CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CAGLIARI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 14/10/2021 confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari del 13/6/2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni' que di reclusione ed euro mille di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art.606, comma 1, lett. C) e E), cod. proc. pen. per illogicità della motivazione. In particolare, eccepisce il travisamento della prova dichiarativa con riferimento alla testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sono state ritenute portatrici di circostanze utili alla sola ricostruzione del suo ruolo all'interno della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] i giudici di merito, dunque, cadendo in un errore percettivo, non hanno tenuto conto che dal complesso delle dichiarazioni testimoniali emerge anche il ruolo dell'imputato e quello di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo amministratore della società, che in tale veste si occupava della stipula dei contratti, degli incassi e del saldo delle parcelle dei collaboratori. Detta ricostruzione avvalora le dichiarazioni rese dall'imputato, che ha riferito di aver ricevuto gli assegni incriminati dal defunto padre a titolo di pagamento delle provvigioni, che gli spettavano in ragione del suo ruolo di rappresentante della parte commerciale della ditta e che l'importo totale dei tre assegni ricevuti era da ricondurre presumibilmente ad una vendita di infissi conclusa dal padre. Il giudice di merito, dunque, ha fondato il proprio convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, così omettendo la valutazione di una prova decisiva. Tale errore cade sul significante, ossia sulla prova dichiarativa, che non si limita a ricostruire il ruolo del dichiarante all'interno della azienda, ma descrive il ruolo sia di [OSCURATO:PERSONA], che di [OSCURATO:PERSONA] all'interno della stessa e, dunque, le circostanze attraverso le quali gli assegni provento di furto giunsero nella disponibilità dell'imputato. Il travisamento del dato probatorio rende la motivazione dell'impugnata sentenza manifestamente illogica ed il conseguente giudizio di responsabilità non motiva in maniera adeguata e coerente, al di là di ogni ragionevole dubbio, una situazione fattuale di significato inequivoco, tale da far ritenere sufficientemente provato il fatto che nell'imputato fosse sorto anche il mero sospetto circa la provenienza delittuosa dei titoli. Il vizio denunziato riverbera le sue conseguenze anche in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, si censura il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, richiesto in ragione del comportamento processuale serbato e delle condizioni di vita dell'imputato. La motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto sconta l'errore percettivo del dato probatorio che omette/falsifica le dichiarazioni del teste Podda, capaci di giustificare le modalità di ricezione dei titoli da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per essere tale l'unico motivo sul cui si fonda. 1.1 Occorre premettere che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce in punto di affermazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sezione 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuir, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sezione 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sezione 4, n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sezione 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sezione 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, integrandosi e completandosi reciprocamente la sentenza del Tribunale e quella della Corte di appello, le risposte ai motivi di ricorso sono contenute in entrambe le decisioni, che motivano in maniera logica, oltre che congrua. Ed invero, il primo giudice ha valorizzato la circostanza per cui l'imputato non aveva indicato da chi aveva ricevuto l'assegno, se non dopo dieci anni in dibattimento, facendo riferimento ad un non meglio identificato cliente dell'azienda del padre e la circostanza per cui gli assegni erano pervenuti all'imputato ed al di lui padre attraverso un percorso diverso da quello legittimo bancario; a ciò la Corte territoriale ha aggiunto che i titoli di provenienza furtiva portati all'incasso nell'arco di pochi giorni dal Monni erano due, che le indicazioni sulla fornitura di infissi a fronte della quale il padre avrebbe ricevuto in pagamento gli assegni di cui si discute erano state generiche, che non aveva prodotto documenti attestanti lo svolgimento della prestazione professionale per la quale aveva ricevuto gli assegni di provenienza furtiva e che nel giro di pochi giorni l'imputato ed il padre portarono all'incasso ben tre assegni rubati. Orbene, a fronte degli elementi evidenziati, l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dal teste Podda, si ricava in maniera implicita dalla struttura della motivazione, che peraltro si integra - come si è accennato - con quella della sentenza di primo grado che aveva specificamente motivato sul punto. 1.2 II motivo di ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto è reiterativo di medesime doglianze - inerenti all'affermazione della penale responsabilità del Monni ed il trattamento sanzionatorio - già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto del motivo di appello, si rende opportuna una premessa: la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inamnnissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, connma 1, lett. c), cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01; Sezione 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che, se il ricorso si limita, come nel caso oggetto di scrutinio, a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha riesaminato e valorizzato gli stessi elementi già sottoposti al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in relazione alla affermazione di penale responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. 1.3 Ugualmente inammissibile è la doglianza relativa al bilanciamento delle circostanze, essendo la motivazione esente da manifesta illogicità, con la conseguenza che è insindacabile in cassazione (Sezione 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sezione 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419 - 01). In particolare, va evidenziato che la Corte territoriale ha negato le prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento con la contestata recidiva, ritenendo non rilevante all'uopo il comportamento processuale dell'imputato, le cui dichiarazioni sono state ritenute generiche e per altro verso evidenziando l'inconsistenza del richiamo alle condizioni di vita dell'imputato, in considerazione dei reati commessi, che hanno determinato la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena. Del resto, è ormai pacifico il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sezione 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sezione 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sezione 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 - 01; Sezione 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe