CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 08229/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], la pena concordata di anni due e mesi quattro di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta, nonché la pena accessoria, non oggetto di accordo, della inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni tre. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 37 cod. pen. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della durata della pena accessoria. 2.1. L'art. 37 cod. pen. prevede che quando la legge non determina espressamente la durata della pena accessoria temporanea questa è pari alla durata della pena principale. [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso la sentenza impugnata, nel fissare in tre anni la durata della pena accessoria, ha fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, la cui ratio, sostiene il ricorrente, è limitata al profilo della durata della pena accessoria, ma non investe l'art. 37 cod. pen.. Devono, quindi, trovare applicazione i precedenti di questa Corte di cassazione che affermano l'applicabilità del citato art. 37 cod. pen. (vedi Sez. U., n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328; Sez. 5, n. 1968 del 07/12/2018, Montoleone, Rv. 274228). 2.2. In secondo luogo, il Giudice non ha specificamente motivato in ordine alla determinazione della durata della pena accessoria. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. Quanto alla violazione dell'art. 37 cod. pen., deve osservarsi che le Sezioni Unite, successivamente alle decisioni di questa Corte di cassazione invocate dal ricorrente, ha affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez. U., n. 28910 del 28/02/2019, Surace, Rv. 276286). 3.2. Quanto alla censura relativa al difetto o alla illogicità della motivazione, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta che il Giudice a quo ha adeguatamente motivato in ordine alla durata delle pene accessorie facendo riferimento alla particolare gravità del reato. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rìcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSIT