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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 20098/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31015/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte 39, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 92/2018; YJ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], inquadrato nel corso del tempo, presso il Ministero del Lavoro, a livello Cl (accertatore del lavoro/assistente dell'ispettorato), già VI livello e poi Fl, ha rivendicato il diritto ad un superiore inquadramento ed alle differenze retributive a far data dal 25 luglio 1998 (F2/F3, per le confluenza dapprima dal livello da C2 ed ancor prima dalla VII q.f.);

2. la Corte d'Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, riformando la sentenza del Tribunale di Nuoro, ha ritenuto, richiamate tutte le declaratorie, che il tratto decisivo per la qualificazione rivendicata fossero l'operatività con "autonomia" e "responsabilità diretta" e, dopo avere esaminato le prove testimoniali, ha escluso la ricorrenza di tali connotati con i necessari caratteri di "prevalenza e continuità";

3. la Corte di merito ha infine affermato che l'accoglimento dei motivi sul merito comportava l'assorbimento del motivo riguardante la prescrizione, peraltro parimenti ritenuto da essa fondato con riferimento ai crediti maturati prima del 13 luglio 2004;

4. il Mura ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui ha opposto difese il Ministero con controricorso;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 31015 sez.

ML - ud. 24-2-2022 -2- V

1. il primo motivo è formulato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e con esso si sostiene la nullità della sentenza per inosservanza dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., lamentandosi che la Corte territoriale avrebbe affermato che il Tribunale non avesse indicato espressamente la declaratoria relativa al profilo professionale C2 invocato, mentre ciò, a riprova della superficialità dell'esame svolto, non era vero, avendo il primo giudice anche sviluppato un compiuto ragionamento secondo il criterio c.d. trifasico;

2. il motivo è inammissibile, perché con la riforma della sentenza di primo grado ciò che il Tribunale abbia o non abbia detto ed anche il fatto che la Corte d'Appello possa avere (in ipotesi) errato nel riferire quanto argomentato dal giudice di prime cure non ha più autonomo rilievo, ma semmai - ma non è questo il contenuto quanto si denuncia con il motivo in esame - nella misura in cui la sentenza di secondo grado risulti in sé viziata nel proprio fondamento decisionale;

3. anche il secondo motivo è formulato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e denuncia la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

4. il motivo è sviluppato riportando in dettaglio alcune risultanze testimoniali ed insistendo in particolare sul tema delle "diffide", rispetto al quale si assume che la Corte territoriale avrebbe arbitrariamente motivato, specie allorquando, pur dando atto che esse erano riconnesse agli accertamenti e che questi erano svolti quotidianamente dal ricorrente, ha poi affermato che la redazione di tali ingiunzioni prescrizionali fosse meramente occasionale e sporadica, così sottovalutando un'attività che caratterizzava l'operato nel senso di una spiccata autonomia, discrezionalità e responsabilità;

5. il motivo aggiunge altresì come fosse da ritenere irrilevante che il ricorrente svolgesse anche mansioni riferibili alla VI q.f. e non alla Ric. 2020 n. 31015 sez.

ML - ud. 24-2-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] rivendicata in causa, trattandosi semplicemente di espressione della ordinaria promiscuità lavorativa, che non poteva impedire di valorizzare i tratti maggiormente significativi sotto il profilo professionale e tali da denotare - specie con riferimento alle pur rare perquisizioni eseguite ed alle menzionate diffide - lo svolgimento delle mansioni di livello superiore;

6. infine il motivo si chiude con il richiamo alle produzioni documentali di primo grado da cui emergeva la «frequenza dell'attività lavorativa concretamente prestata», la partecipazione ai corsi e gli encomi ricevuti per le attività di inchiesta;

7. la Corte territoriale, come si è già detto, non ha negato né che le diffide potessero essere contenute nei verbali, né che il Mura potesse averle intimate, ma ha ritenuto che l'istruttoria non avesse fornito "prova certa" di prevalenza e continuità nello svolgimento delle attività, tra cui le diffide, ma anche perquisizioni o inchieste, idonee in ipotesi a connotare lo svolgimento di mansioni superiori riportabili prima al livello C2 (contrattazione del 1998) e quindi alla fascia F3 (contrattazione del 2009);

8. non è dunque vero che si manifesti una macroscopica contraddizione nel punto decisivo della motivazione, la cui portata è pienamente percepibile e, in sé considerata, non illogica;

9. in tale quadro è poi in sé solo privo di rilievo l'argomento difensivo in ordine alla promiscuità delle mansioni, stante l'assenza di prova di una prevalenza di quelle superiori, mentre la Corte d'Appello, nell'esaminare i dati documentali, ha non implausibilmente evidenziato l'indecifrabilità dei quaderni di assegnazione pratiche o il carattere anodino degli articoli di stampa rispetto alla presenza ed al ruolo del Mura e dunque l'ininfluenza di essi al fine di individuare elementi utili rispetto al diritto rivendicato; Ric. 2020 n. 31015 sez.

ML - ud. 24-2-2022 -4-

10. d'altra parte, se è è vero che le deposizioni riportate nel motivo riferiscono che il Mura si occupava anche delle diffide, vi è da dire che la sentenza riferisce anche di altro teste che ha escluso egli potesse procedervi da solo;

11. in tale quadro ed a fronte dell'assunto della Corte territoriale in ordine alla carenza di "prova certa" rispetto alla prevalenza e continuità di eventuali singoli compiti afferenti a mansioni superiori, è evidente che tutto si traduce nella pretesa di un diverso esame delle emergenze istruttorie, il che tuttavia non intercetta vizi di legittimità utilmente denunciabili e non è dunque ammissibile in questa sede (v.

C., S.U., 34476/2019; C., S.U., 24148/2013);

11. va esaminato infine anche il terzo motivo, dedicato al tema della prescrizione, anche per la possibile incidenza di esso rispetto al periodo iniziale dedotto in causa e fatto oggetto della rivendicazione in ordine allo svolgimento di mansioni riportabili alla VII qualifica funzionale;

12. la Corte territoriale in proposito ha ritenuto che le richieste relative agli anni 2001 e 2005 e quindi quelle anteriori rispetto all'altra ritenuta interruttiva del 13.7.2009, essendo state finalizzate al riconoscimento delle mansioni superiori, non potessero rivestire portata interruttiva per il pagamento di differenze retributive;

13. il motivo, sul punto, replica adducendo la violazione (art. 360 n.3 c.p.c.) degli artt. 2934, 2943 e 2948 c.c. e sostenendo che sarebbero validi atti interruttivi «le comunicazioni e le note successivamente inviate al Ministero del Lavoro .. posto che fossero pacificamente ed espressamente riferite al ricorso del 25 ottobre 2000 - specialmente laddove, contestualmente alla richiesta del riconoscimento delle mansioni superiori, è stata richiesta espressamente la corresponsione delle relative differenze retributive», il tutto sulla base della possibilità di attribuire rilevanza Ric. 2020 n. 31015 sez.

ML - ud. 24-2-2022 -5- anche alla volontà implicita manifestata attraverso il rinvio espresso a precedenti comunicazioni;

14. si tratta di motivo assolutamente generico, in quanto esso non specifica a quali produzioni, indicando dove e quando eseguite, dovrebbe farsi riferimento ed inoltre non riporta il tenore di quei documenti, da cui si dovrebbe desumere l'effetto interruttivo;

15. la formulazione si pone dunque in contrasto con gli oneri di individuzione dei documenti e della loro collocazione, di cui all'art.369, co. 2, n. 4 c.p.c. (C. 2966/2011; C. 29279/2008), oltre che con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass.24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

16. le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 31015 sez.

ML - ud. 24-2-2022 -6- unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31015/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte 39, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' - ricorrente — contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende; - controricorrente — avverso la sentenza n. 49/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], SEZ. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 92/2018; YJ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], inquadrato nel corso del tempo, presso il Ministero del Lavoro, a livello Cl (accertatore del lavoro/assistente dell'ispettorato), già VI livello e poi Fl, ha rivendicato il diritto ad un superiore inquadramento ed alle differenze retributive a far data dal 25 luglio 1998 (F2/F3, per le confluenza dapprima dal livello da C2 ed ancor prima dalla VII q.f.); 2. la Corte d'Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, riformando la sentenza del Tribunale di Nuoro, ha ritenuto, richiamate tutte le declaratorie, che il tratto decisivo per la qualificazione rivendicata fossero l'operatività con "autonomia" e "responsabilità diretta" e, dopo avere esaminato le prove testimoniali, ha escluso la ricorrenza di tali connotati con i necessari caratteri di "prevalenza e continuità"; 3. la Corte di merito ha infine affermato che l'accoglimento dei motivi sul merito comportava l'assorbimento del motivo riguardante la prescrizione, peraltro parimenti ritenuto da essa fondato con riferimento ai crediti maturati prima del 13 luglio 2004; 4. il Mura ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui ha opposto difese il Ministero con controricorso; 5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 31015 sez. ML - ud. 24-2-2022 -2- V 1. il primo motivo è formulato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e con esso si sostiene la nullità della sentenza per inosservanza dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., lamentandosi che la Corte territoriale avrebbe affermato che il Tribunale non avesse indicato espressamente la declaratoria relativa al profilo professionale C2 invocato, mentre ciò, a riprova della superficialità dell'esame svolto, non era vero, avendo il primo giudice anche sviluppato un compiuto ragionamento secondo il criterio c.d. trifasico; 2. il motivo è inammissibile, perché con la riforma della sentenza di primo grado ciò che il Tribunale abbia o non abbia detto ed anche il fatto che la Corte d'Appello possa avere (in ipotesi) errato nel riferire quanto argomentato dal giudice di prime cure non ha più autonomo rilievo, ma semmai - ma non è questo il contenuto quanto si denuncia con il motivo in esame - nella misura in cui la sentenza di secondo grado risulti in sé viziata nel proprio fondamento decisionale; 3. anche il secondo motivo è formulato ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e denuncia la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. 4. il motivo è sviluppato riportando in dettaglio alcune risultanze testimoniali ed insistendo in particolare sul tema delle "diffide", rispetto al quale si assume che la Corte territoriale avrebbe arbitrariamente motivato, specie allorquando, pur dando atto che esse erano riconnesse agli accertamenti e che questi erano svolti quotidianamente dal ricorrente, ha poi affermato che la redazione di tali ingiunzioni prescrizionali fosse meramente occasionale e sporadica, così sottovalutando un'attività che caratterizzava l'operato nel senso di una spiccata autonomia, discrezionalità e responsabilità; 5. il motivo aggiunge altresì come fosse da ritenere irrilevante che il ricorrente svolgesse anche mansioni riferibili alla VI q.f. e non alla Ric. 2020 n. 31015 sez. ML - ud. 24-2-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] rivendicata in causa, trattandosi semplicemente di espressione della ordinaria promiscuità lavorativa, che non poteva impedire di valorizzare i tratti maggiormente significativi sotto il profilo professionale e tali da denotare - specie con riferimento alle pur rare perquisizioni eseguite ed alle menzionate diffide - lo svolgimento delle mansioni di livello superiore; 6. infine il motivo si chiude con il richiamo alle produzioni documentali di primo grado da cui emergeva la «frequenza dell'attività lavorativa concretamente prestata», la partecipazione ai corsi e gli encomi ricevuti per le attività di inchiesta; 7. la Corte territoriale, come si è già detto, non ha negato né che le diffide potessero essere contenute nei verbali, né che il Mura potesse averle intimate, ma ha ritenuto che l'istruttoria non avesse fornito "prova certa" di prevalenza e continuità nello svolgimento delle attività, tra cui le diffide, ma anche perquisizioni o inchieste, idonee in ipotesi a connotare lo svolgimento di mansioni superiori riportabili prima al livello C2 (contrattazione del 1998) e quindi alla fascia F3 (contrattazione del 2009); 8. non è dunque vero che si manifesti una macroscopica contraddizione nel punto decisivo della motivazione, la cui portata è pienamente percepibile e, in sé considerata, non illogica; 9. in tale quadro è poi in sé solo privo di rilievo l'argomento difensivo in ordine alla promiscuità delle mansioni, stante l'assenza di prova di una prevalenza di quelle superiori, mentre la Corte d'Appello, nell'esaminare i dati documentali, ha non implausibilmente evidenziato l'indecifrabilità dei quaderni di assegnazione pratiche o il carattere anodino degli articoli di stampa rispetto alla presenza ed al ruolo del Mura e dunque l'ininfluenza di essi al fine di individuare elementi utili rispetto al diritto rivendicato; Ric. 2020 n. 31015 sez. ML - ud. 24-2-2022 -4- 10. d'altra parte, se è è vero che le deposizioni riportate nel motivo riferiscono che il Mura si occupava anche delle diffide, vi è da dire che la sentenza riferisce anche di altro teste che ha escluso egli potesse procedervi da solo; 11. in tale quadro ed a fronte dell'assunto della Corte territoriale in ordine alla carenza di "prova certa" rispetto alla prevalenza e continuità di eventuali singoli compiti afferenti a mansioni superiori, è evidente che tutto si traduce nella pretesa di un diverso esame delle emergenze istruttorie, il che tuttavia non intercetta vizi di legittimità utilmente denunciabili e non è dunque ammissibile in questa sede (v. C., S.U., 34476/2019; C., S.U., 24148/2013); 11. va esaminato infine anche il terzo motivo, dedicato al tema della prescrizione, anche per la possibile incidenza di esso rispetto al periodo iniziale dedotto in causa e fatto oggetto della rivendicazione in ordine allo svolgimento di mansioni riportabili alla VII qualifica funzionale; 12. la Corte territoriale in proposito ha ritenuto che le richieste relative agli anni 2001 e 2005 e quindi quelle anteriori rispetto all'altra ritenuta interruttiva del 13.7.2009, essendo state finalizzate al riconoscimento delle mansioni superiori, non potessero rivestire portata interruttiva per il pagamento di differenze retributive; 13. il motivo, sul punto, replica adducendo la violazione (art. 360 n.3 c.p.c.) degli artt. 2934, 2943 e 2948 c.c. e sostenendo che sarebbero validi atti interruttivi «le comunicazioni e le note successivamente inviate al Ministero del Lavoro .. posto che fossero pacificamente ed espressamente riferite al ricorso del 25 ottobre 2000 - specialmente laddove, contestualmente alla richiesta del riconoscimento delle mansioni superiori, è stata richiesta espressamente la corresponsione delle relative differenze retributive», il tutto sulla base della possibilità di attribuire rilevanza Ric. 2020 n. 31015 sez. ML - ud. 24-2-2022 -5- anche alla volontà implicita manifestata attraverso il rinvio espresso a precedenti comunicazioni; 14. si tratta di motivo assolutamente generico, in quanto esso non specifica a quali produzioni, indicando dove e quando eseguite, dovrebbe farsi riferimento ed inoltre non riporta il tenore di quei documenti, da cui si dovrebbe desumere l'effetto interruttivo; 15. la formulazione si pone dunque in contrasto con gli oneri di individuzione dei documenti e della loro collocazione, di cui all'art.369, co. 2, n. 4 c.p.c. (C. 2966/2011; C. 29279/2008), oltre che con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass.24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 4 e 6 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469); 16. le spese del grado seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 31015 sez. ML - ud. 24-2-2022 -6- unificato pari a quello previs
Sentenza Cassazione n. 20098/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris