CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25615/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reati di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti in concorso in qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma, in data 18/09/2025, ha confermato la sentenza di condanna emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Roma; rilevato che il ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta delle risultanze contenute nella sentenza irrevocabile per reati connessi e valorizzate dalla Corte territoriale, della qualifica di amministratore di fatto della predetta società; ritenuto di dover prendere le mosse dal consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; rilevato in particolare che quest'ultima ha diffusamente argomentato le proprie valutazioni in ordine all'attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] della qualifica non già di mero "esperto", ma di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], valorizzando una serie di risultanze dichiarative e documentali desunte dalla sentenza irrevocabile a suo carico (cfr. pag. 2 seg. della sentenza impugnata: tra le altre, le dichiarazioni del teste GRECO in ordine alla ricezione, dal BOVATI e dal [OSCURATO:PERSONA], dei registri IVA della società a conferma della riconducibilità della società ad entrambi, e del• teste TIBERTO, in ordine alla tenuta dei rapporti commerciali con la società interfacciandosi esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA] ed un suo collaboratore); ritenuto che le censure difensive proposte avverso tale ricostruzione - imperniata sull'affermazione giurisprudenziale per cui è sufficiente l'esercizio di un apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non occasionale — siano per un verso reiterative di quelle esaminate e motivatamente disattese dalla Corte territoriale (che ha escluso la possibilità di ricondurre l'attività del [OSCURATO:PERSONA] a quella di un semplice broker), e — per altro verso — attinenti al merito di una valutazione espressa in termini immuni da censure qui deducibili, risultando evidentemente insufficiente il rilievo per cui l'imputazione associativa aveva indicato il [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di fatto di altre due società; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichia P.Q.M