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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03078/2023

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pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 30836-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza n. 26422/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 30836 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: Questa Corte, con ordinanza n. 26422/2021, depositata il 29 settembre 2021, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 22000/2020 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'inammissibilità del ricorso e condannando l’istituto di credito ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tale giudizio, ha chiesto la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta formulata dal difensore nel controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasto intimato.

Considerato che: Il ricorso deve essere accolto.

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis Ric. 2021 n. 30836 sez.

M1 -ud. 01-12-2022 -3- cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez.

U., 16037/2010; nello stesso senso Cass.12437/2017).

In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno della memoria ex art. 380 - ter cod. proc. civ., depositata nel giudizio di legittimità n. 22000/2020 R.G. in data 13 maggio 2021, il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.

P.Q.M.

La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 26422 del 2021, depositata il 29 settembre 2021, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 5, quarta riga, dopo le parole "che le spese seguono la soccombenza" e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole " e devono essere distratte in favore del difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta."; nel dispositivo, sempre a pag. 5 dell'ordinanza, nona riga, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola “legge”, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].".

Dispone che la correzione s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 30836-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso l'ordinanza n. 26422/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 29/9/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 30836 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -2- Rilevato che: Questa Corte, con ordinanza n. 26422/2021, depositata il 29 settembre 2021, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 22000/2020 R.G., promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando l'inammissibilità del ricorso e condannando l’istituto di credito ricorrente al pagamento delle spese processuali. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in tale giudizio, ha chiesto la correzione della menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in suo favore, come da richiesta formulata dal difensore nel controricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasto intimato. Considerato che: Il ricorso deve essere accolto. In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis Ric. 2021 n. 30836 sez. M1 -ud. 01-12-2022 -3- cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U., 16037/2010; nello stesso senso Cass.12437/2017). In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno della memoria ex art. 380 - ter cod. proc. civ., depositata nel giudizio di legittimità n. 22000/2020 R.G. in data 13 maggio 2021, il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore. P.Q.M. La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 26422 del 2021, depositata il 29 settembre 2021, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 5, quarta riga, dopo le parole "che le spese seguono la soccombenza" e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole " e devono essere distratte in favore del difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiesta."; nel dispositivo, sempre a pag. 5 dell'ordinanza, nona riga, dopo il punto di interpunzione che segue alla parola “legge”, sia aggiunta la frase "Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].". Dispone che la correzione s
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