CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11127/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26599/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 388, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D'ITALIA, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO ROMA n. 52983/2014 depositata il08/02/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA] Centro e [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (la ‘[OSCURATO:PERSONA]’) ha proposto opposizione innanzi alla Corte d'Appello di Roma avverso il provvedimento sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ch e irrogava sanzion e amministrativ a (dell’importo di €24.500,00)nei confronti del Giuliani per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, con particolare riferimento ai rischi di credito operativi. 2. La Corte d'Appello di Roma,con decreto n. 1595/2019 rigettava l'opposizione, osservando che(per quel che qui ancora rileva): -l'insieme delle disposizioni (Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia il 4 marzo 2008; circolare della [OSCURATO:PERSONA] d'Italia [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 229: Istruzioni di vigilanza per le banche) delinea un sistema di responsabilità che coinvolge tutti i livelli decisionali dell'intermediario creditizio, e in particolare il suo vertice esecutivo, cui compete la cura dell'organizzazione e del buon funzionamento della struttura e la predisposizione, a livello istruttorio, di tutte le decisioni aziendali, anche quelle la cui deliberazione definitiva è competenza del consiglio di amministrazione.Pertanto, è infondato il motivo di opposizione con cui il Giuliani tende a circoscrivere l'ambito dei propri doveri e della propria responsabilità, e a valorizzare la sufficienza della propria attività; - è da escludere in radice che la contestazione dell'organo di vigilanza sia stata effettuata quasi a titolo di responsabilità oggettiva: è sufficiente a tal proposito richiamare, in ordine all'elemento soggettivo, la presunzione di colpa in materia, che nella specie non è stata superata per la preesistenza della crisi e per l'interpretazione del proprio ruolo in maniera esecutiva in senso stretto. Inoltre, emerge nella motivazione del provvedimento sanzionatorio un dato centrale,a riprova dell'insufficienza dell'attività svolta anche dal ricorrente nel periodo di sua permanenza in carica, relativo agli accertamenti che hanno evidenziato variazioni in aumento per le sofferenze e le previsioni di perdite rispetto alle evidenze aziendali, nonché disfunzioni nei rischi operativi: aspetti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] d'Italia aveva già posto l'accento, sia in occasione della precedente ispezione sia in epoca successiva; - a nche con riferimento al mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo,tali violazioni risultano direttamente riconducibili non solo alla precedente gestione ma anche alle perdite originate nell'attività creditizia imputabili anche alla gestione de qua che, se correttamente attuata, avrebbe potuto ridurre ulteriormente il deficit. 3. Avverso il predetto decreto proponeva ricorso per [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] d'Italia depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 3,legge 24 novembre 1981, n. 689, e all’art. 145 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.). Il ricorrente censura l’errata applicazione del principio espresso dall’art. 3 legge n. 689 del 1981 nella parte in cui si limita ad affermare genericamente che la presunzione di colpevolezza non sarebbe stata superata, omettendo di rilevare la sussistenza di accadimenti estranei alla condotta del ricorrente, in tal modo trasformando una presunzione semplice in assoluta, e la responsabilità del Direttore da imputabile ex art. 145 T.U.B. (Cass. n. 5394/2004) ad oggettiva. Nel caso di specie, gli accadimenti estranei andrebbero identificati nel fatto che, essendo pacifico che le carenze organizzative - con particolare riferimento ai rischi di credito operativi contestati - fossero riferibili a problematiche strutturali risalenti nel tempo e attribuibili alla gestione precedente, avrebbero dovuto essere oggetto di attenzione: il periodo di operatività del Giuliani nella sua qualità di Direttore Generale aveva avuto una durata di circa 13 mesi, dalla data di insediamento dell’opponente, [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla data di chiusura della situazione semestrale, 31.03.2013, presa in considerazione nel corso dell’ispezione di [OSCURATO:PERSONA] d’Italia al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; la contestazione del successo solo parziale delle attività di risanamento da questi poste in essere in un periodo così limitato. Sì che, in sintesi, il superamento della presunzione di cui all’art. 3 legge n. 689 del 1981 sarebbe stato possibile solo in caso di totale risanamento della situazione aziendale in un lasso di tempo che, invero,non lo consentiva. 1.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Innanzitutto,il giudice del merito - ricostruita la disciplina in materia di organizzazione e governo societario delle banche contenuta soprattutto nelle Istruzioni di vigilanza della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia - nel valutare il provvedimento dell’organo di vigilanzacon riferimento al procedimento di attribuzione del corretto grado di rischiosità delle posizioni e alle variazioni in aumento per le sofferenze e previsioni di perdite, ha tenuto conto del (breve) periodo di permanenza in carica del Giuliani (v. decreto, p. 5, righi 2° e 3°); con riferimento al mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo, ha ugualmente tenuto conto non solo della precedente gestione, ma anche de lla gestione riferibile all’incarico assunto dal Giuliani(v. decreto p. 5, 4° capoverso). In altri termini, il decreto impugnato ricostruisce il sistema di responsabilità che coinvolge, in particolare , il vertice esecutivo dell’intermediario creditizio e, pure tenuto conto del breve tempo della carica rivestita nonché delle violazioni commesse dalla precedente gestione, non ha ritenuto sussistente la scusabilità del comportamento del dirigente sotto il profilo della diligenza. 1.2. Tanto chiarito, i l mezzo è infondato: q uesta Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italiaai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 10settembre 1993, n. 385, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverseconfigurazioni, l'art. 53, lett. b) e d), del d.lgs. n. 385 del 1993 e le disposizioni attuative dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare n. 229 del 1999(e successive modificazioni e integrazioni), sanciscono doveri di particolare pregnanza nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo di istituti bancari ; il legislatore individua una serie di fattispecie, destinate asalvaguardare procedure e funzioni incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, e così ricollega il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico, limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito all'accertamento della«suità» del comportamento inosservante , con la conseguenza che, una volta integrata e provata dall'autorità amministrativala fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'onere di provare di aver agito diligentemente e in osservanza ai precetti normativi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9546 del 18/04/2018, Rv. 648049 – 01 , richiamata nel decreto impugnato; Cass. Sez. U,30/09/2009, n. 20930). Del resto, a smentire la sussistenza di una responsabilità di tipo oggettivopaventata dal ricorrente, è stato ulteriormente precisato da questa Corte che nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] d'Italia, mentre l'onere della prova dell'illecito, gravante sull'organo di vigilanza, può essere soddisfatto con la produzione dei verbali ispettivi che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, spetta poi algiudice del merito valutarli,in concorso con gli altri elementi, potendo disattender li in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4006 del 08/02/2022, Rv. 663823 -01). 1.3. In linea con i principi sopra ricordati, la valutazione a cura della Corte d’Appello di Roma dell’incidenza del comportamento dell’opponente rispetto ai risultati attesi si pone al di fuori della fattispecie sanzionatoria, rilevando invece la violazione delle Istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia con riferimento ai procedimenti e metodologie adottate dal Dirigente proprio per affrontare una situazione di importante crisi ereditata dalla gestione precedente. 2. Con il secondo motivo si deduce, ex art 360, comma 1, nn. 1 (recte: n. 4) e 5) cod. proc. civ., la motivazione solo apparente del capo della sentenza relativo alle carenze nell'organizzazione e nei controlli, con particolare riferimento ai rischi di credito e operativi (art. 53, comma 1, lett. b) e d) T.U.B.). In particolare, con riferimento all'esame ed alla valutazione delle attività poste in essere dal Direttore Generale per far fronte alle preesistenti carenze organizzative nonché della loro inidoneità a costituire fatti idonei a superare la presunzione di colpa: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'esame delle attività poste in essere dal Direttore Generale. Il ricorrente censura la motivazione apodittica resa dalla Corte d’Appello, che non prende in considerazione la ricostruzione minuziosa delle attività poste in essere dal Giuliani per il risanamento, pure oggetto di discussione tra le parti. 3. Con il terzo motivo si deduce, ex art 360, comma 1, nn. 1 ) (recte: n. 4) e 5) cod. proc. civ., la motivazione solo apparente del capo della sentenza relativo al mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo (art. 53, comma 1, lett . a ) , comma 3, T.U.B.). In particolare, con riferimento all'esame edalla valutazione della circostanza dell’intervenuto, significativo miglioramento degli indici patrimoniali, e delle circostanze pregresse che avevano portato al mancato rispetto del requisito; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento alle medesime circostanze. Il ricorrente lamenta la motivazione apodittica resa dal giudice territoriale , dalla quale è totalmente assente, con riferimento specifico all’addebito del mancato rispetto del requisito patrimoniale oggetto di discussione tra le parti, la ragione per cui gli interventi di risanamento effettuati dal Direttore Generale siano ritenuti inadeguati, pur avendo portato a risultati addirittura migliori di quelli previsti nel Piano di risanamento e rilancio 2012/2014. 4.I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la pronuncia impugnata con riferimento all’omesso esame delle attività in concreto poste in essere dall’opponente per far fronte alla situazione di crisi della [OSCURATO:PERSONA].Entrambi sono inammissibili per quanto si dirà appresso. 4.1. Il decreto impugnato ha puntualmente esaminato la sussistenza degli addebiti rivolti al Direttore Generale, soffermandosi sull'analisi delle I struzioni della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia e sul sistema di responsabilità che da esse emerge, tale da escludere un’interpretazione puramente esecutiva del suo ruolo. Il giudice territoriale ha tratto conferma di quanto addebi tato al Giuliani nel provvedimento sanzionatorio, riten endo espressamente insufficient e l’attività da questi svolta nell’arco di tempo in cui ha esercitato le sue funzioni di alto dirigente rispetto ai doveri su di lui gravanti, ancora più stringenti nella situazione di crisi in cui la [OSCURATO:PERSONA] già versava al tempo delsuo insediamento (v. decreto p. 3 , 2° capoverso). 4.2. Alla luce di quanto evidenziato, anche supra , a i punt i 1.1. e 1.3., la motivazione non è apodittica né apparente, vizio che ricorre – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: [OSCURATO:PERSONA]. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Cass. Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23123 del 28/07/2023, Rv. 668609 -01). 4.2.1. In definitiva, i due mezzi si risolvono nel chiedere inammissibilmente a questa Corte di valorizzare il contenuto delle azioni dell’odierno ricorrente, di guisa che il ricorso non rivolge alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5), dell’art. 360, comma 1, poiché non denuncia l’omesso esame di un fatto «storico» decisivo, ma si duole, piuttosto, di un asserito errore di valutazione commesso dal giudice di merito. 5. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ult