CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 03193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 130,00 di multa per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., aggravato e commesso in concorso con altri, per essersi impossessato di alcuni oggetti detenuti dal proprietario nell'autovettura, in Milano il 13 ottobre 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto difetto di motivazione in merito alla rideterminazione dell'aumento per la recidiva qualificata nella misura massima consentita. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. L'annullamento con rinvio è stato disposto perché l'aumento applicato per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale era stato determinato in violazione del limite massimo di legge. Il giudice del rinvio, quindi, non aveva il dovere di motivare nuovamente la decisione, già adottata nei precedenti gradi di merito, in punto di massimo rigore nella fissazione del quantum di pena e, ancor prima, dell'applicazione dell'aumento che, come è noto, è discrezionale. Tal tipo di scelte erano state già compiute, e al giudice del rinvio null'altro spettava che ridurre l'aumento nel limite di legge, integrando così la sua statuizione con le ragioni del rigore sanzionatorio espresse nelle precedenti, e conformi, sentenze di merito. 4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il consiglier