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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 16782/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdefte-evvis-~Trartt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41900_23 Ritenuto che con l'unico motivo di impugnazione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis D.P.R. 309/90, come riqualificati i fatti, deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto, contrariamente ai rilievi del ricorrente, che la sentenza impugnata non presta il fianco a censure motivazionali, atteso che - nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) - ha escluso la sussunzione del fatto nell'ipotesi della "minore gravità" valorizzando, quali elementi ostativi, la detenzione di tre diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marjuana), il dato quantitativo della droga pesante sequestrata, pari a 99,884 gr., da cui sono ricavabili 542 dosi medie singole (sì da soddisfare un ampio numero di acquirenti), il rinvenimento nel possesso dell'imputato di strumenti atti al taglio e al confezionamento della sostanza stupefacente; osservato altresì che il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non risulta affatto contraddittorio, avendo comunque fatto riferimento a dati quantitativi massimi, per i quali era stata riconosciuta la lieve entità del fatto, e a dati quantitativi medi, attorno ai quali si era maggiormente soffermata la giurisprudenza, infine operando la propria scelta tramite una non illogica lettura degli elementi fattuali già ricordati; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdefte-evvis-~Trartt udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 41900_23 Ritenuto che con l'unico motivo di impugnazione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis D.P.R. 309/90, come riqualificati i fatti, deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; ritenuto, contrariamente ai rilievi del ricorrente, che la sentenza impugnata non presta il fianco a censure motivazionali, atteso che - nel fare corretta applicazione del principio secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) - ha escluso la sussunzione del fatto nell'ipotesi della "minore gravità" valorizzando, quali elementi ostativi, la detenzione di tre diversi tipi di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marjuana), il dato quantitativo della droga pesante sequestrata, pari a 99,884 gr., da cui sono ricavabili 542 dosi medie singole (sì da soddisfare un ampio numero di acquirenti), il rinvenimento nel possesso dell'imputato di strumenti atti al taglio e al confezionamento della sostanza stupefacente; osservato altresì che il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non risulta affatto contraddittorio, avendo comunque fatto riferimento a dati quantitativi massimi, per i quali era stata riconosciuta la lieve entità del fatto, e a dati quantitativi medi, attorno ai quali si era maggiormente soffermata la giurisprudenza, infine operando la propria scelta tramite una non illogica lettura degli elementi fattuali già ricordati; rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 16782/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris