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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11347/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOcl-ate-ev'9`f3fe-Parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 5 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (in sede di rinvio dopo l'annullamento della Corte di cassazione per il solo trattamento sanzionatorio), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere e generiche doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/02/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOcl-ate-ev'9`f3fe-Parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 5 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (in sede di rinvio dopo l'annullamento della Corte di cassazione per il solo trattamento sanzionatorio), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere e generiche doglianze sulla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/02/2
Sentenza Cassazione n. 11347/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris