CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09079/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iberia Pomponi (Pec:[OSCURATO:EMAIL]), con studio in Via P. Borsieri n.12 presso i cui uffici elegge domicilio;– controricorrente–avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 2491/7/21 depositata in data 2 luglio 2021 e che non risulta notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.2491/7/21 veniva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane edei Monopoli avverso la sentenza della Commissione tributaria provincialedi Varese n. 445/2019 con la quale era stato accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. contro l’atto di irrogazione di sanzione amministrativa n.168/2018 emesso dall’Agenzia delle Dogane nei suoi confronti e ilcorrelativo l’avviso di pagamento n. 2018/A/7336 in relazione alla indennitàdi mora.2. Pacifico il tardivo versamento dell'accisa dovuta all’erario, la contribuenteimpugnava tali atti sostenendo che l’indennità di mora non era cumulabilecon la sanzione per omesso versamento di cui all'art. 13, comma 2, deld.lgs. n. 471/1997, pari al 30% delle somme non versate nei termini.Chiedeva pertanto l’annullamento delle sanzioni applicate nella misura del30% in quanto le era già stata applicata l’indennità di mora nella misura delNumero registro generale 4001/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 9079/2026Data pubblicazione 10/04/20263. Il giudice di prime cure, citando anche un orientamento favorevole dellaCorte di cassazione, aderiva all’interpretazione proposta dalla contribuentee annullava gli atti. Il giudice d’appello confermava tale interpretazione,ritenendo che all’indennità di mora dovesse riconoscersi naturasanzionatoria e non risarcitoria, confermando la non cumulabilità dellasanzione del 30% prevista dall’art. 13 d.lgs. 471/1997 con l’indennità dimora nella misura del 6% prevista dall’art. 3 comma 4 del d.lgs. 504/1995.La motivazione faceva a sua volta riferimento a giurisprudenza di legittimitàin tal senso, ma compensava le spese di lite dei due gradi di giudizio allaluce dei contrasti esistenti nella stessa giurisprudenza di legittimità, nonancora consolidata sulla questione.4. Avverso la sentenza d’appello l’Agenzia delle dogane e dei monopoli haproposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica lacontribuente con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dalla controricorrente per violazione e falsa applicazionedell’art. 360 bis cod. proc. civ., poiché, a suo dire, la causa sarebbe statadecisa in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione,eccezione che non può trovare accoglimento, dal momento che la sentenzadi appello stessa dà conto dell’esistenza di contrasti nella giurisprudenza dilegittimità sulla questione e del mancato consolidamento dell’orientamentoaccolto, al punto da ritenere di dover compensare le spese dei due gradi digiudizio.1.1. La ulteriore deduzione a pag.9 del controricorso «Sulla violazione efalsa applicazione dell’art. 360 nn. 4) e 5) cod. proc. civ. essendo lamotivazione redatta dalla Commissione Tributaria logica e coerente con ildispositivo ed i fatti per cui è causa. Sull’applicabilità della sola indennità dimora», non può essere intesa quale motivo di ricorso incidentale, non fosseNumero registro generale 4001/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 9079/2026Data pubblicazione 10/04/2026altro perché sulla questione del merito della pretesa la società è risultataintegrale vincitrice, e va considerata una mera difesa da scrutinareunitamente alla disamina della censura alla base del ricorso.2. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.3,comma 4, d.lgs. n.504 del 1995 e 13, d.lgs. n.471 del 1997, per aver ilgiudice ritenuto che, in caso di omesso versamento dell’accisa sull’energiaelettrica, la sanzione del 30% prevista dall’art. 13 d.lgs. 471/1997 el’indennità di mora nella misura del 6% prevista dall’art. 3 comma 4 deld.lgs. 504/1995, non sono cumulabili tra loro. Alla luce del contrastointerpretativo esistente sulla questione all’interno della stessagiurisprudenza di legittimità, la ricorrente chiede di valutare la rimessionedella questione alle Sezioni unite.3. Il motivo è fondato e non vi è necessità di remissione alle Sezioni unite,per le ragioni che seguono.La tesi propugnata dall’Amministrazione è che, nell'ipotesi di ritardato oomesso versamento dell'imposta, l'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 504/1995prevede a carico del contribuente l'applicabilità di un'indennità di mora parial 6% dell'accisa tardivamente oltre agli interessi di mora, dovutecumulativamente. Questa interpretazione, già propria di un più risalenteorientamento della Corte di cassazione, di cui è paradigmatica è a pronunciaCass. n.16165 del 2016, secondo cui il d.lgs. n. 471 del 1997 detta unadisciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, integrata dalledisposizioni normative speciali di imposta (con riferimento alle accise, ild.lgs. n. 504 del 1995).Nel caso di omesso pagamento dell'imposta di consumo sul gas, nella citatadecisione la Corte ha ritenuto che trovano applicazione sia l'art. 13 del d.lgs.n. 471 cit., che dispone il pagamento di una somma a titolo di sanzioneamministrativa, sia l'art. 3, n. 4, del d.lgs. n. 504 cit., nel testo vigenteNumero registro generale 4001/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 9079/2026Data pubblicazione 10/04/2026ratione temporis, il quale prevede un'indennità di mora e gli interessi per ilritardato pagamento, trattandosi di norme pienamente compatibili, che nonrealizzano un cumulo di sanzioni in ragione della loro diversità funzionale,afflittiva (con riferimento alla sanzione amministrativa) e reintegrativa delpatrimonio leso (con riguardo all'indennità di mora ed agli interessi).4. All’interpretazione proposta dalla ricorrente si è contrapposta quella dellasocietà e fatta propria dal giudice d’appello, a favore del caratteresanzionatorio dell'indennità di mora.Si invoca a tal fine la natura speciale della disposizione che ne regolal'applicazione rispetto al disposto generale dell'art. 13 del d.lgs. n.471/1997. In tal senso, ritengono i fautori di questa lettura, depone lostesso tenore letterale dell'art. 3, comma 4 del Testo unico sulle accise, ilquale disciplina tanto il pagamento dell'indennità di mora (funzionesanzionatoria) quanto quello degli interessi. Il comma da ultimo citato, inparticolare, dispone: «In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del6%, riducibile al 2% se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data discadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilitoper il pagamento differito di diritti doganali».Questa seconda interpretazione ha avuto a sua volta una certa ecogiurisprudenziale, anche in seno alla Corte di legittimità, ad es. si veda Cass.n.30034 del 2018, seguita anche da Cass. n.1969 del 2019.In tali pronunce la Corte ha affermato che nell'ipotesi di versamentodell'imposta di consumo sul gas, trova applicazione la sola sanzione di cuiall'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995, costituita dal pagamento diun'indennità di mora, avente funzione di reintegrazione del patrimonio leso,sanzione non cumulabile, in virtù del principio di specialità nonché di quellidi uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, con quella prevista in viagenerale dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.Numero registro generale 4001/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 9079/2026Data pubblicazione 10/04/20265. Alla base del processo vi è dunque la questione della natura sanzionatoriao risarcitoria della predetta indennità di mora e la sua cumulabilità con lasanzione per omesso versamento di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. n.471/1997, pari al 30% delle somme non versate nei termini.Per comporre il contrasto, la Sezione, con ordinanza interlocutoria n.12762del 2020, ha richiesto al Massimario della Corte una specifica ricerca, al finedi apportare: a) una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, inparticolare sull'origine della previsione di cui all'art. 3, comma 4, decretolegislativo n. 504/1995, e sulla evoluzione dell'istituto dell'indennità dimora, facendo, altresì, riferimento al medesimo istituto previsto in materiadì imposte dirette, nonché alla soprattassa, prevista in materia di imposteindirette; b) una ricostruzione dell'eventuale impatto di sistema nellaqualificazione dell'indennità di mora di cui all'art. 3, comma 4, decretolegislativo n. 504/1995, in termini di misura sanzionatoria ovvero di misurarisarcitoria; c) una ricostruzione della giurisprudenza ordinaria e deicontributi anche dottrinali, sulla questione in esame.6. Il risultato di questo approfondimento ha permesso di acquisire una serieparticolarmente solida di elementi, tali da consentire di evitare la rimessionedella questione alle Sezioni unite, richiesta che, per la medesima ragione,va disattesa anche in questa sede, confluita nella decisione in pubblicaudienza ad opera della sentenza n.19338 del 2022 (e di altre due analoghe),con la quale la Corte ha sancito la prevalenza del primo orientamento.E’ stato così stabilito, in tema di accisa dovuta per la circolazione di prodottialcoolici in regime di sospensione d'imposta, che nel caso di ritardatopagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzione amministrativa, aisensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indennità di mora edegli interessi per il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, deld.lgs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distintaNumero registro generale 4001/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 9079/2026Data pubblicazione 10/04/2026e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributariagenerale.Tale soluzione, ampiamente argomentata dalla sentenza citata, è stata poiconfermata da altre pronunce della Sezione. Ad es., si veda in particolare,oltre alle analoghe Cass. nn.19339-19340/2022 sempre per accisa suprodotti alcoolici in regime di sospensione d'imposta, la Cass. n.22676 del2022 per accise su olii lubrificanti, nonché la successiva Cass. n.13766 del2025 in materia di accise sul gas.7. [OSCURATO:PERSONA] con la presente decisione presta adesione a questoorientamento, del tutto uniforme e consolidato, cui va data continuità anchenel caso di specie, essenzialmente per due ragioni decisive: in primo luogo,in quanto l’indennità di mora, prevista dall’art. 3, comma 4, del d.lgs.504/1995, ha una natura risarcitoria poiché il suo scopo è quello dicompensare l’erario per il danno derivante dal mancato e tardivo incassodell’imposta, simile alla funzione degli interessi moratori.In secondo luogo, poiché la sanzione amministrativa, prevista dall’art. 13del d.lgs. 471/1997, ha una natura puramente afflittiva e punitiva in ragionedel fatto che il suo obiettivo è sanzionare il comportamento illecito delcontribuente, scoraggiando future violazioni.Da tale distinzione fondamentale discende che le due disposizioni non sonoalternative tra loro, bensì complementari, poiché la prima ha lo scopo dirisarcire il danno finanziario patito dall’erario, mentre la seconda punisce latrasgressione della norma. Pertanto, il cumulo tra sanzione e indennità dimora è non solo possibile nel pieno rispetto degli artt.6 CEDU e 47 CDFUE,ma è anche dovuto e doveroso sul piano del diritto positivo.8. Alla luce di quanto precede dev’essere riaffermato anche nel caso dispecie l’orientamento sancito da Cass. n.19338 del 2022, precisando cheil cumulo tra indennità di mora e sanzione vale anche per l’accisaNumero registro generale 4001/2022Numero sezionale 466/2026Numero di raccolta generale 9079/2026Data pubblicazione 10/04/2026sull’energia elettrica e che, ai sensi dell’art.13, comma 2, d.lgs.n.471/1997 nel testo ratione temporis vigente anteriore all’abrogazionedella norma da parte dell’art.101 del d.lgs. n.173 del 2024 con effettodecorrente dal 1.1.2026 e non retroattivo, ciò vale non solo in caso diritardato versamento dell’imposta, ma anche e a maggior ragione in casodi omissione del versamento dell’imposta.9. La sentenza impugnata dev’essere così cassata e, non essendoviulteriori questioni di fatto da esaminare, va decisa nel merito con il rigettodell’originario ricorso introduttivo.10. Le spese di lite sono compensate per tutti i gradi di giudizio, alla lucedei contrasti giurisprudenziali esistenti e del consolidamento dellagiurisprudenza, anche con le precisazioni contenute nella presentedecisione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originario ricorso introduttivo;compensa le spese di lite per tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]