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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 80/1990

ECLI:EU:C:1990:454
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61988CJ0263_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-263/88, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], vice-direttore della direzione giuridica del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], segretario degli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese e come veterinario nella [OSCURATO:PERSONA] e nelle sue dipendenze, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (rispettivamente GU 1980, L 361, pag. 1, e GU 1986, L 175, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezione, f.f. di presidente, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C.

Moitinho de Almeida e G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: D. Loutermann, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza del 3 aprile 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 maggio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 settembre 1988 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese e come veterinario nella [OSCURATO:PERSONA] e nelle sue dipendenze, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (rispettivamente GU 1980, L 361, pag. 1, e, GU 1986, L 175, pag. 1). 2 Le suddette decisioni dispongono in termini identici quanto segue: "Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, le autorità competenti dei paesi e territori riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini e alle società degli Stati membri.

Tuttavia, se per un' attività determinata uno Stato membro non può assicurare un trattamento dello stesso tipo ai cittadini o alle società della Repubblica francese, del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Irlanda del Nord, stabiliti in un paese o territorio, nonché alle società soggette alla legislazione del paese o territorio in questione ed in esso stabilite, l' autorità competente di questo paese o territorio non è tenuta ad assicurare tale trattamento". 3 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la normativa su dette professioni nei territori francesi d' oltremare era incompatibile con le summenzionate decisioni del Consiglio e, a seguito di uno scambio di lettere, nel corso del quale il governo francese non ha contestato l' asserito inadempimento, ha emesso un parere motivato in data 27 maggio 1987. 4 Con lettere 3 agosto 1987 e 22 gennaio 1988 le autorità francesi hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] dello sviluppo della suddetta normativa nei territori d' oltremare.

Ne risulta che questa allora non era stata ancora modificata per quanto riguarda i veterinari nella [OSCURATO:PERSONA] e le cinque professioni di cui trattasi nella Polinesia francese.

Non avendo in seguito ricevuto alcuna informazione sullo stato della normativa di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame, che riguarda solo i due territori summenzionati. 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 6 Il governo francese non contesta l' inadempimento, ma fa presente che il ritardo sorto per rendere conforme il diritto nazionale al diritto comunitario è dovuto alla particolarità dell' organizzazione territoriale nei territori d' oltremare e al fatto che per la causa di cui trattasi rilevano le rispettive competenze dei poteri centrali e locali. 7 A questo proposito, secondo la costante giurisprundenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme comunitarie (sentenza 3 ottobre 1984, [OSCURATO:PERSONA] / Repubblica italiana, causa 254/83, Racc. pag. 3395). 8 Il governo francese menziona anche l' adozione nella [OSCURATO:PERSONA] di una deliberazione del Congresso del territorio della [OSCURATO:PERSONA] e dipendenze, la quale ha esteso a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, titolari del diploma francese prescritto in materia, la facoltà di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi in medicina e chirurgia veterinaria. 9 Tuttavia detto provvedimento è stato adottato dopo la proposizione del ricorso.

Al riguardo occorre ricordare che l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 è determinato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e che , pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli. 10 Ne consegue che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese, e non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie relative alla professione di veterinario nella [OSCURATO:PERSONA] e nelle sue dipendenze, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La Repubblica francese è rimasta soccombente e pertanto deve essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese, e non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie relative alla professione di veterinario nella [OSCURATO:PERSONA] e nelle sue dipendenze, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0263_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-263/88, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], vice-direttore della direzione giuridica del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dal sig. [OSCURATO:PERSONA], segretario degli affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agente supplente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Francia, 9, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese e come veterinario nella [OSCURATO:PERSONA] e nelle sue dipendenze, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (rispettivamente GU 1980, L 361, pag. 1, e GU 1986, L 175, pag. 1), LA CORTE, composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, f.f. di presidente, T.F. [OSCURATO:PERSONA], J.C. Moitinho de Almeida e G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], R. Joliet e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: D. Loutermann, amministratore principale vista la relazione d' udienza, sentiti i rappresentanti delle parti all' udienza del 3 aprile 1990, sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 17 maggio 1990, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 23 settembre 1988 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese e come veterinario nella [OSCURATO:PERSONA] e nelle sue dipendenze, è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (rispettivamente GU 1980, L 361, pag. 1, e, GU 1986, L 175, pag. 1). 2 Le suddette decisioni dispongono in termini identici quanto segue: "Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, le autorità competenti dei paesi e territori riservano un trattamento non discriminatorio ai cittadini e alle società degli Stati membri. Tuttavia, se per un' attività determinata uno Stato membro non può assicurare un trattamento dello stesso tipo ai cittadini o alle società della Repubblica francese, del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] o del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed Irlanda del Nord, stabiliti in un paese o territorio, nonché alle società soggette alla legislazione del paese o territorio in questione ed in esso stabilite, l' autorità competente di questo paese o territorio non è tenuta ad assicurare tale trattamento". 3 [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la normativa su dette professioni nei territori francesi d' oltremare era incompatibile con le summenzionate decisioni del Consiglio e, a seguito di uno scambio di lettere, nel corso del quale il governo francese non ha contestato l' asserito inadempimento, ha emesso un parere motivato in data 27 maggio 1987. 4 Con lettere 3 agosto 1987 e 22 gennaio 1988 le autorità francesi hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] dello sviluppo della suddetta normativa nei territori d' oltremare. Ne risulta che questa allora non era stata ancora modificata per quanto riguarda i veterinari nella [OSCURATO:PERSONA] e le cinque professioni di cui trattasi nella Polinesia francese. Non avendo in seguito ricevuto alcuna informazione sullo stato della normativa di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il ricorso in esame, che riguarda solo i due territori summenzionati. 5 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 6 Il governo francese non contesta l' inadempimento, ma fa presente che il ritardo sorto per rendere conforme il diritto nazionale al diritto comunitario è dovuto alla particolarità dell' organizzazione territoriale nei territori d' oltremare e al fatto che per la causa di cui trattasi rilevano le rispettive competenze dei poteri centrali e locali. 7 A questo proposito, secondo la costante giurisprundenza della Corte, uno Stato membro non può invocare disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l' inosservanza degli obblighi e dei termini derivanti dalle norme comunitarie (sentenza 3 ottobre 1984, [OSCURATO:PERSONA] / Repubblica italiana, causa 254/83, Racc. pag. 3395). 8 Il governo francese menziona anche l' adozione nella [OSCURATO:PERSONA] di una deliberazione del Congresso del territorio della [OSCURATO:PERSONA] e dipendenze, la quale ha esteso a tutti i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, titolari del diploma francese prescritto in materia, la facoltà di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi in medicina e chirurgia veterinaria. 9 Tuttavia detto provvedimento è stato adottato dopo la proposizione del ricorso. Al riguardo occorre ricordare che l' oggetto del ricorso proposto a norma dell' art. 169 è determinato dal parere motivato della [OSCURATO:PERSONA] e che , pure nel caso in cui l' inosservanza sia stata sanata dopo la scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma dello stesso articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire il fondamento dell' eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell' inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli. 10 Ne consegue che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese, e non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie relative alla professione di veterinario nella [OSCURATO:PERSONA] e nelle sue dipendenze, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea. Decisione relativa alle spese Sulle spese 11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e pertanto deve essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato i provvedimenti necessari per consentire ai cittadini di un altro Stato membro, titolari del diploma francese prescritto in materia, di stabilirsi o di esercitare prestazioni di servizi come medico, infermiere responsabile dell' assistenza generale, ostetrica, dentista e veterinario nel territorio d' oltremare della Polinesia francese, e non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie relative alla professione di veterinario nella [OSCURATO:PERSONA] e nelle sue dipendenze, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 137 della decisione del Consiglio 16 dicembre 1980, 80/1186/CEE, e dall' art. 176 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relative all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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