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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29839/2026

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te d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Lecce,dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Brindisi del 21 maggio 2021in relazione al reato contestato nel proc. n. 4712/2018 r.g.n.r. perché il fatto èdiverso da quello contestato e, per l’effetto, riduceva la pena inflitta all’imputatocon riferimento al secondo reato, rigettando nel resto il ricorso;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione sulla base di due motivi: con il primo, lamentache non sia stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. sulla base di un presupposto erroneo ovvero l’esistenza di precedente perreati omogenei, mentre le precedenti condanne hanno ad oggetto reatieterogenei; con il secondo motivo, lamenta che la pena sia eccessiva e che siastato applicato l’aumento per la recidiva in difetto dei presupposti non avendo laCorte territoriale applicato correttamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, a fronte della argomentazionedella Corte territoriale, il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni giàproposte in sede di appello, senza confrontarsi con gli specifici argomenti dellaCorte di appello di Lecce; in particolare, quanto all’applicabilità dell’art. 131-biscod. pen., a fronte dell’ampia motivazione della Corte la quale, dopo averrichiamato i principi giurisprudenziali, ha osservato che il fatto deve ritenersi“abituale” poiché dal casellario risulta una condanna per violazione dell’art. 76d.lgs. n. 159 del 2011 ed una ulteriore condanna per il reato di cui all’art. 650cod. pen., nonché, nel presente procedimento, una violazione dell’obbligo disoggiorno, il ricorrente si è limitato a contestare la ritenuta omogeneità dellecondotte, sulla base di argomenti in contrasto con la previsione dell’art. 131-bis,comma 4 cod. pen., il quale considera abituale il comportamento quando abbiaad oggetto più reati della stessa indole ovvero reati che, ai sensi dell’art. 101cod. pen., pur essendo previsti da diverse disposizioni di legge, “per la natura deifatti che li costituiscono o dei motivi che li determinano” presentano caratterifondamentali comuni;ritenuto parimenti infondata la censura relativa alla recidiva, avendo la Corteosservato che la ricaduta nel crimine a breve distanza dalle precedenti condotteè indicativa della mancanza di una positiva evoluzione della personalità che, anzi,si consolida nella spinta criminosa; a fronte di tale argomentazione, la difesa delricorrente si limita a censurare con argomenti generici la decisione della Corte,con motivi che, in quanto meramente reiterativi, si pongono comemanifestamente infondati;alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 27 ottobre 2025, la Corte di appello di Lecce,dichiarava la nullità della sentenza del Tribunale di Brindisi del 21 maggio 2021in relazione al reato contestato nel proc. n. 4712/2018 r.g.n.r. perché il fatto èdiverso da quello contestato e, per l’effetto, riduceva la pena inflitta all’imputatocon riferimento al secondo reato, rigettando nel resto il ricorso;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione sulla base di due motivi: con il primo, lamentache non sia stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen. sulla base di un presupposto erroneo ovvero l’esistenza di precedente perreati omogenei, mentre le precedenti condanne hanno ad oggetto reatieterogenei; con il secondo motivo, lamenta che la pena sia eccessiva e che siastato applicato l’aumento per la recidiva in difetto dei presupposti non avendo laCorte territoriale applicato correttamente i criteri elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità;ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto, a fronte della argomentazionedella Corte territoriale, il ricorrente si limita a reiterare le argomentazioni giàproposte in sede di appello, senza confrontarsi con gli specifici argomenti dellaCorte di appello di Lecce; in particolare, quanto all’applicabilità dell’art. 131-biscod. pen., a fronte dell’ampia motivazione della Corte la quale, dopo averrichiamato i principi giurisprudenziali, ha osservato che il fatto deve ritenersi“abituale” poiché dal casellario risulta una condanna per violazione dell’art. 76d.lgs. n. 159 del 2011 ed una ulteriore condanna per il reato di cui all’art. 650cod. pen., nonché, nel presente procedimento, una violazione dell’obbligo disoggiorno, il ricorrente si è limitato a contestare la ritenuta omogeneità dellecondotte, sulla base di argomenti in contrasto con la previsione dell’art. 131-bis,comma 4 cod. pen., il quale considera abituale il comportamento quando abbiaad oggetto più reati della stessa indole ovvero reati che, ai sensi dell’art. 101cod. pen., pur essendo previsti da diverse disposizioni di legge, “per la natura deifatti che li costituiscono o dei motivi che li determinano” presentano caratterifondamentali comuni;ritenuto parimenti infondata la censura relativa alla recidiva, avendo la Corteosservato che la ricaduta nel crimine a breve distanza dalle precedenti condotteè indicativa della mancanza di una positiva evoluzione della personalità che, anzi,si consolida nella spinta criminosa; a fronte di tale argomentazione, la difesa delricorrente si limita a censurare con argomenti generici la decisione della Corte,con motivi che, in quanto meramente reiterativi, si pongono comemanifestamente infondati;alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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