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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08313/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1 n. 2, cod. pen.

Rilevato che i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

Considerato, quanto al motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Considerato, quanto al motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che le argomentazioni a sostegno del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. risultano del tutto adeguate e conformi ai principi stabili in questa sede.

Nel caso di reati che, come il furto, ledono solo il patrimonio, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità è necessario che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico e che il pregiudizio cagionato alla vittima sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (tra le altre, Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 26020101).

Le cose sottratte nel presente caso sono consistite in un cancello a quattro ante, uno a due ante e n. 48 mensole metalliche.

Posto che il pregiudizio complessivamente arrecato può individuarsi anche nel mero valore del bene sottratto, non risulta sindacabile la sentenza impugnata, che ha ritenuto di escludere che il furto concretasse quel lievissimo pregiudizio in cui si sostanzia la fattispecie astratta prevista dall'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen.

Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric.

Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabili del delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1 n. 2, cod. pen. Rilevato che i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Considerato, quanto al motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito evidenziato la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). Considerato, quanto al motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che le argomentazioni a sostegno del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. risultano del tutto adeguate e conformi ai principi stabili in questa sede. Nel caso di reati che, come il furto, ledono solo il patrimonio, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità è necessario che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico e che il pregiudizio cagionato alla vittima sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (tra le altre, Sez. 5, n. 24003 del 14/01/2014, Lanzini, Rv. 26020101). Le cose sottratte nel presente caso sono consistite in un cancello a quattro ante, uno a due ante e n. 48 mensole metalliche. Posto che il pregiudizio complessivamente arrecato può individuarsi anche nel mero valore del bene sottratto, non risulta sindacabile la sentenza impugnata, che ha ritenuto di escludere che il furto concretasse quel lievissimo pregiudizio in cui si sostanzia la fattispecie astratta prevista dall'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela").Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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