CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia confermava la decisione emessa dal Tribunale di Bergamo il 12/11/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine all'intervenuta prescrizione del reato, in quanto le fatture erano state distrutte nel luglio 2012, nel momento in cui la società era stata costretta a lasciare l'immobile in cui aveva sede; con un secondo motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla sussistenza del reato, posto che, nel caso in esame, la ricostruzione del volume di affari della società non sarebbe stata affatto difficoltosa; con un terzo motivo, il vizio di motivazione in ordine al diniego sia della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo soprattutto sull'eccezione di prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile perché reitera censure, per larga parte di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici della Corte di merito. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato: anche a seguire la prospettazione difensiva, peraltro indimostrata, secondo cui le fatture sarebbero state distrutte nel luglio 2022, è evidente che il reato non si sarebbe prescritto al 10 maggio 2021, data della pronuncia della sentenza impugnata, non essendo decorso il termine decennale, come risultante dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vicies semel, lett. I) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14 settembre 2011, n. 148 e in vigore dal 17 settembre 2011, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per i tutti delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000. 5. In relazione al secondo motivo, poi, la Corte di merito ha rilevato come l'attività finalizzata alla ricostruzione del volume di affari della società e dei redditi della stessa fosse stata resa difficoltosa dalla distruzione di tutta la documentazione societaria, non avendo l'imputato consegnato nulla alla Guardia di Finanza; ciò che integra il delitto contestato, in quanto l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto e sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante, come nel caso di specie con riguardo a documenti vari e a 9 fatture (ex multis, Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-02; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365). 6. In ordine al terzo motivo, di seguito, si osserva che i giudici di merito hanno escluso la sussistenza dei presupposti integranti la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ritenendo l'offesa non qualificabile in termini: a) di "particolare tenuità": ciò, sulla base della distruzione integrale della contabilità e del fatto che l'imputato non aveva presento le dichiarazioni con riguardo a due annualità; b) di occasionalità, stante la precedente condanna definitiva per il delitto di omesso versamento di ritenute previdenziali. Allo stesso modo, la Corte d'appello ha negato l'applicazione della sospensione condizionale della pena, alla luce sia dell'indicato precedente penale (ed osservando che, diversamente da quanto opinato dal difensore, non emerge che la soglia dei contributi evasi sia inferiore a 10 mila euro, quindi ormai non punibile), sia della complessiva modalità della condotta, come dinanzi indicata, espressiva di una proclività a delinquere ostativa a una prognosi favorevole ex art. 163 cod. pen. Si tratta, in entrambi i casi, di valutazioni di fatto sorrette da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, perciò insindacabili nel giudizio di legittimità. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma