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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026

Cassazione n. 24868/2026

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empore, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3210 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1043/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/03/2025 R.G.N. 870/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19277/20251.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diN uRmoermo saez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delData pubblicazione 31/08/2026Tribunale di Roma del 6/10/2023.2.

Angiò, dipendente di [OSCURATO:PERSONA], titolare di incarico diposizione organizzativa come Responsabile del Servizio ContenziosoTributario, aveva impugnato le sanzioni disciplinari inflittegli il18/11/2020 (rimprovero verbale), il 11/12/2020 (rimprovero verbale),il 28/1/2021 (rimprovero scritto), il 15/10/2021 (sospensione dalservizio e dalla retribuzione per giorni 2) ed il 21/10/2021 (sospensionedal servizio e dalla retribuzione per giorni 5), deducendo l’infondatezzadegli addebiti, generati da una condizione di conflittualità col [OSCURATO:PERSONA] dr.

Saccotelli.3.

Rigettato il ricorso in primo grado, Angiò aveva proposto appelloassumendo che il Tribunale non aveva esaminato singolarmente gliaddebiti, aveva erroneamente ricostruito i fatti, in realtà insussistenti,e mal valutato le prove.4.

La Corte di Appello rigettava il gravame, perché:4.1. riguardo alla prima sanzione, l’attore aveva trasmesso alSaccotelli una relazione finalizzata a far promuovere dall’Avvocaturacapitolina un ricorso per cassazione in tema di metodo di stima dellearee edificabili soggette a ICI, assumendo che in casi simili, per altreannualità, si fosse così proceduto.

Saccotelli gli aveva chiesto diverificare la posizione dell’Avvocatura sulle altre annualità.

L’attore loaveva fatto.

Saccotelli gli aveva quindi significato per iscritto che inrealtà in precedente analogo l’Avvocatura si era espressa perl’insussistenza di fondati motivi per ricorrere per cassazione,stigmatizzando che egli non ne avesse tenuto conto, ed invitandolo a“non far girare le carte” ma ad assumere le iniziative per ilmiglioramento del servizio.

Era seguìto uno scambio di mail piuttostoacceso ad esito del quale l’attore aveva scritto al superiore: «I problemidel servizio li ho sempre risolti da solo e non ho bisogno di dimostrareniente a nessuno né tantomeno a lei e i suoi rilievi non mi interessano.Numero registro generale 19277/2025Non cerco la sua stima e non mi interessa perché le mie capacitNàu mseoron soez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026apprezzate da tutti.

Le ricordo che nel periodo più caldo di pandemiaData pubblicazione 31/08/2026per senso di responsabilità essendo tornato mio figlio da Milano hodovuto attenermi alle disposizioni sanitarie ma non per questo non holavorato da casa anche se ho subito una decurtazione dello stipendio.Si vada a guardare tutti gli atti che le ho inviato punto in quel periodoe tuttora questa tipologia di lavoro è quella ordinaria.

Io e leiapparteniamo a due civiltà diverse».

Correttamente il Tribunale avevaritenuto che l’attore avesse violato l’art. 3 del Codice disciplinare, peril tono polemico ed irrispettoso della mail.4.2. riguardo alla seconda sanzione, era accaduto (in buonasostanza) che l’attore, dopo aver manifestato con mail del 23/7/2020,indirizzata anche ai colleghi ed al [OSCURATO:PERSONA], il proprio dissensorispetto alla nota con la quale il Saccotelli aveva limitato alle ore 8 iltermine iniziale della flessibilità in entrata, ed avere da questi ricevutoprivatamente un chiarimento, il 28/7/2020 aveva scritto al CapoDipartimento preannunciando querela per le gravi offese e gli insultiricevuti, denunciando di essere mobbizzato e chiedendo di esseremesso alle dirette dipendenze del Direttore apicale.

Contrariamente aquanto assumeva, l’appellante non era stato sanzionato per il solo fattodi aver dissentito, ma per i toni aggressivi, ostili, e denigratori, l’avercoinvolto il [OSCURATO:PERSONA], l’aver invitato i colleghi e a condividereazioni di protesta e dissenso, così incorrendo in violazione del doveredi correttezza e leale collaborazione col datore di lavoro.4.3. quanto alla terza sanzione, era documentato che l’attore, afronte della richiesta del Saccotelli di integrare una relazione conl’indicazione dei motivi di cui all’art. 360 del “codice civile”, avevainviato al diretto superiore, e per conoscenza anche al CapoDipartimento, al [OSCURATO:PERSONA], al DirettoreGenerale, al Capo di Gabinetto e all’Assessore al Bilancio, una mail cheadditava il banale errore di indicazione nel quale il Saccotelli era incorsoad elemento di discredito («Affermare ciò è a dir poco sconvolgente loNumero registro generale 19277/2025stesso sostiene che le motivazioni a cui fare riferimentNoum erpo eserz ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026promuovere un ricorso per Cassazione siano previste dall'articolo 360Data pubblicazione 31/08/2026del codice civile ignorando che tale indicazione è assolutamenteinconferente e comprova quanto da me già detto...

Vi chiedo pertanto,ognuno per le proprie competenze e prima che questa assurdasituazione venga divulgata all'opinione pubblica, di voler adottareopportuni provvedimenti anche previa istruttoria...».

Trattavasi dicomportamento scorretto e contrario agli artt. 3 e 13 del Codicedisciplinare ed all’art. 57 del CCNL, meritevole della sanzione applicata.4.4. quanto alla quarta sanzione, inerente alla mancata notifica diun ricorso per cassazione che il Saccotelli aveva disposto l’ultimo giornoutile, l’attore, dolendosi del fatto che il Tribunale l’avesse ritenutalegittima per non aver egli provato di non essere munito del VPN e peravere travisato le affermazioni del teste Solida quanto al valore dellacausa, non si confrontava con la ratio decidendi, che lo aveva giudicatoresponsabile non per non avere personalmente compiuto la notifica, maper non aver rilevato la sottoscrizione ed il caricamento dell’atto sulsistema informatico, e dato impulso al Solida perché vi provvedesse,e prima ancora per aver omesso di predisporre una calendarizzazionedelle attività da svolgere.

A prescindere dal valore della controversia,la sanzione era proporzionata.4.5. quanto alla quinta sanzione, era pacifico che l’attore, vista lamail con la quale Saccotelli aveva chiesto alla D’Antimi di provvedere,“come d’intesa, per il deposito” di un atto di appello tributario, si erarecato dalla collega per informarla che l’atto andava prima notificato.D’Antimi, escussa a teste, aveva detto che lo sapeva già, avendoeseguito la procedura in precedenza.

L’attore, con nota rivolta a svariatiorgani aveva segnalato il preteso errore, sostenendo di aver sventatouna declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, e diaverlo significato al Saccotelli che aveva risposto “lo sappiamo”.

«Nondico che se ciò non è successo è solo per il mio immediato intervento,ho fatto solo il mio dovere.

Ma vi chiedo sino a quando si potrà rimanereNumero registro generale 19277/2025in diffondere indifferenti anche di fronte ad una vicenda così Ngumraervo ese,z ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026oltre a quelle di cui ho già fornito i lievi documenti di danni cagionatiData pubblicazione 31/08/2026all'amministrazione da questo signore? Voi rimango a disposizione perogni eventuale ulteriore chiarimento e fiducioso dell'adozione deiprovvedimenti più opportuni».La Corte territoriale confermava l’illiceità del comportamento, visto cheanche secondo la teste D’Antimi nulla di sconvolgente era accaduto enon vi era alcun motivo per evocare controlli, e stante la chiara finalitàdi gettare discredito sul Saccotelli.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a otto motivi.6.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7.

Il ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 132 n.4 e115 c.p.c.Con riguardo alla prima sanzione, si deduce violazione dell’obbligo dimotivazione per essersi la Corte di merito appiattita sulla motivazionedel provvedimento sanzionatorio con approccio unilaterale senzavalutare le sue difese, riguardo al fatto, corroborato da dichiarazioni,che il Saccotelli fosse solito trattare i suoi sottoposti in modo“sprezzante e spregiudicato”; nonché al fatto che il 25/6/2020 ilSaccotelli aveva per primo usato nei suoi confronti apprezzamentiapertamente denigratori ed offensivi (“imboscato”, “si dimettadall’incarico”, “torni a fare il libero professionista”).2.

Il motivo è inammissibile, perché sull’addebito la Corteterritoriale ha assolto all’obbligo di motivazione, seppure facendoesclusivo riferimento alla condotta del ricorrente, circostanza cheaddita l’omessa valutazione del comportamento del superiore a meroeventuale vizio motivazionale, censurabile in sede di legittimità solo aisensi e nei limiti del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.Numero registro generale 19277/20253.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo cNoummermo saez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., inData pubblicazione 31/08/2026relazione all’art. 59 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed agli artt. 3, 13 e 15 delCodice di comportamento di [OSCURATO:PERSONA].Sempre in rapporto alla prima sanzione, si censura il fatto che la Cortedi Appello non abbia esteso l’indagine alle provocazioni del superioregerarchico, così violando l’art. 3 del Codice che imponeva rispettoreciproco, e di non aver apprezzato la fattispecie sotto il profilo deldiritto di critica.4.

Il motivo è inammissibile perché sotto lo schermo della censuradi violazione di legge sollecita un apprezzamento di merito riguardo allecircostanze di fatto in causa.Si deve al riguardo ricordare che in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamenteun problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma dilegge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cuicensura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio dimotivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di leggein senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astrattafattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge inragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e nonanche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanzedi causa (tra le tante, Cass. nn. 24054/2017, 25182/2024).Tanto vale anche riguardo alla censura inerente il diritto di critica, postoche la Corte territoriale ha giudicato superati i relativi limiti, affermandoche il tono della comunicazione era stato “polemico ed irrispettoso”.Numero registro generale 19277/20255.

Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo cNoummermo saez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 57 e 59 delData pubblicazione 31/08/2026CCNL [OSCURATO:PERSONA], e 3, 13 e 15 del Codice di comportamento deidipendenti di [OSCURATO:PERSONA].In riferimento alla seconda sanzione, si contesta che vi sia statadenigrazione, e si sostiene che comunque Saccotelli aveva a sua voltae per primo tenuto nei suoi confronti un atteggiamento vessatorio.

Siinvoca ancora il diritto di critica.Il motivo è anch’esso inammissibile per avere consistenza di vizio diinsufficiente motivazione, non censurabile in sede di legittimità.

Per ilresto il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata nella quale si evidenzia che il dipendente non era statosanzionato per avere espresso un’opinione dissonante bensì per avereinvitato i colleghi a non rispettare la direttiva e per avere coinvolto ilsuperiore gerarchico chiedendo anche di non dipendere più dalSaccotelli.6.

Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 57 e 59 delCCNL [OSCURATO:PERSONA], e 3, 13 e 15 del Codice di comportamento deidipendenti di [OSCURATO:PERSONA].In relazione alla terza sanzione si lamenta che la Corte territoriale abbiaritenuto banale l’errore del Saccotelli, e che non abbia tenuto contodella circostanza che il fatto era vero e che egli riteneva doverosorappresentare agli organi superiori che Saccotelli era incompetente.7.

Il motivo è parimenti inammissibile, perché sotto lo schermodella censura per violazione di legge nella sostanza sollecita la Corte adun diverso apprezzamento delle risultanze processuali.8.

Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c., in relazione agli artt. 57 e 59 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], e 3 e 13 delCodice di comportamento dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19277/2025In relazione alla quarta sanzione, il ricorrente deduce che il NSumoelriod saez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026avrebbe dovuto provvedere autonomamente alla notifica, in quantoData pubblicazione 31/08/2026aveva al riguardo un incarico di elevata responsabilità.

Lo stesso Solidaavrebbe testimoniato che tutte le mattine l’attore era solito mandareuna mail alle sei risorse che egli coordinava indicando il lavoro dasvolgere il giorno stesso, e che quando aveva iniziato a lavorare con ilricorrente questi gli aveva indicato i termini per tre gruppi di pratiche.Si lamenta ex art. 115 c.p.c. che la Corte di merito non abbiaconsiderato tali circostanze e che l’inadempimento del Solida eraimprevedibile.9.

Il motivo è ancora inammissibile perché la censura perviolazione di legge è mediata da una ricostruzione dei fatti diversa daquella contenuta nella sentenza impugnata; fatti per i quali si invocainammissibilmente un esame diretto, da parte di questa Corte, dideposizioni testimoniali e documenti, peraltro senza riportarnesufficientemente il contenuto, in violazione dell’art. 366, n.6 c.p.c.Infine, il motivo difetta comunque di decisività, per non confrontarsi colfatto che la Corte territoriale ha giudicato la sanzione comunquelegittima per avere l’attore omesso di predisporre unacalendarizzazione delle attività da svolgere.10.

Il sesto motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 132 n.4 c.p.c.in relazione all’art. 115 c.p.c., agli artt. 57 e 59 del CCNL e degli artt.3 e 13 del Codice di comportamento.Si svolge la stessa censura sotto il profilo dell’”assenza di motivazionesu punto decisivo”.

Si lamenta che non si sia considerato che l’attoreaveva specificato in appello che l’attività omessa formava oggetto diuna responsabilità autonoma del Solida.11.

Il motivo è inammissibile perché contrasta un giudizio di meritoin fatto, quale quello per cui comunque il Solida operava sotto ilcoordinamento e la responsabilità del ricorrente, come tale tenuto aprogrammare la sua attività e vigilare su di essa.Numero registro generale 19277/202512.

Il settimo motivo denuncia, in relazione al n.3 del Nupmreirmo soez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 57Data pubblicazione 31/08/2026e 59 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], 3, 13 e 15 del Codice di comportamento deidipendenti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 2697 c.c.In riferimento alla quinta sanzione, si lamenta che si sia data rilevanzadisciplinare alla doverosa segnalazione di un errore del superiore.Semmai si trattava eccesso di tutela della pubblica amministrazione.

Siinsiste sulla tesi per cui andava considerato anche l’illecito delSaccotelli.13.

Il motivo è anch’esso inammissibile perché sotto lo schermodella censura per violazione di legge censura un apprezzamento dimerito, quale quello secondo il quale il riferimento del Saccotelli allanecessità di depositare il ricorso era del tutto inidoneo a indurre laD’Antimi in errore riguardo alla sequenza delle attività da svolgere, eche quindi e comunque la segnalazione ai superiori ed agli organi dicontrollo era stata dettata da mere finalità denigratorie.Si deve al riguardo ricordare che la censura per violazione dell’art. 2697c.c.. è ammessa in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (tra le tante, Cass. n. 26769/2018,26739/2024), e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti,sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del"nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (tra le tante, Cass. nn. 15107/2013,13395/2018).14.

L’ottavo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 57 del CCNL.Sempre riguardo alla quinta sanzione, si lamenta di aver censurato inappello il fatto che il Tribunale avesse ritenuto che egli non avevaNumero registro generale 19277/2025affermato di aver agìto senza intenzione lesiva della Nduimgenroi tsàez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026professionale del superiore, così invertendo l’onere della prova; e cheData pubblicazione 31/08/2026la Corte territoriale non avrebbe affrontato la questione.15.

Il motivo è ancora inammissibile, perché, in quanto riferito allasentenza del Tribunale è irrilevante, rilevando in sede di legittimità solola sentenza di appello; ed in quanto riferito alla sentenza impugnatanon si confronta col fatto che, contrariamente a quanto si adduce,questa ha affermato, con apprezzamento di merito non denunciabileper violazione di legge, che l’attore aveva agìto con intenzione lesivadell’immagine e della reputazione del superiore.16.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.17.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 4.500,00 per compensi, €. 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19277/2025Numero sezionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026Data pubblicazione 31/08/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesa dall'avvocato2026 [OSCURATO:PERSONA];3210 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1043/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 14/03/2025 R.G.N. 870/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19277/20251. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diN uRmoermo saez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delData pubblicazione 31/08/2026Tribunale di Roma del 6/10/2023.2. Angiò, dipendente di [OSCURATO:PERSONA], titolare di incarico diposizione organizzativa come Responsabile del Servizio ContenziosoTributario, aveva impugnato le sanzioni disciplinari inflittegli il18/11/2020 (rimprovero verbale), il 11/12/2020 (rimprovero verbale),il 28/1/2021 (rimprovero scritto), il 15/10/2021 (sospensione dalservizio e dalla retribuzione per giorni 2) ed il 21/10/2021 (sospensionedal servizio e dalla retribuzione per giorni 5), deducendo l’infondatezzadegli addebiti, generati da una condizione di conflittualità col [OSCURATO:PERSONA] dr. Saccotelli.3. Rigettato il ricorso in primo grado, Angiò aveva proposto appelloassumendo che il Tribunale non aveva esaminato singolarmente gliaddebiti, aveva erroneamente ricostruito i fatti, in realtà insussistenti,e mal valutato le prove.4. La Corte di Appello rigettava il gravame, perché:4.1. riguardo alla prima sanzione, l’attore aveva trasmesso alSaccotelli una relazione finalizzata a far promuovere dall’Avvocaturacapitolina un ricorso per cassazione in tema di metodo di stima dellearee edificabili soggette a ICI, assumendo che in casi simili, per altreannualità, si fosse così proceduto. Saccotelli gli aveva chiesto diverificare la posizione dell’Avvocatura sulle altre annualità. L’attore loaveva fatto. Saccotelli gli aveva quindi significato per iscritto che inrealtà in precedente analogo l’Avvocatura si era espressa perl’insussistenza di fondati motivi per ricorrere per cassazione,stigmatizzando che egli non ne avesse tenuto conto, ed invitandolo a“non far girare le carte” ma ad assumere le iniziative per ilmiglioramento del servizio. Era seguìto uno scambio di mail piuttostoacceso ad esito del quale l’attore aveva scritto al superiore: «I problemidel servizio li ho sempre risolti da solo e non ho bisogno di dimostrareniente a nessuno né tantomeno a lei e i suoi rilievi non mi interessano.Numero registro generale 19277/2025Non cerco la sua stima e non mi interessa perché le mie capacitNàu mseoron soez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026apprezzate da tutti. Le ricordo che nel periodo più caldo di pandemiaData pubblicazione 31/08/2026per senso di responsabilità essendo tornato mio figlio da Milano hodovuto attenermi alle disposizioni sanitarie ma non per questo non holavorato da casa anche se ho subito una decurtazione dello stipendio.Si vada a guardare tutti gli atti che le ho inviato punto in quel periodoe tuttora questa tipologia di lavoro è quella ordinaria. Io e leiapparteniamo a due civiltà diverse». Correttamente il Tribunale avevaritenuto che l’attore avesse violato l’art. 3 del Codice disciplinare, peril tono polemico ed irrispettoso della mail.4.2. riguardo alla seconda sanzione, era accaduto (in buonasostanza) che l’attore, dopo aver manifestato con mail del 23/7/2020,indirizzata anche ai colleghi ed al [OSCURATO:PERSONA], il proprio dissensorispetto alla nota con la quale il Saccotelli aveva limitato alle ore 8 iltermine iniziale della flessibilità in entrata, ed avere da questi ricevutoprivatamente un chiarimento, il 28/7/2020 aveva scritto al CapoDipartimento preannunciando querela per le gravi offese e gli insultiricevuti, denunciando di essere mobbizzato e chiedendo di esseremesso alle dirette dipendenze del Direttore apicale. Contrariamente aquanto assumeva, l’appellante non era stato sanzionato per il solo fattodi aver dissentito, ma per i toni aggressivi, ostili, e denigratori, l’avercoinvolto il [OSCURATO:PERSONA], l’aver invitato i colleghi e a condividereazioni di protesta e dissenso, così incorrendo in violazione del doveredi correttezza e leale collaborazione col datore di lavoro.4.3. quanto alla terza sanzione, era documentato che l’attore, afronte della richiesta del Saccotelli di integrare una relazione conl’indicazione dei motivi di cui all’art. 360 del “codice civile”, avevainviato al diretto superiore, e per conoscenza anche al CapoDipartimento, al [OSCURATO:PERSONA], al DirettoreGenerale, al Capo di Gabinetto e all’Assessore al Bilancio, una mail cheadditava il banale errore di indicazione nel quale il Saccotelli era incorsoad elemento di discredito («Affermare ciò è a dir poco sconvolgente loNumero registro generale 19277/2025stesso sostiene che le motivazioni a cui fare riferimentNoum erpo eserz ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026promuovere un ricorso per Cassazione siano previste dall'articolo 360Data pubblicazione 31/08/2026del codice civile ignorando che tale indicazione è assolutamenteinconferente e comprova quanto da me già detto... Vi chiedo pertanto,ognuno per le proprie competenze e prima che questa assurdasituazione venga divulgata all'opinione pubblica, di voler adottareopportuni provvedimenti anche previa istruttoria...». Trattavasi dicomportamento scorretto e contrario agli artt. 3 e 13 del Codicedisciplinare ed all’art. 57 del CCNL, meritevole della sanzione applicata.4.4. quanto alla quarta sanzione, inerente alla mancata notifica diun ricorso per cassazione che il Saccotelli aveva disposto l’ultimo giornoutile, l’attore, dolendosi del fatto che il Tribunale l’avesse ritenutalegittima per non aver egli provato di non essere munito del VPN e peravere travisato le affermazioni del teste Solida quanto al valore dellacausa, non si confrontava con la ratio decidendi, che lo aveva giudicatoresponsabile non per non avere personalmente compiuto la notifica, maper non aver rilevato la sottoscrizione ed il caricamento dell’atto sulsistema informatico, e dato impulso al Solida perché vi provvedesse,e prima ancora per aver omesso di predisporre una calendarizzazionedelle attività da svolgere. A prescindere dal valore della controversia,la sanzione era proporzionata.4.5. quanto alla quinta sanzione, era pacifico che l’attore, vista lamail con la quale Saccotelli aveva chiesto alla D’Antimi di provvedere,“come d’intesa, per il deposito” di un atto di appello tributario, si erarecato dalla collega per informarla che l’atto andava prima notificato.D’Antimi, escussa a teste, aveva detto che lo sapeva già, avendoeseguito la procedura in precedenza. L’attore, con nota rivolta a svariatiorgani aveva segnalato il preteso errore, sostenendo di aver sventatouna declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, e diaverlo significato al Saccotelli che aveva risposto “lo sappiamo”. «Nondico che se ciò non è successo è solo per il mio immediato intervento,ho fatto solo il mio dovere. Ma vi chiedo sino a quando si potrà rimanereNumero registro generale 19277/2025in diffondere indifferenti anche di fronte ad una vicenda così Ngumraervo ese,z ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026oltre a quelle di cui ho già fornito i lievi documenti di danni cagionatiData pubblicazione 31/08/2026all'amministrazione da questo signore? Voi rimango a disposizione perogni eventuale ulteriore chiarimento e fiducioso dell'adozione deiprovvedimenti più opportuni».La Corte territoriale confermava l’illiceità del comportamento, visto cheanche secondo la teste D’Antimi nulla di sconvolgente era accaduto enon vi era alcun motivo per evocare controlli, e stante la chiara finalitàdi gettare discredito sul Saccotelli.5. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato a otto motivi.6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7. Il ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 132 n.4 e115 c.p.c.Con riguardo alla prima sanzione, si deduce violazione dell’obbligo dimotivazione per essersi la Corte di merito appiattita sulla motivazionedel provvedimento sanzionatorio con approccio unilaterale senzavalutare le sue difese, riguardo al fatto, corroborato da dichiarazioni,che il Saccotelli fosse solito trattare i suoi sottoposti in modo“sprezzante e spregiudicato”; nonché al fatto che il 25/6/2020 ilSaccotelli aveva per primo usato nei suoi confronti apprezzamentiapertamente denigratori ed offensivi (“imboscato”, “si dimettadall’incarico”, “torni a fare il libero professionista”).2. Il motivo è inammissibile, perché sull’addebito la Corteterritoriale ha assolto all’obbligo di motivazione, seppure facendoesclusivo riferimento alla condotta del ricorrente, circostanza cheaddita l’omessa valutazione del comportamento del superiore a meroeventuale vizio motivazionale, censurabile in sede di legittimità solo aisensi e nei limiti del n.5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.Numero registro generale 19277/20253. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo cNoummermo saez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., inData pubblicazione 31/08/2026relazione all’art. 59 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] ed agli artt. 3, 13 e 15 delCodice di comportamento di [OSCURATO:PERSONA].Sempre in rapporto alla prima sanzione, si censura il fatto che la Cortedi Appello non abbia esteso l’indagine alle provocazioni del superioregerarchico, così violando l’art. 3 del Codice che imponeva rispettoreciproco, e di non aver apprezzato la fattispecie sotto il profilo deldiritto di critica.4. Il motivo è inammissibile perché sotto lo schermo della censuradi violazione di legge sollecita un apprezzamento di merito riguardo allecircostanze di fatto in causa.Si deve al riguardo ricordare che in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecieastratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamenteun problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione diun'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo dellerisultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma dilegge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cuicensura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio dimotivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di leggein senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astrattafattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge inragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e nonanche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanzedi causa (tra le tante, Cass. nn. 24054/2017, 25182/2024).Tanto vale anche riguardo alla censura inerente il diritto di critica, postoche la Corte territoriale ha giudicato superati i relativi limiti, affermandoche il tono della comunicazione era stato “polemico ed irrispettoso”.Numero registro generale 19277/20255. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo cNoummermo saez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 57 e 59 delData pubblicazione 31/08/2026CCNL [OSCURATO:PERSONA], e 3, 13 e 15 del Codice di comportamento deidipendenti di [OSCURATO:PERSONA].In riferimento alla seconda sanzione, si contesta che vi sia statadenigrazione, e si sostiene che comunque Saccotelli aveva a sua voltae per primo tenuto nei suoi confronti un atteggiamento vessatorio. Siinvoca ancora il diritto di critica.Il motivo è anch’esso inammissibile per avere consistenza di vizio diinsufficiente motivazione, non censurabile in sede di legittimità. Per ilresto il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata nella quale si evidenzia che il dipendente non era statosanzionato per avere espresso un’opinione dissonante bensì per avereinvitato i colleghi a non rispettare la direttiva e per avere coinvolto ilsuperiore gerarchico chiedendo anche di non dipendere più dalSaccotelli.6. Il quarto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 57 e 59 delCCNL [OSCURATO:PERSONA], e 3, 13 e 15 del Codice di comportamento deidipendenti di [OSCURATO:PERSONA].In relazione alla terza sanzione si lamenta che la Corte territoriale abbiaritenuto banale l’errore del Saccotelli, e che non abbia tenuto contodella circostanza che il fatto era vero e che egli riteneva doverosorappresentare agli organi superiori che Saccotelli era incompetente.7. Il motivo è parimenti inammissibile, perché sotto lo schermodella censura per violazione di legge nella sostanza sollecita la Corte adun diverso apprezzamento delle risultanze processuali.8. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 116c.p.c., in relazione agli artt. 57 e 59 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], e 3 e 13 delCodice di comportamento dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19277/2025In relazione alla quarta sanzione, il ricorrente deduce che il NSumoelriod saez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026avrebbe dovuto provvedere autonomamente alla notifica, in quantoData pubblicazione 31/08/2026aveva al riguardo un incarico di elevata responsabilità. Lo stesso Solidaavrebbe testimoniato che tutte le mattine l’attore era solito mandareuna mail alle sei risorse che egli coordinava indicando il lavoro dasvolgere il giorno stesso, e che quando aveva iniziato a lavorare con ilricorrente questi gli aveva indicato i termini per tre gruppi di pratiche.Si lamenta ex art. 115 c.p.c. che la Corte di merito non abbiaconsiderato tali circostanze e che l’inadempimento del Solida eraimprevedibile.9. Il motivo è ancora inammissibile perché la censura perviolazione di legge è mediata da una ricostruzione dei fatti diversa daquella contenuta nella sentenza impugnata; fatti per i quali si invocainammissibilmente un esame diretto, da parte di questa Corte, dideposizioni testimoniali e documenti, peraltro senza riportarnesufficientemente il contenuto, in violazione dell’art. 366, n.6 c.p.c.Infine, il motivo difetta comunque di decisività, per non confrontarsi colfatto che la Corte territoriale ha giudicato la sanzione comunquelegittima per avere l’attore omesso di predisporre unacalendarizzazione delle attività da svolgere.10. Il sesto motivo denuncia, in relazione al n.4 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 132 n.4 c.p.c.in relazione all’art. 115 c.p.c., agli artt. 57 e 59 del CCNL e degli artt.3 e 13 del Codice di comportamento.Si svolge la stessa censura sotto il profilo dell’”assenza di motivazionesu punto decisivo”. Si lamenta che non si sia considerato che l’attoreaveva specificato in appello che l’attività omessa formava oggetto diuna responsabilità autonoma del Solida.11. Il motivo è inammissibile perché contrasta un giudizio di meritoin fatto, quale quello per cui comunque il Solida operava sotto ilcoordinamento e la responsabilità del ricorrente, come tale tenuto aprogrammare la sua attività e vigilare su di essa.Numero registro generale 19277/202512. Il settimo motivo denuncia, in relazione al n.3 del Nupmreirmo soez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 57Data pubblicazione 31/08/2026e 59 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], 3, 13 e 15 del Codice di comportamento deidipendenti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’art. 2697 c.c.In riferimento alla quinta sanzione, si lamenta che si sia data rilevanzadisciplinare alla doverosa segnalazione di un errore del superiore.Semmai si trattava eccesso di tutela della pubblica amministrazione. Siinsiste sulla tesi per cui andava considerato anche l’illecito delSaccotelli.13. Il motivo è anch’esso inammissibile perché sotto lo schermodella censura per violazione di legge censura un apprezzamento dimerito, quale quello secondo il quale il riferimento del Saccotelli allanecessità di depositare il ricorso era del tutto inidoneo a indurre laD’Antimi in errore riguardo alla sequenza delle attività da svolgere, eche quindi e comunque la segnalazione ai superiori ed agli organi dicontrollo era stata dettata da mere finalità denigratorie.Si deve al riguardo ricordare che la censura per violazione dell’art. 2697c.c.. è ammessa in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa daquella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatticostitutivi ed eccezioni (tra le tante, Cass. n. 26769/2018,26739/2024), e non invece laddove oggetto di censura sia lavalutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti,sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del"nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (tra le tante, Cass. nn. 15107/2013,13395/2018).14. L’ottavo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 57 del CCNL.Sempre riguardo alla quinta sanzione, si lamenta di aver censurato inappello il fatto che il Tribunale avesse ritenuto che egli non avevaNumero registro generale 19277/2025affermato di aver agìto senza intenzione lesiva della Nduimgenroi tsàez ionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026professionale del superiore, così invertendo l’onere della prova; e cheData pubblicazione 31/08/2026la Corte territoriale non avrebbe affrontato la questione.15. Il motivo è ancora inammissibile, perché, in quanto riferito allasentenza del Tribunale è irrilevante, rilevando in sede di legittimità solola sentenza di appello; ed in quanto riferito alla sentenza impugnatanon si confronta col fatto che, contrariamente a quanto si adduce,questa ha affermato, con apprezzamento di merito non denunciabileper violazione di legge, che l’attore aveva agìto con intenzione lesivadell’immagine e della reputazione del superiore.16. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.17. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 4.500,00 per compensi, €. 200,00 peresborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19277/2025Numero sezionale 3210/2026Numero di raccolta generale 24868/2026Data pubblicazione 31/08/2026
Sentenza Cassazione n. 24868/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris