CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 23700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO -rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Sulmona, condannava- esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 comma 1 n. 1 c.p. - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di reclusione, per aver cagionato a D'[OSCURATO:PERSONA] lesioni personali, giudicate guaribili in tempo superiore a giorni venti; -rilevato che, avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con atto a firma del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta i vizi di violazione di legge e di motivazione in punto di sussistenza del reato di lesioni personali, dovendosi, invece, riconoscere la mancata sussistenza e dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato; - rilevato che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore ha prodotl:o memoria, insistendo per il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputata alle spese; -ritenuto che il ricorso tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito; invero, secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone); le censure svolte pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione ex art. 606 primo comma lett. e) c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (rv 203767, 207944, 214794); -ritenuto, in particolare, che il ricorso è diretto a sollecitare una alternativa non consentita valorizzazione delle fonti di prova, a fronte di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. Unite, n. 24 del 24.11.1999, FIv. 214794) e che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in punto di onere probatorio - cfr. pag. 3 e ss. della sentenza impugnata, dando atto correttamente che l'eventuale reciprocità delle lesioni non escluderebbe comunque la responsabilità dell'imputata; - considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso il 25.5.2022 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]