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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 32831/2023

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7768/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Fabio, difeso da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoFrancesca [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4177/2020 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Uditala relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti.

Fatti di causa Nel maggio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] sanzionava la [OSCURATO:PERSONA]- gement Limitedper abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis , co. 1 e 4,d.lgs. 58/1998 (Tuf). 2di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della so- cietà, si era reso responsabile dell’illecito poiché il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a partire dalle ore 15:03) aveva venduto allo scoperto (cioè, senza possederle) 35.077 azioni della [OSCURATO:PERSONA] (appartenenti all’azionista di maggio- ranza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) utilizzando l’informazione privilegiata dell’im- minente collocamento di tali azioni sul mercato tramite una procedura di collocamento riservato (accelerated bookbuilding).

L’informazione era stata acquisita attraverso contatti con persone a conoscenza di essa.

Nel 2019 (con la sentenza n. 2271/2019), la Corte di appello di Roma accoglieva l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA], per difetto di prova del pos- sesso dell’informazione privilegiata da parte dell’AlloccoFabio anterior- mente al collocamento delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], ed annullava la sanzione pecuniaria di € 140.000,00 irrogata a carico de lla società quale responsabile in solidoai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981 .

Nel marzo del 2023 la suddetta sentenza n. 2271/2019 della Corte lazialepassava in giudicato per effetto del rigetto del proposto ricorso in cassazione (con la sentenza di questa Corte n. 8378/2023).

Nel novembre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] aveva irrogatola sanzione pecuniaria nella misura di€ 140.000,00 anche nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per lo stesso fatto.

Costui proponeva opposizione dinanzi alla Corte di ap- pello di Roma, la quale –con la sentenza n. 4177/2020 - diminui va la sanzione a € 50.000,00,rigettando nel resto l’opposizione.

Ricorre in cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati da me- moria.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anch’esso illustrato da me- moria.

Ragioni della decisione

1.1. -Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. , sul presupposto 3di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. che le presunzioni assunte a base dell’accertamento dell’illecito non potessero considerarsigravi, precise e concordanti.

Il secondo motivo deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, commi 3 e 5, c.p.c. -la violazione dell’art. 187 b is Tuf e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla erronea valutazione circa la sussistenza del possesso dell’informazione privilegiata da parte diesso ricorrente.

I due motivi di ricorso possono essereesaminati con giuntamente per connessione.

Il ricorso è da accoglieredovendosi ritenere applicabile, nel caso in questione, l’art. 1306, co. 2 , c.c. , in conseguenza dell’operatività dell’efficacia del giudicato relativo alla predetta sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019 per le ragioni in appresso specificate.

1.2. -Nel dettaglio la vicenda si è snoda ta come segue.

Poco prima della diffusione dell’informazione privilegiata (p recisa- mente il 3/10/2013) [OSCURATO:PERSONA] SA vendette allo scoperto 35.077 azioni Banca IFIS su disposizione della [OSCURATO:PERSONA], al prezzo medio di € 9,83, per un controvalore di € 344.933,19.

Per re- golare tali vendite la Lambda ottenne da [OSCURATO:PERSONA].

Inter- national Plc un prestito titoli per lo stesso numero di azioni.

Immedia- tamente dopo la diffusione (alle 17.39 del 3/10/2023) della notizia già privilegiata, il 4/10/2013, dalle ore 9:25, Lambda acquistò 35.077 azioni Banca IFIS su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo medio di € 9,24 per un controvalore di 324.062,37.

Tramite tale acquisto, Quan- tum chiuse, pertanto , la posizione speculativa ribassista («posizione corta») realizzando un profitto di € 20.870,82. [OSCURATO:PERSONA] aveva con- tatti con [OSCURATO:PERSONA], uno degli addetti alle vendite di Intermonte SIM, intermediaria con riguardo alla predetta vendita di azioni (su in- carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in qualità di specialist sulle azioni Banca 4di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Ifis (ovvero di intermediario incaricato dalla società emittente di soste- nere la liquidità di alcuni strumenti finanziari).

Infatti, l’indirizzo di Al- locco era inserito nella mailing list che Iannone impiegava per inviare informazioni su emittenti quotate,strumenti finanziari e mercati.

Ian- none era a conoscenza dell’informazione privilegiata dalle ore 13.00 del 3/10/2013ed inviò alla mailing list i dettagli del collocamento alle ore 17:41:59 del 3/10/2013, dopo la diffusione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del comunicato riguardante l’avvio dell’operazione. 1.3.- La parte della sentenza censurata è sinte tizzata in questo ca- poverso.

Si può ritenere che i fatti secondari seguenti, considerati nel loro complesso, fondino presunzioni gravi, precise e concordanti per : (a) la tempistica della vendita allo scoperto; (b) l’inserimento dell’indi- rizzo di [OSCURATO:PERSONA] nella mailing list di Iannone; (c) la specifica co- noscenza dell’imminente collocamento di azioni [OSCURATO:PERSONA] da parte di Iannone; (d) l’esecuzione della vendita allo scoperto da parte dell’Al- locco in persona.

Contrariamente a quanto mostra di ritenere la difesa dell’Allocco, l’inserimento dell’indirizzo di questi nella mailing list ge- stita da Iannone non è,quindi, l’unico elemento posto a base dell’ar- gomento presuntivo.

Tale inserimento è da valutare non già quale prova del passaggio dell’informazione privilegiata, bensì quale dimo- strazione dell’esistenza di un rapporto di conoscenza tra l’Allocco (che aveva venduto allo scoperto le azioni [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 15:03) e lo Iannone, che -quale esponente della società intermediaria della vendita di azioni -era a conoscenza dell’informazione privilegiata a partire dalle ore 13:00 del 3/10/2013.

A sua volta, il rapporto di conoscenza tra le due persone è da considerarsi nel contesto di un’ope- razione con notevoli anomalie, che trovano come unica spiegazione ra- gionevole l’esistenza di una condizione di privilegio informativo da parte dell’Allocco. 5di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

1.4. -La parte ricorrente argomenta la censura di cui al primo motivo essenzialmente come segue.

Le circostanze prese in considerazione dalla Corte di appello non possiedono le caratteristiche previste dall’art. 2729,co. 1, c.c. per poter essere poste a fondamento della prova pre- suntiva.

Il provvedimento sanzionatorio emesso nei confrontidi Quan- tum si basa sulle medesime circostanze di fatto poste a sostegno del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di esso Allocco.

Con la sentenza2271/2019 resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di ap- pello ha statuito che tali circostanze non possiedono i caratteri di gra- vità, precisione e concordanza che consentano di poterle porre alla base della prova presuntiva.

Su tali presupposti della vicenda, il ricorrente ha allegato –nella me- moria depositata in prossimità dell’adunanza camerale - il sopravve- nuto passaggio in giudicato (circostanza pacifica e non contestata nem- meno dalla [OSCURATO:PERSONA]) della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019, emessa all’esito del giudizio intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (alla prima favorevole), in dipendenza del relativo rigetto del ricorso in cassazione formulato dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA] (intervenuto ad opera della giàmenzionata sentenza di questa Corte n. 8378/2023).

1.5. – Assume, quindi, r ilievo dirimente, ai fini della decisione sul ricorso dell’Allocco, il passaggio in giudicato della indicata sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019, che, con riferimento al medesimo fatto, aveva annullato la sanzione pecuniaria irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] a carico della [OSCURATO:PERSONA], considerata re- sponsabile in solido.

Nella parte rilevante, la sentenza 2271/2019 argomenta in sintesi come segue.L'unico indizio diretto era costituito dai contatti di Allocco con persone a conoscenza dell'informazioneprivilegiata.

Peraltro, nella fattispecie, il contatto era costituto dall'inserimento del l’indirizzo di 6di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Allocco nella mailing list di Alberto I annone.

N el provvedimento san- zionatorio era statacontestata alla [OSCURATO:PERSONA] , quale soggetto responsabile insolido ex art. 6 , co. , 3 della l. 689/981 , la violazione dell'art. 187 bis , co . 4 , del d.lgs. 58/1998 , per esser e state poste in vendita allo scoperto il 3/10/2013 n. 35.077 azioni della [OSCURATO:PERSONA] , utilizzando l'informazione privilegiata, relativa al collocamentotramite accelerated bookbuildingdi tali azioni, acquisita da un esponente della ricorrente nell'ambito di contatti con persone aconoscenza d ella infor- mazione.Nell’atto di accertamento allegato al provvedimento sanzio- natorio era stato evidenziato che la vendita allo scoperto delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] era stata effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. meno di tre ore prima dell’annuncio del collocamento di tali azioni sul mercato ; un esponente della [OSCURATO:PERSONA], nella persona dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva contatti con un operatore, AlbertoIannone, del sales desk della Intermontes.p.a., che era conoscenza dell'informazione relativa al col- locamento; l’indirizzo dell’Allocco era stato inserito nella mailing listcon la quale Iannone inviava più volte al giorno informazioni su emittenti quotati, strumenti finanziari e mercati.

L'accertamento dell’acquisi- zione dell’informazione privilegiata, presupposto per le operazioni di vendita prima e di riacquisto poi di azioni dellaBanca Ifis, si fonda va sulla constatazione dell’inserimento dell’indirizzo dell’Allocco in tale mailing list.Tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, non si sarebbe potutoin alcun modo ritenere, secondo una valutazione probabilisticamente apprezzabile, che dall'inserimento di un nominativo in una mailing list da parte diun'altra persona, quest'ul- tima avessetrasmesso alla prima - ovviamente per altra via non trac- ciabile- un'informazione privilegiata, in assenza di un qualche riscontro in ordine alla sussistenza, intempi comunque non troppo antecedenti al fatto contestato, dicontatti extra mail tra i due soggetti, circostanza 7di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. neppur dedottanel provvedimento sanzionatorio.

Nel caso in esame , peraltro, l’ Allocco aveva dichiarato di aver conosciuto lo Iannone quando questi lavorava pressoMediobanca e di non aver mai disposto alcun ordine alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a .

Dette circostanze non erano state inalcun modo confutate nel provvedimento sanzionatorio.

Si ri- levava, infine , che le informazioni relative al collocamento di azioni della [OSCURATO:PERSONA] state trasmesse alle ore 17,41 anche a ll’ Allocco attraverso la mailing list curatada Alberto I annone, quindi successiva- mente alle ore 17,39, quando la Scoglieras.p.a. aveva annunciato l'av- vio di tale collocamento.

Fin qui la sentenza della Corte laziale n. 2271/2019.

Nel rigettare il ricorso avverso tale pronuncia, questa Corte –con la citata sentenza n.8378/2023 - ha argomentato che il giudice di merito avevaritenuto - in modo da non esporsi a sindacato in sede di legitti- mità- che il semplice inserimento di un nominativo in una mailing list non costituisse elemento sufficiente a dimostrare l’effettivo trasferi- mento di una informazione privilegiata, in assenza di ulteriori riscontri relativi ai contatti tra la persona in possesso dell’informazione privile- giata (Iannone) e quella acui la stessa sarebbe stata comunicata (Al- locco).

La menzionata sentenza n. 8378/2023 ha, poi, aggiun to te- stualmente: «il possesso [dell’informazione privilegiata], dunque, avrebbe dovuto essere dimostrato sussistere in capo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto inserito nell’organizzazione aziendale di [OSCURATO:PERSONA], che materialmente aveva eseguito l’operazione di vendita e riacquisto delle azioni [OSCURATO:PERSONA].

E, sul punto, la Corte di appello ha esclusotale prova».

1.6. – Sulla base di tale ricostruzione deriva l’accoglimento del ri- corso. 8di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] era – come più volte rimarcato - stata sanzionata come responsabile in solido, ex art. 6 , co. 3 , della l. n. 689/1981 per lo stessoillecito e – a seguito di impugnazione della re- lativa delibera [OSCURATO:PERSONA] – la stessa società a veva ottenuto l’ annulla- mento della sanzionecon la richiamata sentenza della Corte laziale n. 2271/2019(la cui statuizione era , poi, passata in giudicato per effetto della sentenza di questa Corte n. 8378/2023), sanzionela cui applica- zione era stata fondat a s u ragioni personalmente riconducibili all’ Al- locco.

Pertanto, avantaggio di quest’ultimo si deve ritenere che operi l’art. 1306,co. 2, c.c. , secondo cui l a sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solidopuò essere opposta al creditore da un altro debitore in solido, salvo che sia fondata su ragioni personali al conde- bitoreche l’ha ottenuta.

Deve, perciò, affermarsi (v.

Cass. n. 303/2019 e Cass. n. 16560/2017) che, in tema di solidarietà ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri, ove ad essi favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio.

Queste condizioni si sono tutte configu- rate nel caso di specie, con la precisazione che il giudicato di annulla- mento si era –nell’ipotesi che ci occupa - formato a favore del la società quale condebitrice solidale, ma sulla scorta di un accertamento riferibile alla condotta personale dell’Allocco, donde l’operatività dell’estensione dell’efficacia del sopravvenuto giudicato favorevole a suo vantaggio. 9di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. –Alla stregua, quindi, delle argomentazioni svolte e dell’operati- vità degli effetti del suddetto giudicato, il ricorso va accolto, con con- seguente cassazione della sentenza impugnata e la derivante decisione nel meritodel ricorso (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto),pervenendosi alla dichiarazione di annulla mento del provvedi- mento sanzionatorio irrogato a carico del ricorrente[OSCURATO:PERSONA].

In applicazione del principio della soccombenza (dovendosi essa con- siderare scaturita dallo svolgimento e dalla conclusione del giudizio in rapporto all’esito negativo a sfavore della [OSCURATO:PERSONA] di quello che aveva visto coinvolta la società [OSCURATO:PERSONA], considerata condebitrice solidale, ma in relazione ad una condotta direttamente e personalmente riferi- bile all’Allocco), la parte controricorrente va condannata al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito, che si liquida no in € 7.000,00 per compensi e in € 3 00 ,00 per esborsi, oltre al 15% per contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge.

Sussistono, invece, idonee ragioni (stante anche la valorizzazione della circostanza decisiva relativa alla sopravvenienza nelle more del presente giudizio delsuddetto giudicato opponibile a vantaggio dell’Al- locco)per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, annulla il provvedimento sanzionatorio irrogato a ca- rico del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] con l’opposta delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20200 del 22 novembre 2017.

Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali del giudizio di merito, che si liquidano in complessi €

7. 3 00, 10di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7768/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Fabio, difeso da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoFrancesca [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4177/2020 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Uditala relazione d e l consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti. Fatti di causa Nel maggio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] sanzionava la [OSCURATO:PERSONA]- gement Limitedper abuso di informazioni privilegiate ex art. 187 bis , co. 1 e 4,d.lgs. 58/1998 (Tuf). 2di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della so- cietà, si era reso responsabile dell’illecito poiché il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a partire dalle ore 15:03) aveva venduto allo scoperto (cioè, senza possederle) 35.077 azioni della [OSCURATO:PERSONA] (appartenenti all’azionista di maggio- ranza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) utilizzando l’informazione privilegiata dell’im- minente collocamento di tali azioni sul mercato tramite una procedura di collocamento riservato (accelerated bookbuilding). L’informazione era stata acquisita attraverso contatti con persone a conoscenza di essa. Nel 2019 (con la sentenza n. 2271/2019), la Corte di appello di Roma accoglieva l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA], per difetto di prova del pos- sesso dell’informazione privilegiata da parte dell’AlloccoFabio anterior- mente al collocamento delle azioni della [OSCURATO:PERSONA], ed annullava la sanzione pecuniaria di € 140.000,00 irrogata a carico de lla società quale responsabile in solidoai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/1981 . Nel marzo del 2023 la suddetta sentenza n. 2271/2019 della Corte lazialepassava in giudicato per effetto del rigetto del proposto ricorso in cassazione (con la sentenza di questa Corte n. 8378/2023). Nel novembre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] aveva irrogatola sanzione pecuniaria nella misura di€ 140.000,00 anche nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per lo stesso fatto. Costui proponeva opposizione dinanzi alla Corte di ap- pello di Roma, la quale –con la sentenza n. 4177/2020 - diminui va la sanzione a € 50.000,00,rigettando nel resto l’opposizione. Ricorre in cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] con due motivi, illustrati da me- moria. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anch’esso illustrato da me- moria. Ragioni della decisione 1.1. -Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. , sul presupposto 3di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. che le presunzioni assunte a base dell’accertamento dell’illecito non potessero considerarsigravi, precise e concordanti. Il secondo motivo deduce – con riferimento all’art. 360, comma 1, commi 3 e 5, c.p.c. -la violazione dell’art. 187 b is Tuf e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla erronea valutazione circa la sussistenza del possesso dell’informazione privilegiata da parte diesso ricorrente. I due motivi di ricorso possono essereesaminati con giuntamente per connessione. Il ricorso è da accoglieredovendosi ritenere applicabile, nel caso in questione, l’art. 1306, co. 2 , c.c. , in conseguenza dell’operatività dell’efficacia del giudicato relativo alla predetta sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019 per le ragioni in appresso specificate. 1.2. -Nel dettaglio la vicenda si è snoda ta come segue. Poco prima della diffusione dell’informazione privilegiata (p recisa- mente il 3/10/2013) [OSCURATO:PERSONA] SA vendette allo scoperto 35.077 azioni Banca IFIS su disposizione della [OSCURATO:PERSONA], al prezzo medio di € 9,83, per un controvalore di € 344.933,19. Per re- golare tali vendite la Lambda ottenne da [OSCURATO:PERSONA]. Inter- national Plc un prestito titoli per lo stesso numero di azioni. Immedia- tamente dopo la diffusione (alle 17.39 del 3/10/2023) della notizia già privilegiata, il 4/10/2013, dalle ore 9:25, Lambda acquistò 35.077 azioni Banca IFIS su disposizione di [OSCURATO:PERSONA], al prezzo medio di € 9,24 per un controvalore di 324.062,37. Tramite tale acquisto, Quan- tum chiuse, pertanto , la posizione speculativa ribassista («posizione corta») realizzando un profitto di € 20.870,82. [OSCURATO:PERSONA] aveva con- tatti con [OSCURATO:PERSONA], uno degli addetti alle vendite di Intermonte SIM, intermediaria con riguardo alla predetta vendita di azioni (su in- carico di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in qualità di specialist sulle azioni Banca 4di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Ifis (ovvero di intermediario incaricato dalla società emittente di soste- nere la liquidità di alcuni strumenti finanziari). Infatti, l’indirizzo di Al- locco era inserito nella mailing list che Iannone impiegava per inviare informazioni su emittenti quotate,strumenti finanziari e mercati. Ian- none era a conoscenza dell’informazione privilegiata dalle ore 13.00 del 3/10/2013ed inviò alla mailing list i dettagli del collocamento alle ore 17:41:59 del 3/10/2013, dopo la diffusione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del comunicato riguardante l’avvio dell’operazione. 1.3.- La parte della sentenza censurata è sinte tizzata in questo ca- poverso. Si può ritenere che i fatti secondari seguenti, considerati nel loro complesso, fondino presunzioni gravi, precise e concordanti per : (a) la tempistica della vendita allo scoperto; (b) l’inserimento dell’indi- rizzo di [OSCURATO:PERSONA] nella mailing list di Iannone; (c) la specifica co- noscenza dell’imminente collocamento di azioni [OSCURATO:PERSONA] da parte di Iannone; (d) l’esecuzione della vendita allo scoperto da parte dell’Al- locco in persona. Contrariamente a quanto mostra di ritenere la difesa dell’Allocco, l’inserimento dell’indirizzo di questi nella mailing list ge- stita da Iannone non è,quindi, l’unico elemento posto a base dell’ar- gomento presuntivo. Tale inserimento è da valutare non già quale prova del passaggio dell’informazione privilegiata, bensì quale dimo- strazione dell’esistenza di un rapporto di conoscenza tra l’Allocco (che aveva venduto allo scoperto le azioni [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 15:03) e lo Iannone, che -quale esponente della società intermediaria della vendita di azioni -era a conoscenza dell’informazione privilegiata a partire dalle ore 13:00 del 3/10/2013. A sua volta, il rapporto di conoscenza tra le due persone è da considerarsi nel contesto di un’ope- razione con notevoli anomalie, che trovano come unica spiegazione ra- gionevole l’esistenza di una condizione di privilegio informativo da parte dell’Allocco. 5di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. -La parte ricorrente argomenta la censura di cui al primo motivo essenzialmente come segue. Le circostanze prese in considerazione dalla Corte di appello non possiedono le caratteristiche previste dall’art. 2729,co. 1, c.c. per poter essere poste a fondamento della prova pre- suntiva. Il provvedimento sanzionatorio emesso nei confrontidi Quan- tum si basa sulle medesime circostanze di fatto poste a sostegno del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di esso Allocco. Con la sentenza2271/2019 resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di ap- pello ha statuito che tali circostanze non possiedono i caratteri di gra- vità, precisione e concordanza che consentano di poterle porre alla base della prova presuntiva. Su tali presupposti della vicenda, il ricorrente ha allegato –nella me- moria depositata in prossimità dell’adunanza camerale - il sopravve- nuto passaggio in giudicato (circostanza pacifica e non contestata nem- meno dalla [OSCURATO:PERSONA]) della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019, emessa all’esito del giudizio intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (alla prima favorevole), in dipendenza del relativo rigetto del ricorso in cassazione formulato dalla soccombente [OSCURATO:PERSONA] (intervenuto ad opera della giàmenzionata sentenza di questa Corte n. 8378/2023). 1.5. – Assume, quindi, r ilievo dirimente, ai fini della decisione sul ricorso dell’Allocco, il passaggio in giudicato della indicata sentenza della Corte di appello di Roma n. 2271/2019, che, con riferimento al medesimo fatto, aveva annullato la sanzione pecuniaria irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] a carico della [OSCURATO:PERSONA], considerata re- sponsabile in solido. Nella parte rilevante, la sentenza 2271/2019 argomenta in sintesi come segue.L'unico indizio diretto era costituito dai contatti di Allocco con persone a conoscenza dell'informazioneprivilegiata. Peraltro, nella fattispecie, il contatto era costituto dall'inserimento del l’indirizzo di 6di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Allocco nella mailing list di Alberto I annone. N el provvedimento san- zionatorio era statacontestata alla [OSCURATO:PERSONA] , quale soggetto responsabile insolido ex art. 6 , co. , 3 della l. 689/981 , la violazione dell'art. 187 bis , co . 4 , del d.lgs. 58/1998 , per esser e state poste in vendita allo scoperto il 3/10/2013 n. 35.077 azioni della [OSCURATO:PERSONA] , utilizzando l'informazione privilegiata, relativa al collocamentotramite accelerated bookbuildingdi tali azioni, acquisita da un esponente della ricorrente nell'ambito di contatti con persone aconoscenza d ella infor- mazione.Nell’atto di accertamento allegato al provvedimento sanzio- natorio era stato evidenziato che la vendita allo scoperto delle azioni della [OSCURATO:PERSONA] era stata effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. meno di tre ore prima dell’annuncio del collocamento di tali azioni sul mercato ; un esponente della [OSCURATO:PERSONA], nella persona dell’[OSCURATO:PERSONA], aveva contatti con un operatore, AlbertoIannone, del sales desk della Intermontes.p.a., che era conoscenza dell'informazione relativa al col- locamento; l’indirizzo dell’Allocco era stato inserito nella mailing listcon la quale Iannone inviava più volte al giorno informazioni su emittenti quotati, strumenti finanziari e mercati. L'accertamento dell’acquisi- zione dell’informazione privilegiata, presupposto per le operazioni di vendita prima e di riacquisto poi di azioni dellaBanca Ifis, si fonda va sulla constatazione dell’inserimento dell’indirizzo dell’Allocco in tale mailing list.Tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, non si sarebbe potutoin alcun modo ritenere, secondo una valutazione probabilisticamente apprezzabile, che dall'inserimento di un nominativo in una mailing list da parte diun'altra persona, quest'ul- tima avessetrasmesso alla prima - ovviamente per altra via non trac- ciabile- un'informazione privilegiata, in assenza di un qualche riscontro in ordine alla sussistenza, intempi comunque non troppo antecedenti al fatto contestato, dicontatti extra mail tra i due soggetti, circostanza 7di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. neppur dedottanel provvedimento sanzionatorio. Nel caso in esame , peraltro, l’ Allocco aveva dichiarato di aver conosciuto lo Iannone quando questi lavorava pressoMediobanca e di non aver mai disposto alcun ordine alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . Dette circostanze non erano state inalcun modo confutate nel provvedimento sanzionatorio. Si ri- levava, infine , che le informazioni relative al collocamento di azioni della [OSCURATO:PERSONA] state trasmesse alle ore 17,41 anche a ll’ Allocco attraverso la mailing list curatada Alberto I annone, quindi successiva- mente alle ore 17,39, quando la Scoglieras.p.a. aveva annunciato l'av- vio di tale collocamento. Fin qui la sentenza della Corte laziale n. 2271/2019. Nel rigettare il ricorso avverso tale pronuncia, questa Corte –con la citata sentenza n.8378/2023 - ha argomentato che il giudice di merito avevaritenuto - in modo da non esporsi a sindacato in sede di legitti- mità- che il semplice inserimento di un nominativo in una mailing list non costituisse elemento sufficiente a dimostrare l’effettivo trasferi- mento di una informazione privilegiata, in assenza di ulteriori riscontri relativi ai contatti tra la persona in possesso dell’informazione privile- giata (Iannone) e quella acui la stessa sarebbe stata comunicata (Al- locco). La menzionata sentenza n. 8378/2023 ha, poi, aggiun to te- stualmente: «il possesso [dell’informazione privilegiata], dunque, avrebbe dovuto essere dimostrato sussistere in capo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto inserito nell’organizzazione aziendale di [OSCURATO:PERSONA], che materialmente aveva eseguito l’operazione di vendita e riacquisto delle azioni [OSCURATO:PERSONA]. E, sul punto, la Corte di appello ha esclusotale prova». 1.6. – Sulla base di tale ricostruzione deriva l’accoglimento del ri- corso. 8di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] era – come più volte rimarcato - stata sanzionata come responsabile in solido, ex art. 6 , co. 3 , della l. n. 689/1981 per lo stessoillecito e – a seguito di impugnazione della re- lativa delibera [OSCURATO:PERSONA] – la stessa società a veva ottenuto l’ annulla- mento della sanzionecon la richiamata sentenza della Corte laziale n. 2271/2019(la cui statuizione era , poi, passata in giudicato per effetto della sentenza di questa Corte n. 8378/2023), sanzionela cui applica- zione era stata fondat a s u ragioni personalmente riconducibili all’ Al- locco. Pertanto, avantaggio di quest’ultimo si deve ritenere che operi l’art. 1306,co. 2, c.c. , secondo cui l a sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solidopuò essere opposta al creditore da un altro debitore in solido, salvo che sia fondata su ragioni personali al conde- bitoreche l’ha ottenuta. Deve, perciò, affermarsi (v. Cass. n. 303/2019 e Cass. n. 16560/2017) che, in tema di solidarietà ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981, in virtù del limite apportato dal comma 2 dell'art. 1306 c.c. al principio enunciato nel comma 1, applicabile anche alle obbligazioni fondate su rapporti giuridici pubblicistici, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori solidali è opponibile al creditore da parte degli altri, ove ad essi favorevole e non fondata su ragioni personali al condebitore nei cui confronti è stata emessa, purché essi non abbiano partecipato al relativo giudizio. Queste condizioni si sono tutte configu- rate nel caso di specie, con la precisazione che il giudicato di annulla- mento si era –nell’ipotesi che ci occupa - formato a favore del la società quale condebitrice solidale, ma sulla scorta di un accertamento riferibile alla condotta personale dell’Allocco, donde l’operatività dell’estensione dell’efficacia del sopravvenuto giudicato favorevole a suo vantaggio. 9di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202 3 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. –Alla stregua, quindi, delle argomentazioni svolte e dell’operati- vità degli effetti del suddetto giudicato, il ricorso va accolto, con con- seguente cassazione della sentenza impugnata e la derivante decisione nel meritodel ricorso (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto),pervenendosi alla dichiarazione di annulla mento del provvedi- mento sanzionatorio irrogato a carico del ricorrente[OSCURATO:PERSONA]. In applicazione del principio della soccombenza (dovendosi essa con- siderare scaturita dallo svolgimento e dalla conclusione del giudizio in rapporto all’esito negativo a sfavore della [OSCURATO:PERSONA] di quello che aveva visto coinvolta la società [OSCURATO:PERSONA], considerata condebitrice solidale, ma in relazione ad una condotta direttamente e personalmente riferi- bile all’Allocco), la parte controricorrente va condannata al rimborso delle spese processuali del giudizio di merito, che si liquida no in € 7.000,00 per compensi e in € 3 00 ,00 per esborsi, oltre al 15% per contributo forfettario, iva e cpa, nella misura e sulle voci come per legge. Sussistono, invece, idonee ragioni (stante anche la valorizzazione della circostanza decisiva relativa alla sopravvenienza nelle more del presente giudizio delsuddetto giudicato opponibile a vantaggio dell’Al- locco)per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, annulla il provvedimento sanzionatorio irrogato a ca- rico del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] con l’opposta delibera [OSCURATO:PERSONA] n. 20200 del 22 novembre 2017. Condanna la parte controricorrente al pagamento delle spese pro- cessuali del giudizio di merito, che si liquidano in complessi € 7. 3 00, 10di 10 – 7768/2021 – S2 – 21 / 11 /202
Sentenza Cassazione n. 32831/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris