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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10815/2024

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce - peraltro in maniera del tutto generica oltre che aspecifica- il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, è inammissibile in quanto la sentenza impugnata risulta, sul punto, immune da censure perchè adeguatamente argomentata all'esito di una lettura lineare delle emergenze acquisite e di un puntuale scrutinio dei rilievi difensivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce - peraltro in maniera del tutto generica oltre che aspecifica- il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato, è inammissibile in quanto la sentenza impugnata risulta, sul punto, immune da censure perchè adeguatamente argomentata all'esito di una lettura lineare delle emergenze acquisite e di un puntuale scrutinio dei rilievi difensivi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05
Sentenza Cassazione n. 10815/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris