Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05973/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6363/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (SS) , rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA SARDEGNA n.527/2023, depositata il 22/8/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Respinte, dal Comune di [OSCURATO:PERSONA](SS), le istanze presentate per il rimborso della TARSU asseritamente versata in eccedenza con riguardo alle annualità dal 2009 al 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato tali provvedimenti innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] competente, deducendo, per un verso, di aver erroneamente indicato nella denuncia TARSU presentata nel 2008 anche la superficie di aree dove si formano rifiuti speciali esenti ai sensi dell’art. 62, comma 3, d. lgs. n. 507/1993 e del regolamento comunale TARSU ( artt. 3, comma 3, e 8), e, per altro verso, che dovessero escludersi dalla tassazione le aree destinate a parcheggio, pur erroneamente indicate in denuncia, non essendo per esse richiesto alcun corrispettivo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha accolto i ricorsi relativi alle annualità 2009, 2011, 2013, mentre li ha rigettati con riguardo alle annualità 2010 e 2012.

Con sentenza n. 527/2023, depositata il 22/8/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna ha respinto l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SS) ed accolto gli appelli della [OSCURATO:SOCIETA].

Con successiva ordinanza n. 44/2024, depositata il 23/1/2024, la medesima Corte ha corretto l’errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 527/2023, disponendo che, laddove è indicato che “la Corte rigetta l’appello proposto dal Comune e accoglie gli appelli della società”, deve intendersi “accoglie l’appello della società e rigetta gli appelli proposti dal Comune” e che, dopo le parole “ accoglie gli appelli della società”, deve aggiungersi “condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. della somma, ove già corrisposta, di euro 17.722,03”.

Avverso la sentenza (così come corretta) propone ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso.

Entrambi depositano memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col sesto motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente per ragioni di ordine logico-giuridico, si censura, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o erronea applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza.

1.1. La censura è infondata.

1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 23580/2025; n. 23577/2025; n. 7090/2022; n. 22598/2018; Sez.

Un., n.8053/2014).

1.3. Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appello dato conto delle ragioni poste alla base dell’accoglimento delle istanze di rimborso della contribuente, ritenendo che quest’ultima avesse “correttamente indicato in ricorso le aree sulle quali si formano i rifiuti speciali”, oltre ad aver “dato piena prova di avere smaltito in proprio” tali rifiuti, tramite la produzione dei “formulari rifiuti”, ed aggiungendo che le “aree scoperte non devono essere soggette a tassazione per regolamento in quanto, nel caso di specie, per il loro utilizzo –parcheggio – non viene pagato alcun corrispettivo dagli utilizzatori”.

1.4. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass. n. 22748/2025, che cita Cass. n. 13366/2016).

2. Col primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 14 regolamento comunale TARSU, nonché degli artt. 112 e 274 cod. proc. civ., per aver la CGT riconosciuto il diritto all’esenzione della TARSU per gli anni 2009, 2011, 2012 e 2013, nonostante l’omessa denuncia e/o indicazione in variazione dei presupposti per l’esenzione.

3. Col secondo motivo di ricorso, si censura, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché l’ulteriore vizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., di violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 14 regolamento comunale TARSU, nonché degli artt. 112 e 274 cod. proc. civ., per non aver la CGT considerato che la pretesa tributaria era fondata sulle denunce TARSU presentate dalla ricorrente.

4. Col terzo motivo,si espone, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 14 regolamento comunale TARSU, per aver la Corte distrettuale riconosciuto l’esenzione totale dal tributo di entrambi gli stabilimenti senza distinguere le specifiche aree da considerare esenti alla stregua di quanto denunciato e poi provato in giudizio.

5. Col quarto motivo, si denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 7, 8 e 14 regolamento comunale TARSU, laddove il giudice di appello, con riferimento all’area magazzino, ha omesso di considerare che le deroghe alla tassazione non operano in via automatica, ma vanno dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e –in ogni caso –rigorosamente provate dal contribuente.

6. Col quinto motivo, si denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 7, 8 e 14 regolamento comunale TARSU, per aver la CGT, con riferimento all’area parcheggio, omesso di considerare che le deroghe alla tassazione non operano in via automatica, ma vanno dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e – in ogni caso – rigorosamente provate dal contribuente.

7. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi.

7.1. Dalla ricostruzione dei fatti comune alle parti (v. ricorsi alla CTP, allegati al ricorso per cassazione) emerge che: -la [OSCURATO:SOCIETA]., in data 28/4/2008, ha presentato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SS) la denuncia TARSU relativa allo stabilimento di produzione sito nella zona industriale loc.

“[OSCURATO:PERSONA]Usail”, di cui era divenuta proprietaria nel 2007; - il 17/6/2008, la medesima società ha presentato la denuncia TARSU per lo stabilimento sito nella zona industriale loc.

“[OSCURATO:PERSONA]”,di cui era divenuta proprietaria nel 2004; - a seguito della nota del 6/5/2008 (prot. n. 9917), con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SS) aveva chiesto chiarimenti alla contribuente, la [OSCURATO:SOCIETA] ha integrato entrambe le denunce TARSU, in data 9/7/2008 (prot. n. 111/2008 e n. 112/2008), indicando per lo stabilimento di “[OSCURATO:PERSONA]Usail” mq. 1.628,91 di superficie tassabile e per quello in località “[OSCURATO:PERSONA]” mq. 1.321,64; - sulla base dell e superfici indicat e dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] nelle denunce del 2008, ovvero 1.322 mq (magazzini e superfici operative in quota parte, uffici, parcheggio) per lo stabilimento “[OSCURATO:PERSONA]” e 1.629 mq (magazzini e superfici operative in quota parte, uffici) per lo stabilimento “[OSCURATO:PERSONA]Usail”, la contribuente ha pagato la TARSU per le annualità dal 2009 fino al 2013; - con le istanze di rimborso, la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto di aver « indicato erroneamente quali aree tassabili, i locali destinati alla produzione, i magazzini destinati ad una fase del ciclo produttivo (deposito materie prime) e l’area parcheggio clienti per la quale non veniva chiesto un corrispettivo» e chiesto di tassare solo la superficie adibita ad ufficio, per un totale di 381 mq, di cui 116 mq per lo stabilimento “[OSCURATO:PERSONA]” e 265 mq per lo stabilimento “[OSCURATO:PERSONA]Usail”.

7.2. Ebbene, muovendo dalla esposta base fattuale, comune alle parti ed accertata dal giudice di merito, ritiene questa Corte che il tributo sia stato correttamente applicato in base alle superfici denunciate dalla contribuente, la quale, non avendo presentato alcuna dichiarazione in variazione, non ha diritto al rimborso per le annualità in esame.

7.3. L’obbligazione tributaria è, infatti, connessa all’inosservanza dell’onere di dichiarare e documentare i presupposti di una esenzione o riduzione, in base al principio per cui, in tema di TARSU (come di TARES e TARI, attesa la sostanziale e complessiva continuità normativa di natura tributaria tra queste imposte), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree escluse dalla tassazione (ad es. qualora vengano prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, che, pertanto, non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993: cfr. Cass. n. 21968/2025; n. 8595/2025).

7.4. Ciò perché, sebbene spetti all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia previsto dall’art. 70 d.lgs. n. 507/1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 14816/2025; n. 25520/2024; n. 9887/2023; n. 2623/2023; n. 19110/2022; n. 8222/2022; n. 21011/2021; n. 10634/2019; n. 21250/2017, cit.; n. 17622/2016; n. 16858/2014; n. 11351/2012; n. 3756/2012; n. 775/2011; n. 17599/2009; n. 13086/2006; n. 17703/2004).

7.5. Il dato normativo è chiaro ed univoco in tal senso.

7.5.1. L’art. 70 d.lgs. n. 507/1993 pone a carico dei soggetti passivi del tributo l’onere di denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo (comma 2).

Inoltre, la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione, tra l'altro, "dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione" (comma 3).

7.5.2. Infine, nella denuncia, originaria o di variazione, devono essere indicate le circostanze che giustifichino l’esclusione della tassazione, o perché l’area non può produrre rifiuti (art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993) o perché vi si producono rifiuti speciali (art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993).

7.6. Tali esclusioni non sono, quindi, automatiche, ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, ed altresì disponendo che le circostanze escludenti la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460/2019).

7.7. Evidente, dunque, il vizio di violazione di legge in cui incorre la CGT nell’escludere dalla tassazione ai fini TARSU - per gli anni dal 2009 al 2013 -superfici che la stessa contribuente aveva indicato come imponibili nelle denunce integrative del 9/7/2008, nonostante l’omessa denuncia e/o indicazione in variazione dei presupposti per l’esenzione, solo dando rilievo alla circostanza – ininfluente per quanto già detto - che la contribuente avesse indicato in sede giudiziaria (segnatamente, nei ricorsi introduttivi dei giudizi tributari) le aree sulle quali si formavano i rifiuti speciali.

7.8. Le circostanze escludenti la tassazione andavano, infatti, tempestivamente denunciate all’ente impositore affinché si potessero sottrarre alla TARSU aree che - nell’ultima denuncia presentata dalla società –erano, invece , comprese nella superficie imponibile.

7.9. Non avendo la contribuente assolto a tale onere, legittimamente l’ente impositore ha respinto la sua istanza di rimborso.

7.10. Né giova alla ricorrente invocare il principio di emendabilità degli errori contenuti nelle dichiarazion i fiscali , in quanto esternazione di scienza, nel diverso ambito - qui in discussione - della dichiarazione volta al conseguimento di un beneficio fiscale ed avente, quindi, contenuto e valore negoziale (cfr. tra le tante, Cass., n. 34266/2021, richiamata da Cass. n. 24200/2024).

Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, costituiscono dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass. n. 24200/2024; n. 36175/2023; n. 39681/2021; n. 34266/2021; n. 13343/2021; n. 711/2019; n. 26421/2018; n. 10029/2018; n. 10070/2018; n. 389/2016; Sez.Un., n. 13378/2016; n. 26550/2016).

In ogni caso, la contribuente non è incorsa in un errore di calcolo, bensì in un errore di valutazione sui presupposti impositivi, che non può essere invocato ex postin sede di istanza di rimborso.

8. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al primo motivo, respinto il sesto motivo e assorbiti gli altri motivi.

Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., col rigetto dei ricorsi originari della contribuente.

9. La regolazione delle spese giudiziali (sia per il merito, che per la legittimità), da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il sestomotivo, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari; condanna la controricorrente a rifondere al ricorrente le spese giudiziali, liquidate in euro 8.000,00 per il primo grado, euro 8.500,00 per l’appello ed euro 7.600,00 per il presente giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6363/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (SS) , rappresentato e difeso da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA SARDEGNA n.527/2023, depositata il 22/8/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Respinte, dal Comune di [OSCURATO:PERSONA](SS), le istanze presentate per il rimborso della TARSU asseritamente versata in eccedenza con riguardo alle annualità dal 2009 al 2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato tali provvedimenti innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] competente, deducendo, per un verso, di aver erroneamente indicato nella denuncia TARSU presentata nel 2008 anche la superficie di aree dove si formano rifiuti speciali esenti ai sensi dell’art. 62, comma 3, d. lgs. n. 507/1993 e del regolamento comunale TARSU ( artt. 3, comma 3, e 8), e, per altro verso, che dovessero escludersi dalla tassazione le aree destinate a parcheggio, pur erroneamente indicate in denuncia, non essendo per esse richiesto alcun corrispettivo. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado ha accolto i ricorsi relativi alle annualità 2009, 2011, 2013, mentre li ha rigettati con riguardo alle annualità 2010 e 2012. Con sentenza n. 527/2023, depositata il 22/8/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna ha respinto l’appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SS) ed accolto gli appelli della [OSCURATO:SOCIETA]. Con successiva ordinanza n. 44/2024, depositata il 23/1/2024, la medesima Corte ha corretto l’errore materiale contenuto nella propria sentenza n. 527/2023, disponendo che, laddove è indicato che “la Corte rigetta l’appello proposto dal Comune e accoglie gli appelli della società”, deve intendersi “accoglie l’appello della società e rigetta gli appelli proposti dal Comune” e che, dopo le parole “ accoglie gli appelli della società”, deve aggiungersi “condanna il Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. della somma, ove già corrisposta, di euro 17.722,03”. Avverso la sentenza (così come corretta) propone ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi, mentre la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste mediante controricorso. Entrambi depositano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col sesto motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente per ragioni di ordine logico-giuridico, si censura, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o erronea applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 132, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’obbligo di motivazione della sentenza. 1.1. La censura è infondata. 1.2. Secondo giurisprudenza unanime di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020; n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 23580/2025; n. 23577/2025; n. 7090/2022; n. 22598/2018; Sez. Un., n.8053/2014). 1.3. Non è, però, questo il caso di specie, avendo il giudice di appello dato conto delle ragioni poste alla base dell’accoglimento delle istanze di rimborso della contribuente, ritenendo che quest’ultima avesse “correttamente indicato in ricorso le aree sulle quali si formano i rifiuti speciali”, oltre ad aver “dato piena prova di avere smaltito in proprio” tali rifiuti, tramite la produzione dei “formulari rifiuti”, ed aggiungendo che le “aree scoperte non devono essere soggette a tassazione per regolamento in quanto, nel caso di specie, per il loro utilizzo –parcheggio – non viene pagato alcun corrispettivo dagli utilizzatori”. 1.4. Resta, invece, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione: non è, cioè, consentito alla ricorrente impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo a giustificazione della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti e ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (ex multis, Cass. n. 22748/2025, che cita Cass. n. 13366/2016). 2. Col primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 14 regolamento comunale TARSU, nonché degli artt. 112 e 274 cod. proc. civ., per aver la CGT riconosciuto il diritto all’esenzione della TARSU per gli anni 2009, 2011, 2012 e 2013, nonostante l’omessa denuncia e/o indicazione in variazione dei presupposti per l’esenzione. 3. Col secondo motivo di ricorso, si censura, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché l’ulteriore vizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., di violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 14 regolamento comunale TARSU, nonché degli artt. 112 e 274 cod. proc. civ., per non aver la CGT considerato che la pretesa tributaria era fondata sulle denunce TARSU presentate dalla ricorrente. 4. Col terzo motivo,si espone, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il vizio di violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 14 regolamento comunale TARSU, per aver la Corte distrettuale riconosciuto l’esenzione totale dal tributo di entrambi gli stabilimenti senza distinguere le specifiche aree da considerare esenti alla stregua di quanto denunciato e poi provato in giudizio. 5. Col quarto motivo, si denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 7, 8 e 14 regolamento comunale TARSU, laddove il giudice di appello, con riferimento all’area magazzino, ha omesso di considerare che le deroghe alla tassazione non operano in via automatica, ma vanno dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e –in ogni caso –rigorosamente provate dal contribuente. 6. Col quinto motivo, si denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e/o erronea applicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 7, 8 e 14 regolamento comunale TARSU, per aver la CGT, con riferimento all’area parcheggio, omesso di considerare che le deroghe alla tassazione non operano in via automatica, ma vanno dedotte nella denuncia originaria o in quella di variazione e – in ogni caso – rigorosamente provate dal contribuente. 7. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi. 7.1. Dalla ricostruzione dei fatti comune alle parti (v. ricorsi alla CTP, allegati al ricorso per cassazione) emerge che: -la [OSCURATO:SOCIETA]., in data 28/4/2008, ha presentato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SS) la denuncia TARSU relativa allo stabilimento di produzione sito nella zona industriale loc. “[OSCURATO:PERSONA]Usail”, di cui era divenuta proprietaria nel 2007; - il 17/6/2008, la medesima società ha presentato la denuncia TARSU per lo stabilimento sito nella zona industriale loc. “[OSCURATO:PERSONA]”,di cui era divenuta proprietaria nel 2004; - a seguito della nota del 6/5/2008 (prot. n. 9917), con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SS) aveva chiesto chiarimenti alla contribuente, la [OSCURATO:SOCIETA] ha integrato entrambe le denunce TARSU, in data 9/7/2008 (prot. n. 111/2008 e n. 112/2008), indicando per lo stabilimento di “[OSCURATO:PERSONA]Usail” mq. 1.628,91 di superficie tassabile e per quello in località “[OSCURATO:PERSONA]” mq. 1.321,64; - sulla base dell e superfici indicat e dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] nelle denunce del 2008, ovvero 1.322 mq (magazzini e superfici operative in quota parte, uffici, parcheggio) per lo stabilimento “[OSCURATO:PERSONA]” e 1.629 mq (magazzini e superfici operative in quota parte, uffici) per lo stabilimento “[OSCURATO:PERSONA]Usail”, la contribuente ha pagato la TARSU per le annualità dal 2009 fino al 2013; - con le istanze di rimborso, la [OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto di aver « indicato erroneamente quali aree tassabili, i locali destinati alla produzione, i magazzini destinati ad una fase del ciclo produttivo (deposito materie prime) e l’area parcheggio clienti per la quale non veniva chiesto un corrispettivo» e chiesto di tassare solo la superficie adibita ad ufficio, per un totale di 381 mq, di cui 116 mq per lo stabilimento “[OSCURATO:PERSONA]” e 265 mq per lo stabilimento “[OSCURATO:PERSONA]Usail”. 7.2. Ebbene, muovendo dalla esposta base fattuale, comune alle parti ed accertata dal giudice di merito, ritiene questa Corte che il tributo sia stato correttamente applicato in base alle superfici denunciate dalla contribuente, la quale, non avendo presentato alcuna dichiarazione in variazione, non ha diritto al rimborso per le annualità in esame. 7.3. L’obbligazione tributaria è, infatti, connessa all’inosservanza dell’onere di dichiarare e documentare i presupposti di una esenzione o riduzione, in base al principio per cui, in tema di TARSU (come di TARES e TARI, attesa la sostanziale e complessiva continuità normativa di natura tributaria tra queste imposte), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree escluse dalla tassazione (ad es. qualora vengano prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, che, pertanto, non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile ex art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993: cfr. Cass. n. 21968/2025; n. 8595/2025). 7.4. Ciò perché, sebbene spetti all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia previsto dall’art. 70 d.lgs. n. 507/1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. n. 14816/2025; n. 25520/2024; n. 9887/2023; n. 2623/2023; n. 19110/2022; n. 8222/2022; n. 21011/2021; n. 10634/2019; n. 21250/2017, cit.; n. 17622/2016; n. 16858/2014; n. 11351/2012; n. 3756/2012; n. 775/2011; n. 17599/2009; n. 13086/2006; n. 17703/2004). 7.5. Il dato normativo è chiaro ed univoco in tal senso. 7.5.1. L’art. 70 d.lgs. n. 507/1993 pone a carico dei soggetti passivi del tributo l’onere di denunciare ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo (comma 2). Inoltre, la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione, tra l'altro, "dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione" (comma 3). 7.5.2. Infine, nella denuncia, originaria o di variazione, devono essere indicate le circostanze che giustifichino l’esclusione della tassazione, o perché l’area non può produrre rifiuti (art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507/1993) o perché vi si producono rifiuti speciali (art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993). 7.6. Tali esclusioni non sono, quindi, automatiche, ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, ed altresì disponendo che le circostanze escludenti la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460/2019). 7.7. Evidente, dunque, il vizio di violazione di legge in cui incorre la CGT nell’escludere dalla tassazione ai fini TARSU - per gli anni dal 2009 al 2013 -superfici che la stessa contribuente aveva indicato come imponibili nelle denunce integrative del 9/7/2008, nonostante l’omessa denuncia e/o indicazione in variazione dei presupposti per l’esenzione, solo dando rilievo alla circostanza – ininfluente per quanto già detto - che la contribuente avesse indicato in sede giudiziaria (segnatamente, nei ricorsi introduttivi dei giudizi tributari) le aree sulle quali si formavano i rifiuti speciali. 7.8. Le circostanze escludenti la tassazione andavano, infatti, tempestivamente denunciate all’ente impositore affinché si potessero sottrarre alla TARSU aree che - nell’ultima denuncia presentata dalla società –erano, invece , comprese nella superficie imponibile. 7.9. Non avendo la contribuente assolto a tale onere, legittimamente l’ente impositore ha respinto la sua istanza di rimborso. 7.10. Né giova alla ricorrente invocare il principio di emendabilità degli errori contenuti nelle dichiarazion i fiscali , in quanto esternazione di scienza, nel diverso ambito - qui in discussione - della dichiarazione volta al conseguimento di un beneficio fiscale ed avente, quindi, contenuto e valore negoziale (cfr. tra le tante, Cass., n. 34266/2021, richiamata da Cass. n. 24200/2024). Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, costituiscono dichiarazioni di volontà quelle dirette a manifestare l'intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, in quanto orientate all'esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, il quale opera solo in caso di mera esternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire delle decadenze previste dalla legge (cfr. su tali principi, tra le tante, Cass. n. 24200/2024; n. 36175/2023; n. 39681/2021; n. 34266/2021; n. 13343/2021; n. 711/2019; n. 26421/2018; n. 10029/2018; n. 10070/2018; n. 389/2016; Sez.Un., n. 13378/2016; n. 26550/2016). In ogni caso, la contribuente non è incorsa in un errore di calcolo, bensì in un errore di valutazione sui presupposti impositivi, che non può essere invocato ex postin sede di istanza di rimborso. 8. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al primo motivo, respinto il sesto motivo e assorbiti gli altri motivi. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., col rigetto dei ricorsi originari della contribuente. 9. La regolazione delle spese giudiziali (sia per il merito, che per la legittimità), da liquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il sestomotivo, assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi originari; condanna la controricorrente a rifondere al ricorrente le spese giudiziali, liquidate in euro 8.000,00 per il primo grado, euro 8.500,00 per l’appello ed euro 7.600,00 per il presente giudi