Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36306/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine ai delitti contestati è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta violenta del ricorrente fosse funzionale ad opporsi all'attività di controllo tesa alla verifica della effettiva assunzione della terapia somministrata, smentendo la lettura alternativa fornita dalla difesa (pagg. 2, 3, 4, 5, 6 e 7); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni alla base della ritenuta recidiva e del giudizio di equivalenza con la riconosciute circostanze attenuati generiche, avendo, da un canto, evidenziato come i plurimi a gravi reati avessero reso evidente, a dispetto della situazione contingente, l'accresciuta pericolosità tale da giustificare la ritenuta recidiva, dall'altro, a spiegare le regioni per cui non fosse possibile pervenire ad un diverso bilanciamento (7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità in odine ai delitti contestati è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutato dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta violenta del ricorrente fosse funzionale ad opporsi all'attività di controllo tesa alla verifica della effettiva assunzione della terapia somministrata, smentendo la lettura alternativa fornita dalla difesa (pagg. 2, 3, 4, 5, 6 e 7); rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la Corte territoriale dato conto delle ragioni alla base della ritenuta recidiva e del giudizio di equivalenza con la riconosciute circostanze attenuati generiche, avendo, da un canto, evidenziato come i plurimi a gravi reati avessero reso evidente, a dispetto della situazione contingente, l'accresciuta pericolosità tale da giustificare la ritenuta recidiva, dall'altro, a spiegare le regioni per cui non fosse possibile pervenire ad un diverso bilanciamento (7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 36306/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris