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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43905/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pn) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/9/2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa il 28/2/2018 dal Tribunale di Cosenza, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla

I. 11 novembre 1983, n. 638, perché estinto per prescrizione.

2. Propone ricorso per cassazione il Miccio, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con due motivi connessi - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, unitamente all'inosservanza od erronea applicazione degli artt. 129, comma 2, 531, comma 1, cod. proc. pen.

La Corte di appello, riconoscendo la fondatezza del gravame (quanto alla mancata prescrizione del reato sulla mensilità di maggio 2010), avrebbe affermato che - alla data di emissione della sentenza di primo grado - il reato non era interamente estinto per prescrizione; conseguentemente, il Collegio avrebbe dovuto esaminare la doglianza anche nel merito e, dunque, assolvere l'imputato con formula piena.

Dall'ampia documentazione prodotta, così come dalle prove testimoniali, sarebbe • infatti emerso che nei mesi di aprile e maggio 2010, oggetto di contestazione, le retribuzioni dei dipendenti non sarebbero state versate, venendo corrisposte soltanto a partire dal successivo mese di agosto; a quella data, però, il ricorrente non avrebbe più ricoperto la carica di amministratore della società, avendola cessata il 24/6/2010.

Da questo ampio compendio, a disposizione della Corte di appello, emergerebbe dunque evidente - cioè, riscontrabile ictu ocull - l'assenza di ogni responsabilità in capo al Miccio, che, pertanto, avrebbe dovuto essere pienamente assolto nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] mani FeSra... o/ e. n re

3. Il ricorso risultaInfondato.

La Corte di appello, nell'accogliere parzialmente la censura in punto di prescrizione, ha affermato che - delle due mensilità indicate in rubrica - solo una (aprile 2010) era effettivamente estinta prima della sentenza del Tribunale (pronunciata il 28/2/2018), non l'altra (maggio 2010), il cui termine ex artt. 157- 161 cod. pen. era maturato soltanto il 19/9/2018.

4. Muovendo da questa premessa, e dovendo, quindi, verificare l'eventuale applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza ha rilevato che, nel caso di specie, nessuna delle cause di proscioglimento indicate nella stessa norma risultava evidente, tale cioè da poter esser riscontrata con una mera ricognizione, ossia con una immediata constatazione in fatto; in linea, quindi, con la costante giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu °cuti", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (per tutte, Sez.

U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

5. Ne consegue che, per quanto la sentenza non faccia menzione specifica della documentazione prodotta, la motivazione sul punto appare rispettosa dell'indirizzo menzionato, così da non meritare censura.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pn) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/9/2020 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa il 28/2/2018 dal Tribunale di Cosenza, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 novembre 1983, n. 638, perché estinto per prescrizione. 2. Propone ricorso per cassazione il Miccio, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con due motivi connessi - la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, unitamente all'inosservanza od erronea applicazione degli artt. 129, comma 2, 531, comma 1, cod. proc. pen. La Corte di appello, riconoscendo la fondatezza del gravame (quanto alla mancata prescrizione del reato sulla mensilità di maggio 2010), avrebbe affermato che - alla data di emissione della sentenza di primo grado - il reato non era interamente estinto per prescrizione; conseguentemente, il Collegio avrebbe dovuto esaminare la doglianza anche nel merito e, dunque, assolvere l'imputato con formula piena. Dall'ampia documentazione prodotta, così come dalle prove testimoniali, sarebbe • infatti emerso che nei mesi di aprile e maggio 2010, oggetto di contestazione, le retribuzioni dei dipendenti non sarebbero state versate, venendo corrisposte soltanto a partire dal successivo mese di agosto; a quella data, però, il ricorrente non avrebbe più ricoperto la carica di amministratore della società, avendola cessata il 24/6/2010. Da questo ampio compendio, a disposizione della Corte di appello, emergerebbe dunque evidente - cioè, riscontrabile ictu ocull - l'assenza di ogni responsabilità in capo al Miccio, che, pertanto, avrebbe dovuto essere pienamente assolto nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] mani FeSra... o/ e. n re 3. Il ricorso risultaInfondato. La Corte di appello, nell'accogliere parzialmente la censura in punto di prescrizione, ha affermato che - delle due mensilità indicate in rubrica - solo una (aprile 2010) era effettivamente estinta prima della sentenza del Tribunale (pronunciata il 28/2/2018), non l'altra (maggio 2010), il cui termine ex artt. 157- 161 cod. pen. era maturato soltanto il 19/9/2018. 4. Muovendo da questa premessa, e dovendo, quindi, verificare l'eventuale applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza ha rilevato che, nel caso di specie, nessuna delle cause di proscioglimento indicate nella stessa norma risultava evidente, tale cioè da poter esser riscontrata con una mera ricognizione, ossia con una immediata constatazione in fatto; in linea, quindi, con la costante giurisprudenza di questa Corte, in forza della quale in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu °cuti", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (per tutte, Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 5. Ne consegue che, per quanto la sentenza non faccia menzione specifica della documentazione prodotta, la motivazione sul punto appare rispettosa dell'indirizzo menzionato, così da non meritare censura. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,
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