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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02106/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricordo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della CORTE APPELLO di LECCE del 28 giugno 2024 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’ Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 giugno 2024 respingeva l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna del Molfetta emesse, rispettivamente, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, confermata dalla Corte di Appello di Lecce il 28 gennaio 2022, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Lecce il 20 maggio 2022 ed infine dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale d Brindisi, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Lecce il 24 novembre 2023.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione di legge degli art. 81 cod. pen., nonché 24 Cost. e art. 6 CEDU e carenza di motivazione. 2.1 Il provvedimento impugnato premetteva che i fatti di cui alle sentenze sub 2) e 3) erano già stati posti in continuazione fra loro, risultando commessi in un arco temporale ristretto, senza soluzione di continuità, fra il 4 dicembre 2020 e il 1 aprile 2021, mentre i fatti di cui alla restante pronuncia risultavano commessi nel marzo 2020 ed, inoltre, per tali fatti il Molfetta era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Secondo il ricorrente il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nell’applicazione dell’art.81 cod. pen., non avendo esaminato tutti gli elementi dimostrativi della sussistenza dell’unitarietà del medesimo disegno criminoso rilevati dalla difesa.

In particolare, la motivazione si comporrebbe di clausole di mero stile; circa – poi - il dato cronologico, il ricorrente contestava la rilevanza data alla risalenza del reato di cui alla prima sentenza, commesso nel marzo 2020, rispetto a quelli successivi, poiché le attività di spaccio di cui alla sentenza sub 2) risultavano commesse anche nel periodo in cui il Molfetta era agli arresti domiciliari per il fatto sub 1), pertanto ben si sarebbe potuta apprezzare l’unitarietà del disegno criminoso fra detti fatti.

Sottolineava, inoltre, l’identità di modus operandi e di luogo di occultamento dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il denunciato vizio di violazione di legge è insussistente, poiché in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. (Sez. 4, Sentenza n. 34756 del 17/05/2012 Rv. 253664) Il giudice dell'esecuzione, richiesto dell'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., deve verificare se i reati esaminati sono collegati da un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica ad un disegno criminoso unitario, che ha presieduto alla loro esecuzione.

Non è a tal fine, di per sè, decisiva, in difetto di ulteriori e più pregnanti elementi, la brevità dell'intervallo cronologico tra i diversi episodi criminosi, che rappresenta solo un dato estrinseco e formale. (Sez. 5, Sentenza n. 1505 del 30/09/1992 Rv. 192276).

Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha sottolineato il fatto che fra i reati da porre in continuazione erano passati diversi mesi, nove circa, e dunque ha dato rilievo in negativo, del tutto correttamente, a tale dato.

Quanto, poi, al fatto che fra i fatti di cui alla sentenza sub 1) e le altre sia stata applicata al Molfetta una misura cautelare, si richiama il costante orientamento di questa Corte sul punto, secondo il quale in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni. (Sez. 1, Sentenza n. 37832 del 05/04/2019 Rv. 276842).

Anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato non è incorso in alcun vizio, né di applicazione della legge, né motivazionale, poiché ha evidenziato come i fatti in oggetto siano stati commessi in contesti anche soggettivi diversi, oltre che in contesti temporali non contigui.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricordo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della CORTE APPELLO di LECCE del 28 giugno 2024 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’ Appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 28 giugno 2024 respingeva l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tendente ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna del Molfetta emesse, rispettivamente, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, confermata dalla Corte di Appello di Lecce il 28 gennaio 2022, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Lecce il 20 maggio 2022 ed infine dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale d Brindisi, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Lecce il 24 novembre 2023. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione di legge degli art. 81 cod. pen., nonché 24 Cost. e art. 6 CEDU e carenza di motivazione. 2.1 Il provvedimento impugnato premetteva che i fatti di cui alle sentenze sub 2) e 3) erano già stati posti in continuazione fra loro, risultando commessi in un arco temporale ristretto, senza soluzione di continuità, fra il 4 dicembre 2020 e il 1 aprile 2021, mentre i fatti di cui alla restante pronuncia risultavano commessi nel marzo 2020 ed, inoltre, per tali fatti il Molfetta era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Secondo il ricorrente il giudice dell’esecuzione avrebbe errato nell’applicazione dell’art.81 cod. pen., non avendo esaminato tutti gli elementi dimostrativi della sussistenza dell’unitarietà del medesimo disegno criminoso rilevati dalla difesa. In particolare, la motivazione si comporrebbe di clausole di mero stile; circa – poi - il dato cronologico, il ricorrente contestava la rilevanza data alla risalenza del reato di cui alla prima sentenza, commesso nel marzo 2020, rispetto a quelli successivi, poiché le attività di spaccio di cui alla sentenza sub 2) risultavano commesse anche nel periodo in cui il Molfetta era agli arresti domiciliari per il fatto sub 1), pertanto ben si sarebbe potuta apprezzare l’unitarietà del disegno criminoso fra detti fatti. Sottolineava, inoltre, l’identità di modus operandi e di luogo di occultamento dello stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il denunciato vizio di violazione di legge è insussistente, poiché in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali. (Sez. 4, Sentenza n. 34756 del 17/05/2012 Rv. 253664) Il giudice dell'esecuzione, richiesto dell'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., deve verificare se i reati esaminati sono collegati da un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica ad un disegno criminoso unitario, che ha presieduto alla loro esecuzione. Non è a tal fine, di per sè, decisiva, in difetto di ulteriori e più pregnanti elementi, la brevità dell'intervallo cronologico tra i diversi episodi criminosi, che rappresenta solo un dato estrinseco e formale. (Sez. 5, Sentenza n. 1505 del 30/09/1992 Rv. 192276). Nel caso di specie il provvedimento impugnato ha sottolineato il fatto che fra i reati da porre in continuazione erano passati diversi mesi, nove circa, e dunque ha dato rilievo in negativo, del tutto correttamente, a tale dato. Quanto, poi, al fatto che fra i fatti di cui alla sentenza sub 1) e le altre sia stata applicata al Molfetta una misura cautelare, si richiama il costante orientamento di questa Corte sul punto, secondo il quale in tema di applicazione della disciplina del reato continuato nella fase esecutiva, la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea ad escludere l'identità del disegno criminoso e non esime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado di rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni. (Sez. 1, Sentenza n. 37832 del 05/04/2019 Rv. 276842). Anche sotto questo profilo il provvedimento impugnato non è incorso in alcun vizio, né di applicazione della legge, né motivazionale, poiché ha evidenziato come i fatti in oggetto siano stati commessi in contesti anche soggettivi diversi, oltre che in contesti temporali non contigui. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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