CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 30286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello ha condannato la ricorrente alla pena di anno 1 e mesi 2 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 e 340 cod. pen., per avere, in qualità di medico, cagionato un'interruzione del relativo servizio di assistenza sanitaria, non rendendosi disponibile e reperibile a prestare il servizio di guardia medica. La ricorrente formula due motivi di ricorso. Con il primo motivo, eccepisce la nullità della sentenza impugnata per difetto di notifica. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Le parti civili hanno depositato conclusioni scritte. Il ricorso è inammissibile. La ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha, invero, sottolineato che il civico non era stato rintracciato e che le ricerche della destinataria erano state fatte senza esito positivo, sicché legittimamente la notifica dell'atto è stata effettuata ai sensi dell'articolo 161 comma 4, cod. proc. pen. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente provata, sulla base delle deposizioni testimoniali, l'assenza dell'imputata dai locali della Guardia medica di Mirto nelle tre occasioni indicate nel capo d'imputazione, durante l'orario di servizio dalle 20:00 alle 22:00 circa, senza che ella fosse impegnata in visite domiciliari. La Corte ha, inoltre, escluso che si trattasse di un mero ritardo nell'assunzione del servizio, rilevando che l'imputata si era resa irreperibile per una parte significativa dell'orario di lavoro, non rispondendo neppure alle chiamate di emergenza sull'utenza telefonica prevista per il servizio. Tale condotta, verificatasi in più occasioni nell'arco di due mesi, ha determinato un'effettiva interruzione del servizio pubblico. Né risultavano annotate eventuali giustificazioni nei fogli di presenza, nei quali l'imputata aveva invece attestato falsamente la propria presenza per l'intero turno. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammendeMovtd.: b+.4(¦ o kk_ MIA 2-111--Ortm 44 131 t OL\24.4 ¦ k ,42t ¦iorè, SA-ca-\ ¦(;(1-t1 z-Artit et_ tem, MAtt alA ot,(4 P.Q.M. Dichiara i P.Q.Malla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Messina che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 22/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente agro AndreaG entili ri