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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 659/2013

ECLI:EU:C:2013:192
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 21 marzo 2013 ( * ) «Inadempimento di uno Stato –Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in [OSCURATO:PERSONA] – Decisione 2008/92/CE della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’incompatibilità di detto aiuto con il mercato comune e che ne ordina il recupero presso i beneficiari – Omessa esecuzione entro il termine impartito» Nella causa C‑613/11, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, proposto il 30 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da D. Grespan e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, LA CORTE (Nona Sezione), composta dal sig.

J. Malenovský (relatore), presidente di sezione, dal sig.

M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal, giudici, avvocato generale: sig.

P. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig.

A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/92/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell’Italia a favore del settore della navigazione in [OSCURATO:PERSONA] (GU 2008, L 29, pag. 24), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato FUE e degli articoli 2 e 5 della predetta decisione.

Contesto normativo 2 Il considerando 13 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), è così redatto: «considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA], il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della [OSCURATO:PERSONA]». 3 L’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, rubricato «Recupero degli aiuti», stabilisce quanto segue: «1.

Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegittimo è diventato disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero.

3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario». 4 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, dello stesso regolamento: «Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la [OSCURATO:PERSONA] può adire direttamente la Corte di giustizia [dell’Unione europea] ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 2, TFUE]».

Fatti 5 Il dispositivo della decisione 2008/92 è così formulato: « Articolo 1 L’aiuto di Stato sotto forma di prestiti e locazioni finanziarie, concessi alle imprese di navigazione in forza della legge 15 maggio 1951, n. 20, della regione [OSCURATO:PERSONA], nel testo modificato dalla legge del 4 giugno 1988, n. 11 è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a loro disposizione e corrispondente alla differenza tra l’importo totale che i beneficiari avrebbero pagato per gli interessi e le spese accessorie alle normali condizioni di mercato praticate alla data in cui i prestiti sono stati contratti, ed il totale degli interessi e delle spese accessorie effettivamente pagate dai beneficiari stessi.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio conformemente alle procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero.

3. Per le rate di prestiti ancora in corso alla data di notifica della presente decisione, l’Italia provvede affinché il saldo degli stessi sia eseguito dal mutuatario alle normali condizioni di mercato. (…) Articolo 5 Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 6 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione». 6 La decisione 2008/92 precisava, al suo considerando 64, che, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di quantificare direttamente l’elemento di aiuto né l’ammontare totale dell’aiuto da recuperare nei confronti di ciascun beneficiario, spettava alle autorità italiane determinare tali elementi e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le somme da recuperare presso ogni beneficiario. 7 In data 11 luglio 2007 la decisione 2008/92 è stata notificata alla Repubblica italiana con il numero C(2007) 3257.

Fase precontenziosa 8 Con lettera del 5 novembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato alla Repubblica italiana l’obbligo imposto dalla decisione 2008/92 di recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla medesima e di informarla, entro i due mesi dalla notifica di tale decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, alla data di detta lettera, non aveva ancora ricevuto alcuna informazione riguardante i provvedimenti adottati da tale Stato membro per procedere al recupero di detto aiuto e ha ricordato il proprio potere di adire la Corte per chiederle di dichiarare l’inadempimento del medesimo Stato membro in virtù dell’articolo 88, paragrafo 2, CE. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Repubblica italiana di risponderle entro il 9 novembre 2007. 9 Nel marzo del 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto un esposto da una società che gestiva vari collegamenti marittimi tra l’Italia continentale, la [OSCURATO:PERSONA] e la Corsica con cui le veniva chiesto di deferire la Repubblica italiana alla Corte ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per il mancato rispetto della decisione 2008/92.

Con lettera del 31 marzo 2010, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno trasmesso tale esposto a detto Stato membro chiedendogli di fornire le proprie osservazioni in proposito entro un mese. 10 Con lettera del 14 aprile 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato a detto Stato membro l’obbligo di eseguire la decisione 2008/92 e gli ha imposto di fornire informazioni dettagliate quanto alle misure adottate o previste per conformarsi a tale decisione, una lista dei beneficiari del regime di aiuti e degli importi recuperati o da recuperare e la prova che tali beneficiari avessero ricevuto l’ingiunzione di restituire gli aiuti illegittimi di cui trattasi o dell’avvenuta restituzione. 11 Nella sua risposta del 30 maggio 2011 a detta lettera, la Repubblica italiana ha osservato che la Banca di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di soggetto gestore del fondo istituito dal regime di aiuti di cui trattasi, aveva intimato, nel corso del luglio del 2009, la restituzione degli aiuti accordati alle sette imprese beneficiarie di detto regime, vale a dire l’[OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: l’«Ancora di Venere»); la Maris – [OSCURATO:SOCIETA] di navigazione; la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»); l’Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»); la [OSCURATO:SOCIETA], e la [OSCURATO:PERSONA]. 12 Poiché nessuna di tali imprese aveva restituito le somme, come richiesto dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA], le autorità italiane avrebbero avviato le procedure per la restituzione delle somme in questione, inviando apposite ingiunzioni di pagamento nel corso del novembre 2010.

La Repubblica italiana ha allegato tali ingiunzioni alla propria lettera del 30 maggio 2011 e ha aggiunto che tre ordini di recupero erano stati impugnati dinanzi al giudice nazionale dall’Ancora di Venere, dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che, ciò premesso, essi erano stati sospesi in attesa del giudizio nel merito.

A suo avviso, solo nella causa promossa dall’Ancora di Venere si era già tenuta la prima udienza e la sospensione era stata confermata.

Peraltro, detto Stato membro ha osservato, nella medesima lettera, che la [OSCURATO:PERSONA] era sottoposta ad una procedura di fallimento. 13 Dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato precisazioni ulteriori da parte delle autorità italiane, è successivamente intervenuto uno scambio di corrispondenza tra queste ultime e detta istituzione. 14 È pacifico che durante tutta la fase precontenziosa la [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sulla necessità di procedere all’esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2008/92.

Inoltre, essa ha chiesto più volte informazioni e chiarimenti ulteriori in merito ai beneficiari degli aiuti illegittimamente erogati e alle modalità di recupero di tali aiuti.

Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse fornito gli elementi di prova idonei a dimostrare che aveva effettivamente eseguito detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso.

Sul ricorso Argomenti delle parti 15 [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato, entro i termini stabiliti, i provvedimenti necessari per sopprimere gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune con la decisione 2008/92 e per recuperare i medesimi presso le imprese beneficiarie. 16 A tal proposito la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 5 della decisione 2008/92 prevedeva che la Repubblica italiana doveva informarla, entro due mesi dalla notificazione di tale decisione, in merito alle misure adottate per conformarsi alla medesima.

A suo avviso, poiché tale termine ultimo non è stato prorogato nella successiva corrispondenza con le autorità italiane e la decisione 2008/92 è stata notificata l’11 luglio 2007, il termine entro cui tale Stato membro avrebbe dovuto eseguire detta decisione e adempiere ai suoi obblighi era l’11 settembre 2007.

Infatti, con lettera del 5 novembre 2007, alla Repubblica italiana veniva ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ricorrere alla Corte a titolo dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, circostanza che proverebbe che essa considerava che il termine di esecuzione di detta decisione fosse già stato superato. 17 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di cui trattasi. 18 Orbene, la Repubblica italiana non avrebbe mai invocato l’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione 2008/92, ma si sarebbe limitata a dedurre difficoltà di ordine pratico che avrebbero impedito, sino alla data di proposizione del presente ricorso, il recupero di qualsivoglia aiuto concesso ai sensi del regime originario, quali il cambiamento dell’ente amministrativo deputato ad effettuare il recupero o le procedure contenziose iniziate da taluni beneficiari. 19 Di conseguenza, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare nella fattispecie che, quasi quattro anni dopo l’adozione della decisione 2008/92, le autorità italiane devono ancora recuperare gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune erogati, aumentati degli interessi.

Sarebbe dunque manifesto che le procedure nazionali applicate non hanno permesso un recupero «immediato ed effettivo» di detti aiuti e che, di conseguenza, la Repubblica italiana non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti in virtù di detta decisione. 20 Per quanto riguarda l’argomento vertente sulla violazione dell’obbligo di informazione della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sostiene che nessuna delle informazioni richieste è stata trasmessa dalla Repubblica italiana entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 5 della decisione 2008/92.

Pertanto detto Stato membro avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta del fatto che le procedure di recupero erano state avviate solo con lettera del 30 maggio 2011. 21 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, alla data di proposizione del presente ricorso, la Repubblica italiana non l’aveva informata che la procedura di recupero era stata completata. 22 Nel suo controricorso, la Repubblica italiana si rimette alla saggezza della Corte per quanto riguarda il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Essa chiede tuttavia alla Corte di «dichiarare, in ogni caso, non dovuto il recupero quanto meno in relazione alle somme percepite dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’Ancora di Venere e dalla [OSCURATO:PERSONA]». 23 Detto Stato membro riconosce di non essere in grado di contestare il fondamento del ricorso, dimostrando di aver proceduto all’integrale recupero degli aiuti di cui trattasi.

Tuttavia, esso intende circoscrivere il contenuto del suo obbligo tenuto conto della situazione particolare delle tre imprese beneficiarie soprammenzionate. 24 Per quanto riguarda, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana intende dimostrare che l’aiuto erogato a detta impresa di trasporto marittimo non ha inciso sugli scambi intracomunitari.

Infatti, quest’ultima si limiterebbe a svolgere un’attività di piccolo cabotaggio lungo il litorale nazionale e una tale attività presenterebbe un carattere esclusivamente locale.

Pertanto, secondo detto Stato membro, occorre escludere dall’importo complessivo da recuperare l’importo dell’aiuto erogato alla [OSCURATO:PERSONA]. 25 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’Ancora di Venere, la Repubblica italiana sostiene che la quota degli aiuti originariamente concessi a detta impresa deve essere esclusa dagli importi da recuperare in quanto compresa nei limiti quantitativi dell’aiuto de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli [87 CE] e [88 CE] agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379, pag. 5). 26 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], detto Stato membro fa valere che quest’ultima è stata dichiarata fallita nel 1994, ovvero 13 anni prima dell’adozione della decisione 2008/92 che ha ordinato il recupero.

A tal proposito, la Repubblica italiana riconosce di non aver formalmente chiesto l’insinuazione degli aiuti recuperabili al passivo fallimentare.

Tuttavia, essa precisa che detta insinuazione non avrebbe avuto, ad ogni modo, alcuna incidenza sulle effettive possibilità di recupero, poiché l’attivo di detta impresa non era sufficiente a soddisfare, se non in minima parte, i creditori privilegiati.

Inoltre, detto Stato membro si interroga sull’interesse reale di una tale insinuazione, in quanto non si pone alcuna esigenza di ripristino delle condizioni di concorrenza per quanto riguarda un’impresa in stato di insolvenza e sottoposta ad una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione del suo patrimonio. 27 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] mantiene le proprie conclusioni iniziali.

A suo avviso, non emerge dagli atti che detto Stato membro abbia invocato l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione 2008/92, e nemmeno che esso abbia chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di modificare detta decisione per consentirle di superare le difficoltà connesse all’attuazione effettiva ed immediata della medesima. 28 [OSCURATO:PERSONA] ricorda anche che la presente causa riguarda unicamente l’inadempimento della Repubblica italiana, ovvero la questione se quest’ultima abbia preso, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti di Stato giudicato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/92, e non tratta dell’individuazione dei singoli beneficiari di detto regime né della determinazione delle somme che sono tenuti a restituire.

Poiché detta decisione riguarda un regime di aiuti e non gli aiuti individuali concessi ai sensi del regime, spetterebbe allo Stato membro interessato effettuare tali determinazioni, in cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA].

Ogni eventuale contenzioso riguardante queste ultime rimarrebbe nella competenza del giudice nazionale, che potrebbe rivolgere alla Corte le questioni pregiudiziali che reputi necessarie.

Pertanto, non spetterebbe alla Corte dichiarare che, nella fattispecie, gli aiuti versati a imprese particolari, quali la [OSCURATO:PERSONA], l’Ancora di Venere e la [OSCURATO:PERSONA], non devono essere restituiti. 29 [OSCURATO:PERSONA] considera che, indipendentemente dalla posizione definitiva che essa assumerà in relazione alle imprese che, secondo l’Italia, dovrebbero essere escluse dalla procedura di recupero, resta comunque il fatto che l’Italia non ha correttamente eseguito la decisione 2008/92 e che detto Stato non ha sostenuto, inoltre, che tutti i beneficiari dovrebbero essere esclusi da detto recupero. 30 Nella sua controreplica, la Repubblica italiana mantiene le proprie conclusioni iniziali.

Essa precisa che, essendo incontestato che il regime di aiuti di cui trattasi ha interessato unicamente sette imprese, la Corte conserva il potere di stabilire in quale misura il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sia fondato e, pertanto, di dichiarare l’eventuale inadempimento di detto Stato membro per quanto riguarda i soli casi in cui non è stata dimostrata l’inesistenza dell’obbligo di recupero o l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione 2008/92.

Ove la Corte dovesse effettivamente constatare l’inadempimento di detto Stato membro, sarebbe inoltre utile circoscrivere la portata dell’obbligo di esecuzione della sua sentenza. 31 Infatti, un ricorso per inadempimento proposto dinanzi alla Corte non dovrebbe necessariamente concludersi con una sentenza di accoglimento o di rigetto integrale di detto ricorso, ma potrebbe anche concludersi con una decisione che dichiari il medesimo parzialmente fondato.

Giudizio della Corte 32 Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità (sentenze del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑331/09, Racc. pag.

I‑2933, punto 54, nonché del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑471/09 P a C‑473/09 P, punto 100).

Di conseguenza, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione (v., segnatamente, sentenze del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00, Racc. pag.

I‑6695, punto 21, e [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, cit., punto 55). 33 Il recupero deve effettuarsi senza indugio e conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

L’applicazione delle procedure nazionali è subordinata alla condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA], condizione che rispecchia gli obblighi derivanti dal principio di effettività sancito dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze del 14 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑419/06, punti 58 e 59, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, cit., punto 59). 34 Lo Stato membro deve giungere ad un effettivo recupero delle somme dovute (v. sentenza del 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑232/05, Racc. pag.

I‑10071, punto 42).

Un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare quanto prescritto dal Trattato (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, cit., punti 38 e 61, nonché del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑304/09, Racc. pag.

I‑13903, punto 32). 35 Nella fattispecie, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2008/92, la Repubblica italiana era tenuta a procedere senza indugio al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi presso i beneficiari.

Orbene, non è contestata la circostanza che, diversi anni dopo la notifica alla Repubblica italiana di detta decisione, avvenuta l’11 luglio 2007, nessuno degli aiuti illegittimamente versati era ancora stato recuperato da detto Stato membro.

Parimenti, è pacifico che i primi atti concreti diretti al recupero di detti aiuti sono stati adottati solo nel luglio del 2009 e che le ingiunzioni di pagamento afferenti ai medesimi sono state emesse solo nel novembre 2010.

Una tale situazione è manifestamente incompatibile con l’obbligo di detto Stato di pervenire ad un recupero effettivo delle somme illegittimamente percepite. 36 Occorre peraltro rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che ne ordina il recupero (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 35, e del 6 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑302/09, punto 40). 37 La Corte ha già statuito a tal proposito che la condizione relativa alla sussistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione interessata, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla [OSCURATO:PERSONA] altre modalità di esecuzione della predetta decisione che avrebbero consentito di superare tali difficoltà (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, cit., punto 70, nonché del 5 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑305/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 38 Occorre aggiungere che la Corte ha altresì dichiarato che uno Stato membro il quale, in occasione dell’esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla [OSCURATO:PERSONA], deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest’ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione di cui trattasi.

In tal caso, in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, lo Stato membro e la [OSCURATO:PERSONA] devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato e, in particolare, di quelle relative agli aiuti (sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 39 A tal riguardo, occorre innanzitutto sottolineare che, nei suoi contatti con la [OSCURATO:PERSONA], nonché nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, la Repubblica italiana non ha fatto valere alcuna impossibilità assoluta di esecuzione della decisione 2008/92.

Invero, detto Stato membro si è limitato a portare a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’attuazione di detta decisione.

Non emerge inoltre dagli atti che la Repubblica italiana abbia chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di modificare detta decisione per permetterle di superare tali difficoltà. 40 Per quanto riguarda poi l’argomento della Repubblica italiana tratto dalla situazione specifica di talune imprese beneficiarie, occorre ricordare che la decisione 2008/92 riguarda il regime di aiuti in quanto tale e spettava a detto Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata da un’operazione di recupero (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 52, nonché del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 63, 64 e 121). 41 Occorre constatare a tal proposito, che solo successivamente alla presentazione del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana le ha comunicato le informazioni ritenute idonee a dimostrare il carattere non recuperabile degli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA] e all’Ancora di Venere, sebbene, come è stato ricordato al punto 35 della presente sentenza, la decisione 2008/92 fosse stata notificata alla Repubblica italiana l’11 luglio 2007. 42 Infine, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana relativo all’impossibilità di recuperare gli aiuti erogati alla [OSCURATO:PERSONA] a causa dello stato di cessazione dell’attività di quest’ultima, secondo una giurisprudenza costante la circostanza che le imprese beneficiarie siano in difficoltà o fallite non incide sull’obbligo di recupero dell’aiuto in quanto lo Stato membro è tenuto, eventualmente, a provocare la liquidazione della società (v., segnatamente, sentenze del 15 gennaio 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, 52/84, Racc. pag. 89, punto 14, nonché dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], C‑328/99 e C‑399/00, Racc. pag.

I‑4035, punto 69), a fare insinuare il suo credito al passivo dell’impresa (v., segnatamente, sentenze del 21 marzo 1990, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], detta «Tubemeuse», C‑142/87, Racc. pag.

I‑959, punti 61‑64, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 85, nonché del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑331/09, Racc. pag.

I‑2933, punto 60) o di adottare qualsiasi altra misura che consenta il rimborso dell’aiuto (sentenza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑280/05, punto 28). 43 Nella fattispecie è pacifico che, come riconosce la Repubblica italiana nel suo controricorso, l’insinuazione del debito corrispondente all’importo dell’aiuto da recuperare al passivo della [OSCURATO:PERSONA], società in stato di liquidazione, non è stata effettuata dalle autorità competenti, in quanto tale Stato membro si è limitato a rilevare in proposito che una tale insinuazione non avrebbe, ad ogni modo, alcuna incidenza sulle effettive possibilità di recupero, poiché l’attivo della società non sarebbe sufficiente a rimborsare i creditori privilegiati e, pertanto, sarebbe escluso che le autorità italiane possano vedersi attribuire una quota dell’attivo nell’ambito dell’operazione di liquidazione. 44 Da quanto sopra affermato risulta che il presente ricorso è fondato nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/92. 45 Peraltro, è pacifico che, nel termine di due mesi di cui all’articolo 5 della decisione 2008/92, la Repubblica italiana non aveva comunicato alcuna informazione alla [OSCURATO:PERSONA] quanto alle misure adottate per conformarsi a tale decisione. 46 Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 2008/92, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 5 della predetta decisione.

Sulle spese 47 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 2008/92/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell’Italia a favore del settore della navigazione in [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 5 della predetta decisione. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 21 marzo 2013 ( * ) «Inadempimento di uno Stato –Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore del settore della navigazione in [OSCURATO:PERSONA] – Decisione 2008/92/CE della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’incompatibilità di detto aiuto con il mercato comune e che ne ordina il recupero presso i beneficiari – Omessa esecuzione entro il termine impartito» Nella causa C‑613/11, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, proposto il 30 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da D. Grespan e B. Stromsky, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, LA CORTE (Nona Sezione), composta dal sig. J. Malenovský (relatore), presidente di sezione, dal sig. M. Safjan e dalla sig.ra A. Prechal, giudici, avvocato generale: sig. P. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/92/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell’Italia a favore del settore della navigazione in [OSCURATO:PERSONA] (GU 2008, L 29, pag. 24), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato FUE e degli articoli 2 e 5 della predetta decisione. Contesto normativo 2 Il considerando 13 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), è così redatto: «considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA], il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della [OSCURATO:PERSONA]». 3 L’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, rubricato «Recupero degli aiuti», stabilisce quanto segue: «1.      Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. 2.      All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegittimo è diventato disponibile per il beneficiario, fino alla data del recupero. 3.      Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario». 4 Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, dello stesso regolamento: «Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la [OSCURATO:PERSONA] può adire direttamente la Corte di giustizia [dell’Unione europea] ai sensi dell’articolo [108, paragrafo 2, TFUE]». Fatti 5 Il dispositivo della decisione 2008/92 è così formulato: « Articolo 1 L’aiuto di Stato sotto forma di prestiti e locazioni finanziarie, concessi alle imprese di navigazione in forza della legge 15 maggio 1951, n. 20, della regione [OSCURATO:PERSONA], nel testo modificato dalla legge del 4 giugno 1988, n. 11 è incompatibile con il mercato comune. Articolo 2 1.      L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto illegalmente a loro disposizione e corrispondente alla differenza tra l’importo totale che i beneficiari avrebbero pagato per gli interessi e le spese accessorie alle normali condizioni di mercato praticate alla data in cui i prestiti sono stati contratti, ed il totale degli interessi e delle spese accessorie effettivamente pagate dai beneficiari stessi. 2.      Il recupero viene eseguito senza indugio conformemente alle procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. 3.      Per le rate di prestiti ancora in corso alla data di notifica della presente decisione, l’Italia provvede affinché il saldo degli stessi sia eseguito dal mutuatario alle normali condizioni di mercato. (…) Articolo 5 Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia informa la [OSCURATO:PERSONA] dei provvedimenti presi per conformarvisi. Articolo 6 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione». 6 La decisione 2008/92 precisava, al suo considerando 64, che, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di quantificare direttamente l’elemento di aiuto né l’ammontare totale dell’aiuto da recuperare nei confronti di ciascun beneficiario, spettava alle autorità italiane determinare tali elementi e comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le somme da recuperare presso ogni beneficiario. 7 In data 11 luglio 2007 la decisione 2008/92 è stata notificata alla Repubblica italiana con il numero C(2007) 3257. Fase precontenziosa 8 Con lettera del 5 novembre 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato alla Repubblica italiana l’obbligo imposto dalla decisione 2008/92 di recuperare l’aiuto dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla medesima e di informarla, entro i due mesi dalla notifica di tale decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, alla data di detta lettera, non aveva ancora ricevuto alcuna informazione riguardante i provvedimenti adottati da tale Stato membro per procedere al recupero di detto aiuto e ha ricordato il proprio potere di adire la Corte per chiederle di dichiarare l’inadempimento del medesimo Stato membro in virtù dell’articolo 88, paragrafo 2, CE. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Repubblica italiana di risponderle entro il 9 novembre 2007. 9 Nel marzo del 2010, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto un esposto da una società che gestiva vari collegamenti marittimi tra l’Italia continentale, la [OSCURATO:PERSONA] e la Corsica con cui le veniva chiesto di deferire la Repubblica italiana alla Corte ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per il mancato rispetto della decisione 2008/92. Con lettera del 31 marzo 2010, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno trasmesso tale esposto a detto Stato membro chiedendogli di fornire le proprie osservazioni in proposito entro un mese. 10 Con lettera del 14 aprile 2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato a detto Stato membro l’obbligo di eseguire la decisione 2008/92 e gli ha imposto di fornire informazioni dettagliate quanto alle misure adottate o previste per conformarsi a tale decisione, una lista dei beneficiari del regime di aiuti e degli importi recuperati o da recuperare e la prova che tali beneficiari avessero ricevuto l’ingiunzione di restituire gli aiuti illegittimi di cui trattasi o dell’avvenuta restituzione. 11 Nella sua risposta del 30 maggio 2011 a detta lettera, la Repubblica italiana ha osservato che la Banca di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di soggetto gestore del fondo istituito dal regime di aiuti di cui trattasi, aveva intimato, nel corso del luglio del 2009, la restituzione degli aiuti accordati alle sette imprese beneficiarie di detto regime, vale a dire l’[OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo: l’«Ancora di Venere»); la Maris – [OSCURATO:SOCIETA] di navigazione; la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»); l’Impresa individuale [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»); la [OSCURATO:SOCIETA], e la [OSCURATO:PERSONA]. 12 Poiché nessuna di tali imprese aveva restituito le somme, come richiesto dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA], le autorità italiane avrebbero avviato le procedure per la restituzione delle somme in questione, inviando apposite ingiunzioni di pagamento nel corso del novembre 2010. La Repubblica italiana ha allegato tali ingiunzioni alla propria lettera del 30 maggio 2011 e ha aggiunto che tre ordini di recupero erano stati impugnati dinanzi al giudice nazionale dall’Ancora di Venere, dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla [OSCURATO:SOCIETA] e che, ciò premesso, essi erano stati sospesi in attesa del giudizio nel merito. A suo avviso, solo nella causa promossa dall’Ancora di Venere si era già tenuta la prima udienza e la sospensione era stata confermata. Peraltro, detto Stato membro ha osservato, nella medesima lettera, che la [OSCURATO:PERSONA] era sottoposta ad una procedura di fallimento. 13 Dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato precisazioni ulteriori da parte delle autorità italiane, è successivamente intervenuto uno scambio di corrispondenza tra queste ultime e detta istituzione. 14 È pacifico che durante tutta la fase precontenziosa la [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sulla necessità di procedere all’esecuzione immediata ed effettiva della decisione 2008/92. Inoltre, essa ha chiesto più volte informazioni e chiarimenti ulteriori in merito ai beneficiari degli aiuti illegittimamente erogati e alle modalità di recupero di tali aiuti. Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse fornito gli elementi di prova idonei a dimostrare che aveva effettivamente eseguito detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di proporre il presente ricorso. Sul ricorso Argomenti delle parti 15 [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato, entro i termini stabiliti, i provvedimenti necessari per sopprimere gli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato comune con la decisione 2008/92 e per recuperare i medesimi presso le imprese beneficiarie. 16 A tal proposito la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 5 della decisione 2008/92 prevedeva che la Repubblica italiana doveva informarla, entro due mesi dalla notificazione di tale decisione, in merito alle misure adottate per conformarsi alla medesima. A suo avviso, poiché tale termine ultimo non è stato prorogato nella successiva corrispondenza con le autorità italiane e la decisione 2008/92 è stata notificata l’11 luglio 2007, il termine entro cui tale Stato membro avrebbe dovuto eseguire detta decisione e adempiere ai suoi obblighi era l’11 settembre 2007. Infatti, con lettera del 5 novembre 2007, alla Repubblica italiana veniva ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva ricorrere alla Corte a titolo dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, circostanza che proverebbe che essa considerava che il termine di esecuzione di detta decisione fosse già stato superato. 17 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo una costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione di cui trattasi. 18 Orbene, la Repubblica italiana non avrebbe mai invocato l’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione 2008/92, ma si sarebbe limitata a dedurre difficoltà di ordine pratico che avrebbero impedito, sino alla data di proposizione del presente ricorso, il recupero di qualsivoglia aiuto concesso ai sensi del regime originario, quali il cambiamento dell’ente amministrativo deputato ad effettuare il recupero o le procedure contenziose iniziate da taluni beneficiari. 19 Di conseguenza, secondo la [OSCURATO:PERSONA], è giocoforza constatare nella fattispecie che, quasi quattro anni dopo l’adozione della decisione 2008/92, le autorità italiane devono ancora recuperare gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato comune erogati, aumentati degli interessi. Sarebbe dunque manifesto che le procedure nazionali applicate non hanno permesso un recupero «immediato ed effettivo» di detti aiuti e che, di conseguenza, la Repubblica italiana non ha rispettato gli obblighi ad essa incombenti in virtù di detta decisione. 20 Per quanto riguarda l’argomento vertente sulla violazione dell’obbligo di informazione della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima sostiene che nessuna delle informazioni richieste è stata trasmessa dalla Repubblica italiana entro il termine di due mesi previsto dall’articolo 5 della decisione 2008/92. Pertanto detto Stato membro avrebbe informato la [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta del fatto che le procedure di recupero erano state avviate solo con lettera del 30 maggio 2011. 21 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che, alla data di proposizione del presente ricorso, la Repubblica italiana non l’aveva informata che la procedura di recupero era stata completata. 22 Nel suo controricorso, la Repubblica italiana si rimette alla saggezza della Corte per quanto riguarda il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa chiede tuttavia alla Corte di «dichiarare, in ogni caso, non dovuto il recupero quanto meno in relazione alle somme percepite dalla [OSCURATO:PERSONA], dall’Ancora di Venere e dalla [OSCURATO:PERSONA]». 23 Detto Stato membro riconosce di non essere in grado di contestare il fondamento del ricorso, dimostrando di aver proceduto all’integrale recupero degli aiuti di cui trattasi. Tuttavia, esso intende circoscrivere il contenuto del suo obbligo tenuto conto della situazione particolare delle tre imprese beneficiarie soprammenzionate. 24 Per quanto riguarda, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana intende dimostrare che l’aiuto erogato a detta impresa di trasporto marittimo non ha inciso sugli scambi intracomunitari. Infatti, quest’ultima si limiterebbe a svolgere un’attività di piccolo cabotaggio lungo il litorale nazionale e una tale attività presenterebbe un carattere esclusivamente locale. Pertanto, secondo detto Stato membro, occorre escludere dall’importo complessivo da recuperare l’importo dell’aiuto erogato alla [OSCURATO:PERSONA]. 25 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’Ancora di Venere, la Repubblica italiana sostiene che la quota degli aiuti originariamente concessi a detta impresa deve essere esclusa dagli importi da recuperare in quanto compresa nei limiti quantitativi dell’aiuto de minimis, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli [87 CE] e [88 CE] agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379, pag. 5). 26 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA], detto Stato membro fa valere che quest’ultima è stata dichiarata fallita nel 1994, ovvero 13 anni prima dell’adozione della decisione 2008/92 che ha ordinato il recupero. A tal proposito, la Repubblica italiana riconosce di non aver formalmente chiesto l’insinuazione degli aiuti recuperabili al passivo fallimentare. Tuttavia, essa precisa che detta insinuazione non avrebbe avuto, ad ogni modo, alcuna incidenza sulle effettive possibilità di recupero, poiché l’attivo di detta impresa non era sufficiente a soddisfare, se non in minima parte, i creditori privilegiati. Inoltre, detto Stato membro si interroga sull’interesse reale di una tale insinuazione, in quanto non si pone alcuna esigenza di ripristino delle condizioni di concorrenza per quanto riguarda un’impresa in stato di insolvenza e sottoposta ad una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione del suo patrimonio. 27 Nella sua replica, la [OSCURATO:PERSONA] mantiene le proprie conclusioni iniziali. A suo avviso, non emerge dagli atti che detto Stato membro abbia invocato l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione 2008/92, e nemmeno che esso abbia chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di modificare detta decisione per consentirle di superare le difficoltà connesse all’attuazione effettiva ed immediata della medesima. 28 [OSCURATO:PERSONA] ricorda anche che la presente causa riguarda unicamente l’inadempimento della Repubblica italiana, ovvero la questione se quest’ultima abbia preso, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a sopprimere il regime di aiuti di Stato giudicato illegittimo e incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/92, e non tratta dell’individuazione dei singoli beneficiari di detto regime né della determinazione delle somme che sono tenuti a restituire. Poiché detta decisione riguarda un regime di aiuti e non gli aiuti individuali concessi ai sensi del regime, spetterebbe allo Stato membro interessato effettuare tali determinazioni, in cooperazione con la [OSCURATO:PERSONA]. Ogni eventuale contenzioso riguardante queste ultime rimarrebbe nella competenza del giudice nazionale, che potrebbe rivolgere alla Corte le questioni pregiudiziali che reputi necessarie. Pertanto, non spetterebbe alla Corte dichiarare che, nella fattispecie, gli aiuti versati a imprese particolari, quali la [OSCURATO:PERSONA], l’Ancora di Venere e la [OSCURATO:PERSONA], non devono essere restituiti. 29 [OSCURATO:PERSONA] considera che, indipendentemente dalla posizione definitiva che essa assumerà in relazione alle imprese che, secondo l’Italia, dovrebbero essere escluse dalla procedura di recupero, resta comunque il fatto che l’Italia non ha correttamente eseguito la decisione 2008/92 e che detto Stato non ha sostenuto, inoltre, che tutti i beneficiari dovrebbero essere esclusi da detto recupero. 30 Nella sua controreplica, la Repubblica italiana mantiene le proprie conclusioni iniziali. Essa precisa che, essendo incontestato che il regime di aiuti di cui trattasi ha interessato unicamente sette imprese, la Corte conserva il potere di stabilire in quale misura il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] sia fondato e, pertanto, di dichiarare l’eventuale inadempimento di detto Stato membro per quanto riguarda i soli casi in cui non è stata dimostrata l’inesistenza dell’obbligo di recupero o l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione 2008/92. Ove la Corte dovesse effettivamente constatare l’inadempimento di detto Stato membro, sarebbe inoltre utile circoscrivere la portata dell’obbligo di esecuzione della sua sentenza. 31 Infatti, un ricorso per inadempimento proposto dinanzi alla Corte non dovrebbe necessariamente concludersi con una sentenza di accoglimento o di rigetto integrale di detto ricorso, ma potrebbe anche concludersi con una decisione che dichiari il medesimo parzialmente fondato. Giudizio della Corte 32 Conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegittimità (sentenze del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑331/09, Racc. pag. I‑2933, punto 54, nonché del 28 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑471/09 P a C‑473/09 P, punto 100). Di conseguenza, lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione (v., segnatamente, sentenze del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna, C‑404/00, Racc. pag. I‑6695, punto 21, e [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, cit., punto 55). 33 Il recupero deve effettuarsi senza indugio e conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. L’applicazione delle procedure nazionali è subordinata alla condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA], condizione che rispecchia gli obblighi derivanti dal principio di effettività sancito dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze del 14 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, C‑419/06, punti 58 e 59, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, cit., punto 59). 34 Lo Stato membro deve giungere ad un effettivo recupero delle somme dovute (v. sentenza del 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Francia, C‑232/05, Racc. pag. I‑10071, punto 42). Un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare quanto prescritto dal Trattato (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Grecia, cit., punti 38 e 61, nonché del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑304/09, Racc. pag. I‑13903, punto 32). 35 Nella fattispecie, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2008/92, la Repubblica italiana era tenuta a procedere senza indugio al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi presso i beneficiari. Orbene, non è contestata la circostanza che, diversi anni dopo la notifica alla Repubblica italiana di detta decisione, avvenuta l’11 luglio 2007, nessuno degli aiuti illegittimamente versati era ancora stato recuperato da detto Stato membro. Parimenti, è pacifico che i primi atti concreti diretti al recupero di detti aiuti sono stati adottati solo nel luglio del 2009 e che le ingiunzioni di pagamento afferenti ai medesimi sono state emesse solo nel novembre 2010. Una tale situazione è manifestamente incompatibile con l’obbligo di detto Stato di pervenire ad un recupero effettivo delle somme illegittimamente percepite. 36 Occorre peraltro rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, è quello dell’impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione che ne ordina il recupero (v., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 35, e del 6 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑302/09, punto 40). 37 La Corte ha già statuito a tal proposito che la condizione relativa alla sussistenza di un’impossibilità assoluta di esecuzione non è soddisfatta quando lo Stato membro convenuto si limita a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’esecuzione della decisione interessata, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l’aiuto e senza proporre alla [OSCURATO:PERSONA] altre modalità di esecuzione della predetta decisione che avrebbero consentito di superare tali difficoltà (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, cit., punto 70, nonché del 5 maggio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑305/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). 38 Occorre aggiungere che la Corte ha altresì dichiarato che uno Stato membro il quale, in occasione dell’esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste e imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla [OSCURATO:PERSONA], deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest’ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione di cui trattasi. In tal caso, in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni dell’Unione europea doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, lo Stato membro e la [OSCURATO:PERSONA] devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato e, in particolare, di quelle relative agli aiuti (sentenza del 22 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 39 A tal riguardo, occorre innanzitutto sottolineare che, nei suoi contatti con la [OSCURATO:PERSONA], nonché nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte, la Repubblica italiana non ha fatto valere alcuna impossibilità assoluta di esecuzione della decisione 2008/92. Invero, detto Stato membro si è limitato a portare a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l’attuazione di detta decisione. Non emerge inoltre dagli atti che la Repubblica italiana abbia chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di modificare detta decisione per permetterle di superare tali difficoltà. 40 Per quanto riguarda poi l’argomento della Repubblica italiana tratto dalla situazione specifica di talune imprese beneficiarie, occorre ricordare che la decisione 2008/92 riguarda il regime di aiuti in quanto tale e spettava a detto Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata da un’operazione di recupero (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, cit., punto 52, nonché del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 63, 64 e 121). 41 Occorre constatare a tal proposito, che solo successivamente alla presentazione del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana le ha comunicato le informazioni ritenute idonee a dimostrare il carattere non recuperabile degli aiuti concessi alla [OSCURATO:PERSONA] e all’Ancora di Venere, sebbene, come è stato ricordato al punto 35 della presente sentenza, la decisione 2008/92 fosse stata notificata alla Repubblica italiana l’11 luglio 2007. 42 Infine, per quanto riguarda l’argomento della Repubblica italiana relativo all’impossibilità di recuperare gli aiuti erogati alla [OSCURATO:PERSONA] a causa dello stato di cessazione dell’attività di quest’ultima, secondo una giurisprudenza costante la circostanza che le imprese beneficiarie siano in difficoltà o fallite non incide sull’obbligo di recupero dell’aiuto in quanto lo Stato membro è tenuto, eventualmente, a provocare la liquidazione della società (v., segnatamente, sentenze del 15 gennaio 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio, 52/84, Racc. pag. 89, punto 14, nonché dell’8 maggio 2003, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], C‑328/99 e C‑399/00, Racc. pag. I‑4035, punto 69), a fare insinuare il suo credito al passivo dell’impresa (v., segnatamente, sentenze del 21 marzo 1990, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], detta «Tubemeuse», C‑142/87, Racc. pag. I‑959, punti 61‑64, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 85, nonché del 14 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑331/09, Racc. pag. I‑2933, punto 60) o di adottare qualsiasi altra misura che consenta il rimborso dell’aiuto (sentenza del 6 dicembre 2007, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑280/05, punto 28). 43 Nella fattispecie è pacifico che, come riconosce la Repubblica italiana nel suo controricorso, l’insinuazione del debito corrispondente all’importo dell’aiuto da recuperare al passivo della [OSCURATO:PERSONA], società in stato di liquidazione, non è stata effettuata dalle autorità competenti, in quanto tale Stato membro si è limitato a rilevare in proposito che una tale insinuazione non avrebbe, ad ogni modo, alcuna incidenza sulle effettive possibilità di recupero, poiché l’attivo della società non sarebbe sufficiente a rimborsare i creditori privilegiati e, pertanto, sarebbe escluso che le autorità italiane possano vedersi attribuire una quota dell’attivo nell’ambito dell’operazione di liquidazione. 44 Da quanto sopra affermato risulta che il presente ricorso è fondato nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] addebita alla Repubblica italiana di non aver adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione 2008/92. 45 Peraltro, è pacifico che, nel termine di due mesi di cui all’articolo 5 della decisione 2008/92, la Repubblica italiana non aveva comunicato alcuna informazione alla [OSCURATO:PERSONA] quanto alle misure adottate per conformarsi a tale decisione. 46 Di conseguenza, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 2008/92, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 5 della predetta decisione. Sulle spese 47 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, entro i termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari l’aiuto di Stato dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dall’articolo 1 della decisione 2008/92/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 10 luglio 2007, relativa ad un regime di aiuti di Stato dell’Italia a favore del settore della navigazione in [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 5 della predetta decisione. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. Firme * Lingua processuale: l’italiano.