CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3687del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce allegata al contro ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] 2007 litisconsorzio necessario elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 1603/03/20, depositata in data 15 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] turo [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a tremotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2758/07/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TD3010900441/2012 con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti del contribuente, quale socio di “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.”, maggior redditodi partecipazione, ai fini Irpef, a seguito del previo accertamento di maggiorreddito societario, per l’anno 2007; -il contribuente resiste con controricorso; -all’udienza del 21 giugno 2022 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo per la rimessione in sezione ordinaria al fine della trattazione congiunta con il procedimento RG n. 32451/2019; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la CTR respinto l’appellodell’Agenzia, con una motivazione apparente, sulla base del mero rinvio per relationem a lla s entenza d ella CTP di Cosenza n. 5447/10/2017 con la era stato annullato l’avviso di accertamento nei confronti della società, oggetto di gravame da parte dell’Ufficio conclusosi con sentenza di inammissibilità della CTR della Calabria n. 532/2020; -con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR fatto riferimento alla sentenza della CTP di Cosenza n. 5447/10/2017 con la quale era stato erroneamente annullato l’avviso emesso nei confronti della società per difetto di motivazione per relationemal p.v.c. della G.d.F.; -con il terzo motivo si eccepisce la formazione del giudicato esterno ai sensi dell’art. 2909 c.c. formatosi sulla sentenza della CTR della Calabria n. 98/02/2020 depositata il 13.1.2020 relativa all’anno di imposta 2010, relativamente alla società e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fronte di rilievi identici a quelli della controversia in esame; -la causa non può accedere all’esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo la Corte rilevare "ex officio", in via pregiudiziale, la nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio; -secondo orientamento consolidato, a partire dall'arresto di Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, «in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cuial d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci — salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali — sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario» (nello stesso senso, ex plurimis, Cass., sez. 5, n. 40175 del 2021; n. 6873 del 2020); -siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie ove l'operata rettifica nei confronti del contribuente, quale socio di “[OSCURATO:PERSONA] s.a.s.” di un maggior reddito (da partecipazione) ai fini Irpef scaturisce dall’accertamento deimaggior reddito societario , per l’anno 200 7 ; -ricorrendo l’ipotesi descritta, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile — anche d'ufficio — in ogni stato e grado del procedimento del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 2012); -pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l'integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Igs. n. 546 del 1992, art. 29), né dal collegio d'appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d'ufficio, l'annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, aisensi dell'art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., n. 3678 del 2009; Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007); - in tal senso deve disporsi per la controversia in oggetto, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione; - l'esigenza sostanziale del simultaneus processus non può invero ritenersi soddisfatta nel caso in esame, nemmeno nella prospettiva affermata da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830 secondo cui «nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio» (Cass. 29 gennaio 2014, n. 2014; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22122; Cass. 9 luglio 2010, n. 16223; v. anche, Cass. 10 febbraio 2010, n. 2907; Cass. n. 12700-2018); - nel caso di specie, scaturendo la pretesa tributaria ai fini Ip erf nei confronti del contribuente, quale socio di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dal presupposto accertamento nei confronti della società medesima di maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette, i due gradi di giudizio di merito avrebbero dovuto celebrarsi con la partecipazione necessaria della società e dell’altrosocio ([OSCURATO:PERSONA]); -pertanto, constatato il difetto d'integrità del contraddittorio, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente Commissione tributaria provinciale per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 14e a regolare lespese anche del giudizio di legittimità; P.Q. M. La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, perché provveda, previa integr