CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30868/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Marsala il 27 maggio 2021 ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. all'imputato la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione alla contestazione di furto consumato pluriaggravato di un telefono cellulare custodito all'interno di un'auto, commesso il 19 ottobre 2018. 2. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale lamenta difetto di motivazione quanto alla mancata compensazione, anche eventualmente parziale, delle spese liquidate alla parte civile costituita. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, pur proposto per una ragione non ricompresa nel novero di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), è strutturato in maniera estremamente vaga ed aspecifica, non esplicitando le ragioni per cui sarebbe stato, in tesi, necessario compensare, anche soltanto parzialmente, le spese che sono state, invece, liquidate dal Giudice in misura contenuta (800,00 euro) a favore della parte civile, con motivazione (p. 3) che risulta sufficiente e non illogica. 4. Essendo l'impugnazione inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così decis