sostenute in presenza di regolare parcella). La censura è ulteriormente inammissibile, dal momento che sollecita questa Corte a procedere ad una nuova lettura degli elementi probatori emersi in sede istruttoria, nonché dell'oggetto e della portata della polizza, e dunque a valutazioni fattuali non consentite nel presente giudizio di legittimità. E’ infatti rimesso alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, accertare in concreto, nel caso sottoposto al suo esame, quale sia l’evento dannoso coperto dalla garanzia (v. ex multis Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296; Cass., sez. III, 12/05/2020, n. 8810: l’interpretazione delle clausole in ordine alla portata e all'estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata perché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si avvalso per assolvere la funzione a lui riservata al fine di verificare se è incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto ). Peraltro, i riferimenti alle risultanze processuali evocate sono svolti senza precisare se e dove sulla base di essi si era argomentato nel giudizio di merito ed in particolare in appello, e tanto assegna alla prospettazione, in quanto basata su circostanze di fatto, carattere di novità. 9.4 Inammissibile è anche la censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. sia in relazione alla parcella del 28 novembre 2011 menzionata nella sentenza di appello sia in ordine alla prospettata mancata valorizzazione della nota della compagnia assicurativa in data 13 marzo 2015 in cui, senza contestazione né formulazione di eccezione alcuna, si dava atto della regolare pendenza del sinistro. La Corte territoriale ha per un verso esaminato il documento datato 28 novembre 2011, senza peraltro attribuirle natura di parcella, e dunque non è incorsa in alcun omesso esame; peraltro verso, e più in generale, la Corte ha svolto la sua autonoma valutazione di merito in relazione alle fonti di prova ed alle risultanze probatorie in atti, come tale insindacabile in sede di legittimità (v. Cass., 02/02/2022, n. 3119). Inoltre, secondo costante orientamento di questa Corte, non ricorre il vizio di omessa pronuncia se l’omissione riguarda una tesi difensiva o una eccezione che, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, determinando una implicita pronuncia di rigetto della tesi o dell’eccezione anche in difetto di esplicita argomentazione (v. Cass., 13/08/2018, n. 20718; Cass., 06/12 2017, n. 29191). Anche in questo caso i riferimenti alle risultanze processuali evocate sono svolti senza precisare se e dove sulla base di essi si era argomentato nel giudizio di merito e in particolare nel giudizio di appello. 9.5 Parimenti inammissibile per tale ragione è la quarta censura di nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. 10. Il secondo motivo, articolato in una prima censura di asserita violazione di norme di diritto ed in una seconda censura per asserito omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile nella misura in cui non solo non tiene conto che in entrambi i precedenti gradi di merito è stato rilevato il difetto di allegazione e prova circa l'inerenza della prestazione di un ingegnere la cui parcella era stata prodotta in causa da [OSCURATO:PERSONA] rispetto al sinistro n. 1 denominato Conci-Varner , ma anche perché non coglie la ulteriore e dirimente ratio decidendi della sentenza di appello secondo cui non vi è prova che alcuna perizia, né di parte né d'ufficio, sia stata disposta in riferimento al sinistro in oggetto (v. p. 8 sentenza appellata). Inoltre il motivo evoca nella sua prospettazione una serie di risultanze documentali, sollecitando questa Corte al loro esame, senza che tuttavia risulti che quanto argomentato su di esse fosse stato oggetto di deduzione nel giudizio di merito e in particolare in quello di appello. Ancora, il ricorrente prospetta come fatto decisivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. l’assenza di ogni contestazione da parte della Compagnia circa l’inerenza delle spese peritali comunque denominate … alla copertura assicurativa (v. p. 16 del ricorso) omettendo di considerare che nella sentenza appellata (v. p. 8) espressamente menziona sul punto la specifica contestazione svolta dalla appellata [cioè la compagnia assicurativa: n.d.r.] già in primo grado . Il fatto poi che la Corte territoriale scriva di riferibilità della fattura del professionista di cui era stato chiesto il rimborso alla redazione di un precetto è refuso che non toglie che il giudice di appello abbia anche espressamente considerato e riferito la fattura medesima a la consulenza di un ingegnere , dunque conformemente alle invocate condizioni di polizza. 11. Il terzo motivo è inammissibile nella misura in cui il ricorrente, che sostanzialmente lamenta di avere ricevuto in pagamento solo l'importo delle spese legali da lui dovute alla controparte in relazione sempre al cosiddetto sinistro n. 1 Conci-Varner, formalmente deduce vizio di violazione di legge, senza precisare se, come e dove le relative prospettazioni erano state articolate nel giudizio di appello, sicché si pretende di censurare la sentenza di appello senza chesia evidenziato se ciò che si censura era oggetto del giudizio di appello. 12. Il quarto motivo è incentrato sulla questione interpretativa della clausola contrattuale che esclude le anticipazioni e le spese non imponibili dalla garanzia assicurativa ed è articolato in una prima censura per asserita violazione di norme di diritto e in una seconda censura per omesso esame di un fatto decisivo. Sostanzialmente il ricorrente lamenta che in relazione al sinistro n. 1 denominato [OSCURATO:PERSONA] la Corte d'appello ha escluso gli importi di due prodotte fatture in quanto spese non rientranti nella copertura assicurativa alla luce delle definizioni di polizza (v. p. 8 della sentenza impugnata) ed in relazione al sinistro n. 4 denominato [OSCURATO:PERSONA] parimenti la Corte ha escluso un importo a titolo di anticipazioni. Il motivo è manifestamente inammissibile in riferimento all'omesso esame, posto che il giudice di appello ha invece proceduto all'esame delle spese di cui è stato richiesto indennizzo ed ha motivato espressamente sul punto. Inoltre il ricorrente nuovamente omette di precisare se, come e dove le relative prospettazioni erano state articolate nel giudizio di appello, sicché pretende di censurare la sentenza di appello senza che sia evidenziato se ciò che si censura era oggetto del giudizio di appello. Il motivo è ulteriormente inammissibile nella misura in cui sostanzialmente sollecita in sede di legittimità, mediante l’invocazione formale del vizio di violazione di norme di diritto, una diversa interpretazione dell'oggetto della garanzia assicurativa: il ricorrente pretenderebbe infatti di ricondurre il contributo unificato alle spese di giustizia e con ulteriore passaggio alle “spese legali e spese peritali” ricomprese nella garanzia di polizza, ma per consolidato orientamento più volte già richiamato il sindacato sull’oggetto ed i limiti di polizza è precluso nella presente sede di legittimità. Inoltre qualora venga invocato il vizio di violazione di norme di diritto, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma anche precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, e dovendo i rilievi contenuti nel ricorso essere accompagnati, in ossequio al principio di autosufficienza ex art. 366,n. 6 cod. proc. civ., dalla integrale trascrizione delle clausole individuative dell'effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di verificare l'erronea applicazione della disciplina normativa (cfr. Cass., 25/10/2006, n. 22889; Cass., 15/11/2013, n. 25728). 13. Il quinto motivo è articolato in due censure con cui nuovamente si contesta l'esclusione di un credito relativo a prestazione professionale di tale ing. [OSCURATO:PERSONA] in relazione al sinistro n. 2 denominato Lisi . Il motivo è inammissibile per le ragioni già esposte in relazione al secondo motivo, e cioè in quanto evoca nella sua prospettazione una serie di risultanze documentali, sollecitando questa Corte al loro esame, senza che tuttavia risulti che quanto argomentato su di esse fosse stato oggetto di deduzione nel giudizio di merito e in particolare in quello di appello. Aggiungasi che in relazione al sinistro Lisi la Corte d'appello ha espressamente motivato (v. p. 9 sentenza impugnata) che non vi è connessione con la vertenza, a ciò non bastando la descrizione di cui alla fattura prodotta, dal momento che non si vede infatti quale assistenza di un ingegnere possa essere stata necessaria per una vertenza in materia di recupero crediti. 14. Il sesto motivo di ricorso è articolato in una prima censura per violazione di norme di diritto ed in una seconda per nullità della sentenza. Il motivo è inammissibile in quanto la Corte d'appello ha fatto buon governo delle risultanze probatorie assunte e ha deciso con motivazione coerente con queste, tra l'altro espressamente evidenziando che nulla è stato specificamente allegato in appello dall'appellante [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha depositato comparsa conclusionale ma soltanto memoria vi replica. Il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. è improprio dal momento che l'onere di contestazione ivi previsto concerne solo le allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti rispetto ai quali è configurabile il diverso onere di disconoscimento (v. Cass., Sez. 3, 08/02/2018, n. 3022). La deduzione del vizio di nullità della sentenza è generica in quanto non si comprende quale sarebbe il vizio stesso e quale sarebbe la parte di motivazione della sentenza di appello affetta dal vizio; nuovamente poi il ricorrente omette di precisare se, come e dove le relative prospettazioni erano state articolate nel giudizio di appello, sicché pretende di censurare la sentenza di appello senza che sia evidenziato se ciò che si censura era oggetto del giudizio di appello. 15. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente assume la violazione del regime delle preclusioni circa la allegazione dell'ammontare del massimale di polizza da parte della compagnia assicuratrice. Il motivo, che ripropone un motivo di appello solo embrionalmente riportato a p. 28 del ricorso per Cassazione, è infondato, per l’assorbente considerazione per cui la Corte d'appello ha espressamente dato atto dell'esistenza e dell'entità del massimale (v. p.10 della sentenza allegata), desumendolo dalle polizze e dalla documentazione prodotta in atti dalla compagnia assicurativa, e dunque valutandone l’esistenza ed il contenuto sulla base di documentazione ritualmente acquisita al processo. 16. Con l'ottavo e ultimo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe errato in ordine alla decorrenza degli interessi moratori senza valorizzare gli atti di messa in mora prodotti in causa. Il motivo è inammissibile in quanto viola il disposto dell'articolo 366, n. 6 cod. proc. civ., giacché omette di indicare se e dove i documenti cui fa riferimento erano stati prodotti in sede di merito e se sulla base di essi si era argomentato. 17. In conclusione ilricorso è infondato.18. Le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. La Corte condanna il ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processual