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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35601/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4227-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5440/20/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 04227 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg n. 4227/2020 Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di variazione docfa, relativamente ad un fabbricato adibito a pensilina di parcheggio dotato di copertura fotovoltaica ad uso esclusivo della stazione autostradale, ha annullato il giudizio di primo grado con rimessione alla Commissione provinciale di Caserta affinché sia assicurata l'integrazione del contraddittorio.

La CTR eccependo d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ha statuito che "nel caso di controversie riguardanti operazioni catastali di qualunque tipo, sia configurabile un litisconsorzio necessario, posto che le caratteristiche e/o la natura dell'immobile vanno definite in presenza non solo del concessionario (attuale gestore del cespite), ma anche dell'Ente concedente".

Concludendo che "nella specie, sta di fatto che parte del giudizio è stata solo Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., per aver preso l'iniziativa dell'accatastamento dell'impugnativa dell'avviso di accertamento, ma non il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (subentrato nella qualità di Ente concedente)".

L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

La ricorrente deposita memoria, richiamando sentenza favorevole della CTR per altra annualità.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c., e dell'art. 823, comma 2, c.c., per aver la CTR sollevato d'ufficio la questione preliminare della mancata integrazione del contraddittorio di un litisconsorte necessario non essendo il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture né parte del processo, né litisconsorte necessario.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 10, 14 e 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la CTR ha disposto l'integrazione del contradditorio in assenza dei presupposti di legge.

Rilevato che: Non vi è evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c.

P.Q.M Rinvia la causa alla pubblica udienza dinanzi alla sezione qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4227-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5440/20/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 19/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04227 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Rg n. 4227/2020 Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di variazione docfa, relativamente ad un fabbricato adibito a pensilina di parcheggio dotato di copertura fotovoltaica ad uso esclusivo della stazione autostradale, ha annullato il giudizio di primo grado con rimessione alla Commissione provinciale di Caserta affinché sia assicurata l'integrazione del contraddittorio. La CTR eccependo d'ufficio la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, ha statuito che "nel caso di controversie riguardanti operazioni catastali di qualunque tipo, sia configurabile un litisconsorzio necessario, posto che le caratteristiche e/o la natura dell'immobile vanno definite in presenza non solo del concessionario (attuale gestore del cespite), ma anche dell'Ente concedente". Concludendo che "nella specie, sta di fatto che parte del giudizio è stata solo Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., per aver preso l'iniziativa dell'accatastamento dell'impugnativa dell'avviso di accertamento, ma non il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (subentrato nella qualità di Ente concedente)". L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita memoria, richiamando sentenza favorevole della CTR per altra annualità. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, dell'art. 100 c.p.c., e dell'art. 823, comma 2, c.c., per aver la CTR sollevato d'ufficio la questione preliminare della mancata integrazione del contraddittorio di un litisconsorte necessario non essendo il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture né parte del processo, né litisconsorte necessario. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 10, 14 e 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui la CTR ha disposto l'integrazione del contradditorio in assenza dei presupposti di legge. Rilevato che: Non vi è evidenza decisoria; visto l'art. 375 c.p.c. P.Q.M Rinvia la causa alla pubblica udienza dinanzi alla sezione qu
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