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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21191/2026

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ato e difeso, nel presente procedimento, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65R15 C352H) edelettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ([OSCURATO:PERSONA]:01983040385), I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: 80078750587) e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]:03897880369);-intimati-udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio,dinanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, la società Star ItaliaS.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), la società [OSCURATO:SOCIETA]. e l’I.N.P.S.,Numero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026spiegando le seguenti domande: «condannare la [OSCURATO:SOCIETA](03897880369) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di € 47.231,26 e/o di quella somma maggiore e o minore che saràmeglio accertata, per le provvigioni maturate e non corrisposte, oltreinteressi e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze al soddisfo;- condannare la [OSCURATO:SOCIETA] (03897880369) al pagamento in favore diMassimiliano Morelli della somma di € 2.569,59 e/o di quella sommamaggiore e o minore che sarà meglio accertata per l’indennità dicessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. - condannare la [OSCURATO:SOCIETA](03897880369) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di € 2.569,59 e/o di quella somma maggiore e o minore che saràmeglio accertata per l’indennità suppletiva di clientela, oltre interessi erivalutazione come per legge; - condannare [OSCURATO:PERSONA] (01983040385)al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 16.682,49e/o di quella somma maggiore e o minore che sarà meglio accertata a titolodi compensi (provvigioni, bonus e compensi gestione rete) maturati e noncorrisposti, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalle singolescadenze al soddisfo; - condannare la [OSCURATO:SOCIETA] (01983040385) alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 500,48 e/odi quella somma maggiore e o minore che sarà meglio accertata perl’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ.; - condannarela [OSCURATO:SOCIETA] (01983040385) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di € 500,48 e/o di quella somma maggiore e o minore chesarà meglio accertata per l’indennità suppletiva di clientela, oltre interessie rivalutazione come per legge; -previo accertamento incidenter tantum inordine al rapporto tra le due resistenti, quali società controllante econtrollata, condannare, in caso di inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA](03897880369) agli obblighi scaturenti dall’emananda sentenza, la StarItalia (01983040385) a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] 67R16 C352K) quanto dovutogli dalla società controllata; -condannare le resistenti al pagamento in favore dell’INPS delle ritenuteprevidenziali non versate ed in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA] per la sommaNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026complessiva di € 3.953,19 e/o di quella somma maggiore e o minore chesarà meglio accertata, oltre interessi e sanzioni di legge. la [OSCURATO:SOCIETA] spaper la somma complessiva di € 828,00 e/o di quella somma maggiore e ominore che sarà meglio accertata, oltre interessi e sanzioni di legge.condannare le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle e spese edei compensi legali oltre accessori.».A sostegno delle domande, [OSCURATO:PERSONA] allegò, tra l’altro (e perquanto rileva in questa sede), di aver svolto per le due società l’attività diincaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione.Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, tutti i convenuti sicostituirono e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), inparticolare, eccepì l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale diindividuava la competenza in quell’ufficio giudiziario e che l’attività svoltadal Morelli era quella di procacciamento di affari.Con ordinanza del 6 giugno 2025, il Giudice del Lavoro del Tribunale diCatanzaro declinò la propria competenza a favore del Tribunale ordinariodi Ferrara, tenuto conto della qualifica in “procacciamento d’affari” delrapporto sopra indicato e dell’art. 18.1 del contratto sottoscritto tra le partiche indicava tale foro per le eventuali controversie.2.- Riassunta la causa dall’attore, il Tribunale di Ferrara ha sollevatoregolamento di competenza d’ufficio.In particolare, ha osservato che: - la competenza deve esseredeterminata sulla base della prospettazione della domanda giudiziale,senza che assumano rilievo le deduzioni del convenuto, salvo il limite diuna prospettazione artificiosa e preordinata allo spostamento dicompetenza; - la narrazione dei fatti esposta dall’attore era apparsa linearee riscontrata da numerosa documentazione e che quindi era corretta laproposizione della domanda giudiziale dinanzi al Giudice del Lavoro delTribunale di Catanzaro; - l’attore mai aveva ha allegato di svolgere attivitàdi procacciamento d’affari, tantomeno occasionale, ma aveva sempredefinito la propria collaborazione come «incarico di vendita diretta aNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026domicilio» e la sua attività come quella di «agente di vendita a domicilio»ravvisando, quindi, nel rapporto intercorso un rapporto di agenzia.3.- [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con memoria ex art. 47, comma5, c.p.c..La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la società [OSCURATO:SOCIETA]. e l’I.N.P.S.sono rimasti intimati.Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, chiedendo accogliersiil regolamento, con conseguente declaratoria di competenza in favore delTribunale di Catanzaro, quale giudice del lavoro.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il regolamento di competenza d’ufficio è fondato e meritaaccoglimento.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, la controversiarelativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nellaquale non vi sia accordo tra le parti in merito alla natura autonoma osubordinata, alla sua esatta qualificazione come rapporto di agenzia o diprocacciamento di affari e, quindi, all'individuazione del giudicecompetente, deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro,in quanto le suddette questioni relative alla qualificazione del rapporto,così come le questioni attinenti alla mancata iscrizione del lavoratorenell'albo degli agenti, riguardando il merito della controversia, nonrilevano ai fini processuali (Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 12188 del20 maggio 2013).Del resto, costituisce principio consolidato quello secondo cui ilcollegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alcontenuto della domanda ex art. 10 c.p.c., cosicché i criteri di applicazionedelle norme in materia vanno desunti indipendentemente dalla fondatezzadella domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazionisollevate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da essosviluppate, dovendosi separare le questioni concernenti il merito dellacausa, da quelle relative alla competenza (cfr., in tal senso, Cass. civ.,Sez. 6-2, ordinanza n. 18236 del 2 settembre 2020).

Unico limite allaNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026rilevanza dei fatti allegati dall’attore, ai fini della determinazione dellacompetenza, risiede nella eventuale loro prospettazione artificiosa,finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge(Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 36835 del 2022).Ne deriva che, ove il convenuto contesti la qualificazione del rapportogiuridico dedotto in giudizio dall’attore (ad esempio, sostenendo la naturasubordinata o autonoma di un rapporto di lavoro), tale accertamentospetta al giudice del merito e non incide, in modo alcuno, sulla competenzadeterminata in base alla domanda originaria.In proposito, come ricordato dal P.M., la giurisprudenza di questaCorte di legittimità ha altresì ha affermato che «qualora l'attore chieda ilriconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previaallegazione di specifici fatti relativi ad un determinato rapporto giuridico,competente a decidere la controversia - sulla base di tale "petitum"sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto,anche se il convenuto, in base alla contestazione dell'esistenza di queldeterminato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debbaessere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazionedell'attore non risulti in modo evidente pretestuosa ed artificiosamenteallegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e delgiudice» (Cass. civ., Sez.

L, sentenza n. 12094 del 13 giugno 2016).2.- Nella specie, costituisce circostanza pacifica il fatto che l’attore haallegato di svolgere nei confronti delle convenute società [OSCURATO:PERSONA] GroupS.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. la sua attività dicommercializzazione a mezzo della «vendita diretta a domicilio»,disciplinata con l. n. 173 del 2005.L'art. 3 della l. n. 173 del 2005 (rubricato «Attività di incaricato allavendita diretta a domicilio») stabilisce che: «1.

L'attività di incaricato allavendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, èsoggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cuiall'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articoloNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/20265, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

2. L'attività di incaricatoalla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essereesercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto diagenzia.

3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senzavincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità distipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività inmaniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale,purché incaricati da una o più imprese.

4. La natura dell'attività di cui alcomma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un redditoannuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.» Dunque,alla stregua di tale norma, l’attività di incaricato alla vendita diretta adomicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in formaabituale o in forma occasionale o anche, come terza ipotesi, come oggettodi una obbligazione assunta con contratto di agenzia.L’attore ha altresì chiarito che l’attività, da lui svolta senza vincolo disubordinazione, è consistita, per entrambe le società convenute, nellaraccolta di ordinativi a domicilio per il servizio di ristrutturazione dibagni/trasformazione vasca in doccia, con installazione di prodotti adesclusivo marchio [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e che ilcontratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. prevedeva anche il compito di segnalarenuovi venditori, affiancarli, e coordinarne la rete.

Inoltre, ha allegato diessere residente in Soverato (CZ) e di avere svolto gli incarichi conferitigliin Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e dal febbraio 2022 anche inSicilia, concludendo diversi di contratti di vendita di beni e servizi concontestuale installazione di prodotti ad esclusivo marchio [OSCURATO:SOCIETA].(ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).Trattandosi, pertanto (e come, del resto, già chiarito dal giudicerimettente), di prestazioni di natura esclusivamente personale, svoltesenza vincolo di subordinazione, il coordinamento con le società già sopramenzionate e la continuità nel tempo dell’opera prestata dall’attore,valevole a permettere l’avvenuta maturazione, in favore del medesimo, diun ammontare complessivo di provvigioni di valore indubbiamenteNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026elevato, rappresenta senz’altro allegazione valevole a configurare unrapporto rientrante nel paradigma dell’art. 409, n. 3), c.p.c..Né, del resto, può assumere rilevanza alcuna la clausola derogatoriadella competenza invocata dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 18 delcontratto concluso con l’attore), in ragione della sua nullità, sancita, comenoto, dall’ultimo comma dell’art. 413 c.p.c..3.- Ne deriva, pertanto, che, in ragione della residenza dell’attore[Soverato (CZ)], dev’essere accolto il regolamento di competenza d’ufficioe dichiarata la competenza in favore del Tribunale di Catanzaro, qualegiudice del lavoro, dinanzi al quale vanno rimesse le parti (anche ai finidella regolamentazione delle spese del presente procedimento), contermine di legge per la riassunzione del giudizio.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazionedichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dellavoro, dinanzi al quale rimette le parti, anche ai fini dellaregolamentazione delle spese del presente procedimento; fissa, per lariassunzione, il termine di tre mesi dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 14 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato e difeso, nel presente procedimento, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 65R15 C352H) edelettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. di quest’ultimo;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ([OSCURATO:PERSONA]:01983040385), I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: 80078750587) e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA]:03897880369);-intimati-udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 14maggio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio,dinanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione lavoro, la società Star ItaliaS.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), la società [OSCURATO:SOCIETA]. e l’I.N.P.S.,Numero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026spiegando le seguenti domande: «condannare la [OSCURATO:SOCIETA](03897880369) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di € 47.231,26 e/o di quella somma maggiore e o minore che saràmeglio accertata, per le provvigioni maturate e non corrisposte, oltreinteressi e rivalutazione come per legge dalle singole scadenze al soddisfo;- condannare la [OSCURATO:SOCIETA] (03897880369) al pagamento in favore diMassimiliano Morelli della somma di € 2.569,59 e/o di quella sommamaggiore e o minore che sarà meglio accertata per l’indennità dicessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ. - condannare la [OSCURATO:SOCIETA](03897880369) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dellasomma di € 2.569,59 e/o di quella somma maggiore e o minore che saràmeglio accertata per l’indennità suppletiva di clientela, oltre interessi erivalutazione come per legge; - condannare [OSCURATO:PERSONA] (01983040385)al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 16.682,49e/o di quella somma maggiore e o minore che sarà meglio accertata a titolodi compensi (provvigioni, bonus e compensi gestione rete) maturati e noncorrisposti, oltre interessi e rivalutazione come per legge dalle singolescadenze al soddisfo; - condannare la [OSCURATO:SOCIETA] (01983040385) alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 500,48 e/odi quella somma maggiore e o minore che sarà meglio accertata perl’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod. civ.; - condannarela [OSCURATO:SOCIETA] (01983040385) al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] somma di € 500,48 e/o di quella somma maggiore e o minore chesarà meglio accertata per l’indennità suppletiva di clientela, oltre interessie rivalutazione come per legge; -previo accertamento incidenter tantum inordine al rapporto tra le due resistenti, quali società controllante econtrollata, condannare, in caso di inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA](03897880369) agli obblighi scaturenti dall’emananda sentenza, la StarItalia (01983040385) a corrispondere in favore di [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] 67R16 C352K) quanto dovutogli dalla società controllata; -condannare le resistenti al pagamento in favore dell’INPS delle ritenuteprevidenziali non versate ed in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA] per la sommaNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026complessiva di € 3.953,19 e/o di quella somma maggiore e o minore chesarà meglio accertata, oltre interessi e sanzioni di legge. la [OSCURATO:SOCIETA] spaper la somma complessiva di € 828,00 e/o di quella somma maggiore e ominore che sarà meglio accertata, oltre interessi e sanzioni di legge.condannare le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle e spese edei compensi legali oltre accessori.».A sostegno delle domande, [OSCURATO:PERSONA] allegò, tra l’altro (e perquanto rileva in questa sede), di aver svolto per le due società l’attività diincaricato alla vendita a domicilio senza vincolo di subordinazione.Nel giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro, tutti i convenuti sicostituirono e la società [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), inparticolare, eccepì l’incompetenza per territorio in favore del Tribunale diindividuava la competenza in quell’ufficio giudiziario e che l’attività svoltadal Morelli era quella di procacciamento di affari.Con ordinanza del 6 giugno 2025, il Giudice del Lavoro del Tribunale diCatanzaro declinò la propria competenza a favore del Tribunale ordinariodi Ferrara, tenuto conto della qualifica in “procacciamento d’affari” delrapporto sopra indicato e dell’art. 18.1 del contratto sottoscritto tra le partiche indicava tale foro per le eventuali controversie.2.- Riassunta la causa dall’attore, il Tribunale di Ferrara ha sollevatoregolamento di competenza d’ufficio.In particolare, ha osservato che: - la competenza deve esseredeterminata sulla base della prospettazione della domanda giudiziale,senza che assumano rilievo le deduzioni del convenuto, salvo il limite diuna prospettazione artificiosa e preordinata allo spostamento dicompetenza; - la narrazione dei fatti esposta dall’attore era apparsa linearee riscontrata da numerosa documentazione e che quindi era corretta laproposizione della domanda giudiziale dinanzi al Giudice del Lavoro delTribunale di Catanzaro; - l’attore mai aveva ha allegato di svolgere attivitàdi procacciamento d’affari, tantomeno occasionale, ma aveva sempredefinito la propria collaborazione come «incarico di vendita diretta aNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026domicilio» e la sua attività come quella di «agente di vendita a domicilio»ravvisando, quindi, nel rapporto intercorso un rapporto di agenzia.3.- [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con memoria ex art. 47, comma5, c.p.c..La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la società [OSCURATO:SOCIETA]. e l’I.N.P.S.sono rimasti intimati.Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, chiedendo accogliersiil regolamento, con conseguente declaratoria di competenza in favore delTribunale di Catanzaro, quale giudice del lavoro.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il regolamento di competenza d’ufficio è fondato e meritaaccoglimento.Ed invero, come chiarito da questa Corte regolatrice, la controversiarelativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nellaquale non vi sia accordo tra le parti in merito alla natura autonoma osubordinata, alla sua esatta qualificazione come rapporto di agenzia o diprocacciamento di affari e, quindi, all'individuazione del giudicecompetente, deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro,in quanto le suddette questioni relative alla qualificazione del rapporto,così come le questioni attinenti alla mancata iscrizione del lavoratorenell'albo degli agenti, riguardando il merito della controversia, nonrilevano ai fini processuali (Cass. civ., Sez. 6-3, ordinanza n. 12188 del20 maggio 2013).Del resto, costituisce principio consolidato quello secondo cui ilcollegamento tra il giudice e la controversia si determina in base alcontenuto della domanda ex art. 10 c.p.c., cosicché i criteri di applicazionedelle norme in materia vanno desunti indipendentemente dalla fondatezzadella domanda, senza che abbiano, a tal fine, rilevanza le contestazionisollevate dal convenuto e le diverse prospettazioni dei fatti da essosviluppate, dovendosi separare le questioni concernenti il merito dellacausa, da quelle relative alla competenza (cfr., in tal senso, Cass. civ.,Sez. 6-2, ordinanza n. 18236 del 2 settembre 2020). Unico limite allaNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026rilevanza dei fatti allegati dall’attore, ai fini della determinazione dellacompetenza, risiede nella eventuale loro prospettazione artificiosa,finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge(Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 36835 del 2022).Ne deriva che, ove il convenuto contesti la qualificazione del rapportogiuridico dedotto in giudizio dall’attore (ad esempio, sostenendo la naturasubordinata o autonoma di un rapporto di lavoro), tale accertamentospetta al giudice del merito e non incide, in modo alcuno, sulla competenzadeterminata in base alla domanda originaria.In proposito, come ricordato dal P.M., la giurisprudenza di questaCorte di legittimità ha altresì ha affermato che «qualora l'attore chieda ilriconoscimento di un diritto che assume essere stato violato, previaallegazione di specifici fatti relativi ad un determinato rapporto giuridico,competente a decidere la controversia - sulla base di tale "petitum"sostanziale - è il giudice indicato dalla legge in relazione a tale rapporto,anche se il convenuto, in base alla contestazione dell'esistenza di queldeterminato fatto, eccepisca che al rapporto intercorso tra le parti debbaessere assegnata una natura diversa, salvo che la prospettazionedell'attore non risulti in modo evidente pretestuosa ed artificiosamenteallegata proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e delgiudice» (Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 12094 del 13 giugno 2016).2.- Nella specie, costituisce circostanza pacifica il fatto che l’attore haallegato di svolgere nei confronti delle convenute società [OSCURATO:PERSONA] GroupS.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:SOCIETA]. la sua attività dicommercializzazione a mezzo della «vendita diretta a domicilio»,disciplinata con l. n. 173 del 2005.L'art. 3 della l. n. 173 del 2005 (rubricato «Attività di incaricato allavendita diretta a domicilio») stabilisce che: «1. L'attività di incaricato allavendita diretta a domicilio, con o senza vincolo di subordinazione, èsoggetta all'obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cuiall'articolo 19, commi 5 e 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,e può essere svolta da chi risulti in possesso dei requisiti di cui all'articoloNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/20265, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 2. L'attività di incaricatoalla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essereesercitata come oggetto di una obbligazione assunta con contratto diagenzia. 3. L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senzavincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità distipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività inmaniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale,purché incaricati da una o più imprese. 4. La natura dell'attività di cui alcomma 3 è di carattere occasionale sino al conseguimento di un redditoannuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro.» Dunque,alla stregua di tale norma, l’attività di incaricato alla vendita diretta adomicilio senza vincolo di subordinazione può essere esercitata in formaabituale o in forma occasionale o anche, come terza ipotesi, come oggettodi una obbligazione assunta con contratto di agenzia.L’attore ha altresì chiarito che l’attività, da lui svolta senza vincolo disubordinazione, è consistita, per entrambe le società convenute, nellaraccolta di ordinativi a domicilio per il servizio di ristrutturazione dibagni/trasformazione vasca in doccia, con installazione di prodotti adesclusivo marchio [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) e che ilcontratto con la [OSCURATO:SOCIETA]. prevedeva anche il compito di segnalarenuovi venditori, affiancarli, e coordinarne la rete. Inoltre, ha allegato diessere residente in Soverato (CZ) e di avere svolto gli incarichi conferitigliin Calabria, Basilicata, Puglia, Campania e dal febbraio 2022 anche inSicilia, concludendo diversi di contratti di vendita di beni e servizi concontestuale installazione di prodotti ad esclusivo marchio [OSCURATO:SOCIETA].(ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.).Trattandosi, pertanto (e come, del resto, già chiarito dal giudicerimettente), di prestazioni di natura esclusivamente personale, svoltesenza vincolo di subordinazione, il coordinamento con le società già sopramenzionate e la continuità nel tempo dell’opera prestata dall’attore,valevole a permettere l’avvenuta maturazione, in favore del medesimo, diun ammontare complessivo di provvigioni di valore indubbiamenteNumero registro generale 3774/2026Numero sezionale 1324/2026Numero di raccolta generale 21191/2026Data pubblicazione 22/06/2026elevato, rappresenta senz’altro allegazione valevole a configurare unrapporto rientrante nel paradigma dell’art. 409, n. 3), c.p.c..Né, del resto, può assumere rilevanza alcuna la clausola derogatoriadella competenza invocata dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. (art. 18 delcontratto concluso con l’attore), in ragione della sua nullità, sancita, comenoto, dall’ultimo comma dell’art. 413 c.p.c..3.- Ne deriva, pertanto, che, in ragione della residenza dell’attore[Soverato (CZ)], dev’essere accolto il regolamento di competenza d’ufficioe dichiarata la competenza in favore del Tribunale di Catanzaro, qualegiudice del lavoro, dinanzi al quale vanno rimesse le parti (anche ai finidella regolamentazione delle spese del presente procedimento), contermine di legge per la riassunzione del giudizio. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazionedichiara la competenza del Tribunale di Catanzaro, quale giudice dellavoro, dinanzi al quale rimette le parti, anche ai fini dellaregolamentazione delle spese del presente procedimento; fissa, per lariassunzione, il termine di tre mesi dalla comunicazione della presenteordinanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 14 maggio 2026.Il Presidente
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