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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13559/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

5Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di processo verbale diconstatazione redatto il 29 luglio 2015 dopo l’accesso della Guardia dil’attività commerciale del contribuente, in data 18 settembre 2019emetteva l’avviso di accertamento n.

TVF01070260, con il qualevenivano recuperati a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati enon dichiarati pari ad euro 75.179,70, accertando un reddito d’impresapari ad euro 72.173,44.2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso delcontribuente ritenendo che l’atto impugnato, sebbene conseguente alprocesso verbale di constatazione della Guardia di Finanza, si fondasse,pressoché in via esclusiva, sugli studi di settore, avendo l’Ufficioaccertato i maggiori redditi in base ai dati dichiarati dallo stessocontribuente nello studio di settore in relazione al costo del lavoratoredipendente rinvenuto in sede di accesso presso l’attività commerciale,con conseguente illegittimità dell’accertamento per mancanza delcontraddittorio preventivo.3.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Pugliarigettava l’appello dell’Agenzia confermando la decisione del primogrado, ritenendo l’accertamento fondato sullo studio di settore.4.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo.

Il contribuente resiste concontroricorso.Numero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/20265.

L’Agenzia delle Entrate in data 18/2/2026 ha depositatomemorie nelle quali ha illustrato la propria prospettazione difensivareiterando le conclusioni rassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 12 della legge 212/2000, nonché degli artt.39, primo comma, lett. d) e 41 bis del d.P.R.600/1973, per aver laCorte di Giustizia tributaria di secondo grado fondato la decisione sulpresupposto errato che l’accertamento si basasse esclusivamente sullostudio di settore e che, pertanto, sarebbe stato necessario attivare ilcontraddittorio preventivo, laddove invece la pretesa impositiva erascaturita dai dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e dalprocesso di verbale di costatazione dei militari della Guardia di Finanzaa seguito di accesso mirato al contrasto del lavoro irregolare, mentrelo studio di settore era stato utilizzato solo ai fini della quantificazionedel reddito di impresa evaso.1.1.

L’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalcontroricorrente, per non essere comprensibile il contenutodell’accertamento foto riprodotto in ricorso, ai fini della valutazionedella sua fondatezza da parte della Corte, è infondata.1.2.

Il principio di autosufficienza di cui all'articolo 366, primocomma, n. 6) c.p.c. impone alla ricorrente l'onere di indicare conprecisione gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, riportandoneil contenuto essenziale o trascrivendone i passaggi rilevanti; ciò al finedi consentire alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza delladoglianza senza dover ricostruire il fascicolo di merito, in coerenza conla natura del giudizio di legittimità volto al controllo della correttezzagiuridica della decisione impugnata.Numero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualecorollario del requisito di specificità dei motivi, secondo lagiurisprudenza della Corte (Cass. sez. un., 18/3/2022, n. 8950) -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altric.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile oneredi integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, essendo sufficiente che nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito.Nel caso in esame la ricorrente, oltre ad aver riportato l’avviso diaccertamento, sebbene leggibile con difficoltà, sia nel ricorso che inallegato, ne ha comunque riassunto il contenuto nella parte diinteresse, anche con la trascrizione dei precedenti atti processuali neiquali vi è il riferimento alla motivazione dell’avviso di accertamento, edha riportato lo stralcio del processo verbale di constatazione che lo haoriginato, nonché l’esito della verifica presso l’INPS per riscontrare ledichiarazioni rese dalla lavoratrice rinvenuta presso l’attivitàcommerciale e dello stesso titolare in ordine alle giornate lavorativesvolte, consentendo alla Corte la valutazione della censura proposta dicui di seguito si darà conto.2.

L’ulteriore eccezione di inammissibilità dell’unico motivo diricorso proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c, èinfondata.2.1.

Il contribuente sostiene che la qualificazione dell’accertamentoda parte del giudice di merito come fondato sullo studio di settore nonpoteva essere censurata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c.Numero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026Al riguardo deve rilevarsi che, se è vero che l’errore qualificatoriodel giudice di merito, sul tipo di accertamento, non rileva di per sécome violazione di legge, ma refluisce in un errore sull'attivitàprocessuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. o in un errore sullaselezione e valutazione del materiale probatorio ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. (Cass. sez.5, 8/3/2019, n. 6861), deve nondimenoconsiderarsi che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso percassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cuiall'art. 360, primo comma, c.p.c., né determina l'inammissibilità delricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile iltipo di vizio denunciato (da ultimo v.

Cass. Sez. 5, 12/01/2025, n.759).Nel caso di specie la ricorrente in sostanza deduce l’erroneità dellaqualificazione da parte del giudice di merito dell’accertamento comefondato su studi di settore, l’erroneità della rilevanza attribuitaall’omessa attivazione del contraddittorio preventivo e dellaconsequenziale nullità dell’avviso di accertamento.Secondo la prospettazione dell’Agenzia, infatti, l’accertamento varicondotto all’art.39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 600/1973, e cioènell’ambito della metodologia analitico-induttiva, in considerazionedella parziale attendibilità delle scritture contabili all’esito del controlloespletato dalla Guardia di Finanza e delle verifiche compiute dall’Ufficio.Da tanto consegue l’ammissibilità del motivo di ricorso riqualificatonell’ambito dell’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., essendo statodenunciato un error in procedendo che aveva condotto a ritenerepregiudicata la parte nel suo diritto di difesa.3.

Il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate è fondato.3.1.

Gli accertamenti a mezzo studi di settore sono stati introdottidall’art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, che autorizzal'Ufficio finanziario, allorché ravvisi «gravi incongruenze», a procedereNumero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026all'accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste dalla leggee, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolaredella contabilità, e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se nonassolutamente necessaria (Cass. sez. 5, 13/02/2014, n. 3302; Cass.Sez. 5, 12/04/2017, n. 9459).La procedura di accertamento tributario standardizzato mediantel'applicazione dei parametri o degli studi di settore, quindi, differiscedalla procedura di accertamento di cui al d.P.R. 600/1973, art. 39,rispetto alla quale costituisce uno strumento alternativo disponibile perl'Amministrazione finanziaria, proprio perché, al contrario diquest’ultima, è del tutto indipendente dall'analisi dei risultati dellescritture contabili.Nel caso di specie l’Ufficio non ha proceduto all’accertamentofondandolo sullo studio di settore, non essendo stato in alcun modorichiamato il requisito delle gravi incongruenze che implica la necessitàdi una significativa divergenza, di solito calcolata in termini percentuali,tra il reddito dichiarato e quello calcolato a mezzo dello standardritenuto applicabile, divergenza il cui apprezzamento integra unaquestione di fatto.L’accertamento, infatti, è stato fondato sulla irregolarità contabileaccertata dopo la verifica della Guardia di Finanza eseguita in data 25maggio 2015 e l’attività dei militari che reperivano presso la sededell’esercizio commerciale una lavoratrice che dichiarava di aver svoltodal 8 aprile 2015, per otto ore lavorative con compenso in contanti.

Ilcontribuente, in relazione alla documentazione richiesta dai verificatori,faceva pervenire una missiva nella quale affermava di non essere inpossesso della documentazione richiesta in quanto nel periodocompreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 26/5/2015 la lavoratrice aveva svoltosolo prestazioni di carattere occasionale con l’attivazione di voucher.Numero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026L’accertamento eseguito, poi, presso l’INPS consentiva di verificarel’esistenza di voucher per un totale di 18 giorni a fronte dei 71dichiarati.

Da tanto conseguiva la valutazione di inattendibilità dellescritture contabili che conduceva ad una rideterminazione del redditodi lavoro autonomo mediante l’utilizzo dei dati dichiarati dalla partecirca il costo del lavoro e, quindi, tenuto conto dell’incidenzapercentuale dichiarata del costo rispetto al reddito di impresa nellostudio di settore mod WM01U, come si evince dalla motivazionedell’avviso di accertamento.E’ evidente, dunque, come l’accertamento non si fondi sulle graviincongruità richieste dalla menzionata disposizione normativa e,quindi, su una significativa divergenza, calcolata in termini percentuali,tra il reddito dichiarato e quello calcolato a mezzo dello standardritenuto applicabile, certamente non approfondita dall’Agenzia delleEntrate e nemmeno verificata dal giudice del merito, quanto sullainattendibilità della contabilità stante la mancata annotazione delleprestazioni lavorative accertate dalla Guardia di Finanza, all’esito diuna valutazione complessiva fondata sui diversi elementi innanzirichiamati e, pertanto, su presunzioni gravi, precise e concordantinemmeno contestate puntualmente in questa sede dal contribuente.4.

In definitiva, il ricorso è fondato con conseguente annullamentodella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, per la valutazionedi merito in ordine alla pretesa impositiva, nonché per laregolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversaNumero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sul regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di processo verbale diconstatazione redatto il 29 luglio 2015 dopo l’accesso della Guardia dil’attività commerciale del contribuente, in data 18 settembre 2019emetteva l’avviso di accertamento n. TVF01070260, con il qualevenivano recuperati a tassazione maggiori ricavi non contabilizzati enon dichiarati pari ad euro 75.179,70, accertando un reddito d’impresapari ad euro 72.173,44.2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso delcontribuente ritenendo che l’atto impugnato, sebbene conseguente alprocesso verbale di constatazione della Guardia di Finanza, si fondasse,pressoché in via esclusiva, sugli studi di settore, avendo l’Ufficioaccertato i maggiori redditi in base ai dati dichiarati dallo stessocontribuente nello studio di settore in relazione al costo del lavoratoredipendente rinvenuto in sede di accesso presso l’attività commerciale,con conseguente illegittimità dell’accertamento per mancanza delcontraddittorio preventivo.3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Pugliarigettava l’appello dell’Agenzia confermando la decisione del primogrado, ritenendo l’accertamento fondato sullo studio di settore.4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo ad un unico motivo. Il contribuente resiste concontroricorso.Numero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/20265. L’Agenzia delle Entrate in data 18/2/2026 ha depositatomemorie nelle quali ha illustrato la propria prospettazione difensivareiterando le conclusioni rassegnate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 12 della legge 212/2000, nonché degli artt.39, primo comma, lett. d) e 41 bis del d.P.R.600/1973, per aver laCorte di Giustizia tributaria di secondo grado fondato la decisione sulpresupposto errato che l’accertamento si basasse esclusivamente sullostudio di settore e che, pertanto, sarebbe stato necessario attivare ilcontraddittorio preventivo, laddove invece la pretesa impositiva erascaturita dai dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria e dalprocesso di verbale di costatazione dei militari della Guardia di Finanzaa seguito di accesso mirato al contrasto del lavoro irregolare, mentrelo studio di settore era stato utilizzato solo ai fini della quantificazionedel reddito di impresa evaso.1.1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalcontroricorrente, per non essere comprensibile il contenutodell’accertamento foto riprodotto in ricorso, ai fini della valutazionedella sua fondatezza da parte della Corte, è infondata.1.2. Il principio di autosufficienza di cui all'articolo 366, primocomma, n. 6) c.p.c. impone alla ricorrente l'onere di indicare conprecisione gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, riportandoneil contenuto essenziale o trascrivendone i passaggi rilevanti; ciò al finedi consentire alla Corte di cassazione di valutare la fondatezza delladoglianza senza dover ricostruire il fascicolo di merito, in coerenza conla natura del giudizio di legittimità volto al controllo della correttezzagiuridica della decisione impugnata.Numero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualecorollario del requisito di specificità dei motivi, secondo lagiurisprudenza della Corte (Cass. sez. un., 18/3/2022, n. 8950) -anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altric. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa deldiritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile oneredi integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, essendo sufficiente che nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio dimerito.Nel caso in esame la ricorrente, oltre ad aver riportato l’avviso diaccertamento, sebbene leggibile con difficoltà, sia nel ricorso che inallegato, ne ha comunque riassunto il contenuto nella parte diinteresse, anche con la trascrizione dei precedenti atti processuali neiquali vi è il riferimento alla motivazione dell’avviso di accertamento, edha riportato lo stralcio del processo verbale di constatazione che lo haoriginato, nonché l’esito della verifica presso l’INPS per riscontrare ledichiarazioni rese dalla lavoratrice rinvenuta presso l’attivitàcommerciale e dello stesso titolare in ordine alle giornate lavorativesvolte, consentendo alla Corte la valutazione della censura proposta dicui di seguito si darà conto.2. L’ulteriore eccezione di inammissibilità dell’unico motivo diricorso proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c, èinfondata.2.1. Il contribuente sostiene che la qualificazione dell’accertamentoda parte del giudice di merito come fondato sullo studio di settore nonpoteva essere censurata ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c.Numero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026Al riguardo deve rilevarsi che, se è vero che l’errore qualificatoriodel giudice di merito, sul tipo di accertamento, non rileva di per sécome violazione di legge, ma refluisce in un errore sull'attivitàprocessuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. o in un errore sullaselezione e valutazione del materiale probatorio ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c. (Cass. sez.5, 8/3/2019, n. 6861), deve nondimenoconsiderarsi che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso percassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cuiall'art. 360, primo comma, c.p.c., né determina l'inammissibilità delricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile iltipo di vizio denunciato (da ultimo v. Cass. Sez. 5, 12/01/2025, n.759).Nel caso di specie la ricorrente in sostanza deduce l’erroneità dellaqualificazione da parte del giudice di merito dell’accertamento comefondato su studi di settore, l’erroneità della rilevanza attribuitaall’omessa attivazione del contraddittorio preventivo e dellaconsequenziale nullità dell’avviso di accertamento.Secondo la prospettazione dell’Agenzia, infatti, l’accertamento varicondotto all’art.39, primo comma, lett. d) del d.P.R. 600/1973, e cioènell’ambito della metodologia analitico-induttiva, in considerazionedella parziale attendibilità delle scritture contabili all’esito del controlloespletato dalla Guardia di Finanza e delle verifiche compiute dall’Ufficio.Da tanto consegue l’ammissibilità del motivo di ricorso riqualificatonell’ambito dell’art. 360, primo comma, num.4 c.p.c., essendo statodenunciato un error in procedendo che aveva condotto a ritenerepregiudicata la parte nel suo diritto di difesa.3. Il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate è fondato.3.1. Gli accertamenti a mezzo studi di settore sono stati introdottidall’art. 62 sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, che autorizzal'Ufficio finanziario, allorché ravvisi «gravi incongruenze», a procedereNumero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026all'accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste dalla leggee, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolaredella contabilità, e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se nonassolutamente necessaria (Cass. sez. 5, 13/02/2014, n. 3302; Cass.Sez. 5, 12/04/2017, n. 9459).La procedura di accertamento tributario standardizzato mediantel'applicazione dei parametri o degli studi di settore, quindi, differiscedalla procedura di accertamento di cui al d.P.R. 600/1973, art. 39,rispetto alla quale costituisce uno strumento alternativo disponibile perl'Amministrazione finanziaria, proprio perché, al contrario diquest’ultima, è del tutto indipendente dall'analisi dei risultati dellescritture contabili.Nel caso di specie l’Ufficio non ha proceduto all’accertamentofondandolo sullo studio di settore, non essendo stato in alcun modorichiamato il requisito delle gravi incongruenze che implica la necessitàdi una significativa divergenza, di solito calcolata in termini percentuali,tra il reddito dichiarato e quello calcolato a mezzo dello standardritenuto applicabile, divergenza il cui apprezzamento integra unaquestione di fatto.L’accertamento, infatti, è stato fondato sulla irregolarità contabileaccertata dopo la verifica della Guardia di Finanza eseguita in data 25maggio 2015 e l’attività dei militari che reperivano presso la sededell’esercizio commerciale una lavoratrice che dichiarava di aver svoltodal 8 aprile 2015, per otto ore lavorative con compenso in contanti. Ilcontribuente, in relazione alla documentazione richiesta dai verificatori,faceva pervenire una missiva nella quale affermava di non essere inpossesso della documentazione richiesta in quanto nel periodocompreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 26/5/2015 la lavoratrice aveva svoltosolo prestazioni di carattere occasionale con l’attivazione di voucher.Numero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026L’accertamento eseguito, poi, presso l’INPS consentiva di verificarel’esistenza di voucher per un totale di 18 giorni a fronte dei 71dichiarati. Da tanto conseguiva la valutazione di inattendibilità dellescritture contabili che conduceva ad una rideterminazione del redditodi lavoro autonomo mediante l’utilizzo dei dati dichiarati dalla partecirca il costo del lavoro e, quindi, tenuto conto dell’incidenzapercentuale dichiarata del costo rispetto al reddito di impresa nellostudio di settore mod WM01U, come si evince dalla motivazionedell’avviso di accertamento.E’ evidente, dunque, come l’accertamento non si fondi sulle graviincongruità richieste dalla menzionata disposizione normativa e,quindi, su una significativa divergenza, calcolata in termini percentuali,tra il reddito dichiarato e quello calcolato a mezzo dello standardritenuto applicabile, certamente non approfondita dall’Agenzia delleEntrate e nemmeno verificata dal giudice del merito, quanto sullainattendibilità della contabilità stante la mancata annotazione delleprestazioni lavorative accertate dalla Guardia di Finanza, all’esito diuna valutazione complessiva fondata sui diversi elementi innanzirichiamati e, pertanto, su presunzioni gravi, precise e concordantinemmeno contestate puntualmente in questa sede dal contribuente.4. In definitiva, il ricorso è fondato con conseguente annullamentodella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, per la valutazionedi merito in ordine alla pretesa impositiva, nonché per laregolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversaNumero registro generale 12835/2025Numero sezionale 2112/2026Numero di raccolta generale 13559/2026Data pubblicazione 10/05/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sul regolamento dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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