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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40538/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 19939/25 Ritenuto che i primi due motivi dedotti ;concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dalla mancata dimostrazione dello stato di tossicodipendenza, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali che sono stati coerentemente ritenuti insussistenti (detenzione per esclusivo uso personale); ritenuto che analoghe considerazioni devono ripetersi per il motivo dedotto in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità in considerazione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta destinata allo spaccio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 19939/25 Ritenuto che i primi due motivi dedotti ;concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Palermo che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dalla mancata dimostrazione dello stato di tossicodipendenza, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali che sono stati coerentemente ritenuti insussistenti (detenzione per esclusivo uso personale); ritenuto che analoghe considerazioni devono ripetersi per il motivo dedotto in merito alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. senza confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la motivazione della sentenza impugnata e che muovono dalla diversa ricostruzione del fatto, di cui è stata rimarcata la gravità in considerazione della entità della sostanza stupefacente rinvenuta destinata allo spaccio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I
Sentenza Cassazione n. 40538/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris