CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 19/06/2019, con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001. 2. - Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett e) cod.proc.pen. per mancanza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. La ricorrente, senza operare alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, si limita ad asserire che non vi sarebbe alcuna motivazione in ordine ai proposti motivi di appello. Si tratta di un assunto del tutto generico e, peraltro, puntualmente smentito dalla semplice lettura della sentenza impugnata. 2. Il motivo, quindi, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). 3 -Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] 4 Gasto e And reazza ti2(0xLeC: