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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03033/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 22 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Salerno n. 14 del 2019, irrevocabile il 27 ottobre 2020, ritenendo che gli elementi indicati nell'istanza di revisione non avessero valenza di «nuove prove» ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., tali da essere inidonei, già in astratto, a condurre all'assoluzione dell'istante.

In particolare, la Corte d'appello ha ricostruito l'iter del processo nei confronti della Dipino, condannata, nel procedimento del quale si chiede la revisione, alla pena di anni quattordici di reclusione per l'omicidio volontario, e 511/1( per l'occultamento del cadavere, di [OSCURATO:PERSONA], reati commessi nell'aprile 2015, in concorso con [OSCURATO:PERSONA].

Le nuove prove che consentirebbero di rivedere il giudizio di colpevolezza sono state indicate nella confessione resa dal correo nel separato processo a suo carico, documentata in un memoriale scritto che la difesa della ricorrente avrebbe acquisito materialmente solo in data 3 maggio 2021, e nella consulenza medico-legale, dalla quale emergeva che la donna era portatrice di disabilità intellettiva di livello moderato, con fragilità psichica ed evidente suggestionabilità, condizione che l'aveva condotta ad addossarsi la responsabilità dell'omicidio su pressioni del [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, perché le nuove prove non avrebbero potuto scardinare l'accertamento della responsabilità concorsuale della Dipino per l'omicidio, in quanto la stessa si era affiancata al [OSCURATO:PERSONA] fin dall'inizio della comune azione criminosa, d'altronde sulla vittima erano state riscontrate numerosi lesioni riferibili a due fonti attive, che l'avevano colpita in svariati distretti fisici con forza differente.

Erano anche state rilevate tracce organiche riferibili alla vittima sotto le unghie della Dipino.

Inoltre, la responsabilità della ricorrente emergeva anche da altri elementi di prova, quali le intercettazioni; la Corte d'appello, pertanto, ha escluso l'efficienza scardinante della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle valutazioni neuropsichiatriche elaborate dai professori dell'università di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno ritenuto tale contributo ininfluente ed anche smentito dalla piena capacità della Dipino di stare in giudizio e dalla sua capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce inosservanza degli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen., nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di revisione per la mancata allegazione di elementi nuovi o estranei in grado di confutare la sentenza passata in giudicato.

In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, omettendo di confrontarsi con la portata degli elementi posti a base dell'istanza difensiva e con gli argomenti dedotti nella richiesta di revisione.

In relazione al memoriale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], reso nel processo d'appello a suo carico, la difesa lamenta che quest'ultima confessione non è mai confluita nel materiale cognitivo nel giudizio a carico della Dipino e non è stata quindi presa in considerazione nelle sentenze pronunciate all'esito dello stesso.

Essendo rinvenibili plurimi riscontri che ne confermano l'affidabilità e la piena valenza probatoria, tale confessione acquisterebbe rango di prova nuova.

D'altro canto, la consulenza tecnica prodotta aveva ad oggetto, in realtà, il tema della condizione clinica di ritardo mentale della Dipino, mai esplorato scientificamente nel corso del processo, e, non, come ritenuto dalla Corte territoriale, la capacità di intendere e di volere della Dipino.

Il vizio di motivazione riguarderebbe anche l'idoneità delle nuove prove a condurre al proscioglimento, in quanto la ordinanza non avrebbe compiuto alcun vaglio sul tenore e sulla portata delle due nuove prove.

Inoltre, si osserva che il giudizio di ammissibilità non avrebbe potuto avere che carattere sommario essendo preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito.

3. Il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Le prove di cui il ricorrente chiedeva l'ingresso nel giudizio di revisione sono state in modo non illogico giudicate incongruenti e non persuasive ai fini della decisione sul giudizio di responsabilità della ricorrente.

E' da sottolineare, infatti, preliminarmente il limitato valore dimostrativo che si può annettere alla dichiarazione liberatoria póstuma del coimputato, che, singolarmente considerata, non è sufficiente come autonoma prova nuova.

Il limitato valore dimostrativo della dichiarazione liberatoria postuma del coimputato nella fase della revisione si traduce nella inidoneità della prova invocata a costituire di per sé prova nuova sufficiente a condurre all'accoglimento della richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 36804 del 20/09/2021m, Ornato, Rv. 281992: in tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197- bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi).

Infatti, nel caso in esame, la dichiarazione liberatoria postuma viene resa da un coimputato che riferisce di non essere neanche sicuro del concreto svolgimento dell'azione criminosa a causa dello stato di ubriachezza in cui versava.Sempre in modo non illogico la Corte d'appello ha ritenuto di non attribuire rilievo decisivo alla ulteriore prova nuova che dovrebbe corroborare la dichiarazione liberatoria del coimputato, ovvero la consulenza tecnica sulla ricorrente, che in ricorso si sostiene essere finalizzata ad ottenere non il proscioglimento sull'imputabilità, ma a depotenziare la dichiarazione confessoria resa dalla stessa nell'immediatezza dei fatti.

Va osservato al riguardo che nella ordinanza della Corte d'appello si evidenzia, in effetti, in modo del tutto corretto e logico rispetto all'argomento proposto nell'istanza che, nella confessione stragiudiziale resa nel corso dell'intercettazione, la Dipino, durante il racconto, ha anche mimato il gesto di quando aveva messo le mani al collo della vittima, ed aveva manifestato paura che le indagini scientifiche potessero accertare che aveva messo le mani intorno al collo della vittima.

Il ricorso non riesce a scalfire il percorso logico seguito dalla ordinanza impugnata anche con riferimento alla circostanza che la consulenza tecnica sulla ricorrente non travolgerebbe comunque la confessione stragiudiziale effettuata dalla parte nel corso dell'intercettazione ambientale, confessione che, per il contesto di riservatezza in cui nelle intenzioni della parte doveva avvenire, era per sua natura spontanea, e non poteva essere condizionata dall'asserito rapporto di sudditanza con il coautore del reato.

Il giudizio di manifesta infondatezza dell'istanza di revisione non presenta, pertanto, vizi logici.

2. Oltre a non esservi vizi logici nel contenuto della decisione della Corte d'appello, non ve ne sono neanche nella procedura scelta dalla Corte, che ha provveduto sulla istanza con dichiarazione di inammissibilità resa de plano.

La decisione sul rito trova fondamento, infatti, nella norma attributiva del potere, che è l'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., che dispone che: "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità (...)".

La circostanza che il legislatore abbia richiamato tra le ipotesi che determinano la dichiarazione di inammissibilità della domanda de plano, oltre a situazioni che comportano una valutazione di tipo puramente processuale, anche la norma dell'art. 631 cod. proc. pen., secondo cui "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531", comporta che nella fase rescindente alla Corte d'appello spetti già un, sia pur limitato, potere di valutazione del merito dell'istanza.

La corretta ricostruzione sistematica dei limiti tra questo potere di valutazione preliminare del merito dell'istanza ed il giudizio di merito sulla istanza stessa indubbiamente non è semplice, in quanto, come è stato evidenziato in un precedente di legittimità, il giudizio di manifesta infondatezza comporta un "limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, sicchè è legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, che non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito" (Sez. 5, Sentenza n. 36718 del 04/05/2017, Aurichella, Rv. 271306).

Questo "limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito" comporta che la manifesta infondatezza debba essere dichiarata quando le nuove prove poste a suo fondamento siano inidonee "ictu oculi" (Sez. 5, Sentenza n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071), o con evidenza (Sez. 2, Sentenza n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422), a determinare un effetto demolitorio del giudicato, pur se altro filone interpretativo ampia i margini della valutazione de plano, perché ritiene si debba trattare di "delibazione non superficiale, sia pure sommaria" (Sez. 5, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405).

Nella valutazione di inidoneità "ictu ocu/i" o "con evidenza" o, comunque, "sommaria", la giurisprudenza di legittimità ritiene rientri anche la "la presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività, delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (ancora Sez. 5, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405, cit.) e finanche la "comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta" (Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029; Sez. 1, Sentenza n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437).

Nel caso in esame, in cui i nova erano costituiti da due prove precostituite (il memoriale del coimputato e la consulenza tecnica di parte), il giudizio in astratto di incongruenza e non persuasività è stato correttamente ed agevolmente effettuato in fase di valutazione della manifesta infondatezza.

Ne consegue che nel caso in esame la Corte d'appello aveva il potere di ritenere non decisive già nella fase della inammissibilità le allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria, e che tale potere è stato, per le ragioni che sono state indicate sopra, correttamente esercitato. (

3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Salerno n. 14 del 2019, irrevocabile il 27 ottobre 2020, ritenendo che gli elementi indicati nell'istanza di revisione non avessero valenza di «nuove prove» ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., tali da essere inidonei, già in astratto, a condurre all'assoluzione dell'istante. In particolare, la Corte d'appello ha ricostruito l'iter del processo nei confronti della Dipino, condannata, nel procedimento del quale si chiede la revisione, alla pena di anni quattordici di reclusione per l'omicidio volontario, e 511/1( per l'occultamento del cadavere, di [OSCURATO:PERSONA], reati commessi nell'aprile 2015, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]. Le nuove prove che consentirebbero di rivedere il giudizio di colpevolezza sono state indicate nella confessione resa dal correo nel separato processo a suo carico, documentata in un memoriale scritto che la difesa della ricorrente avrebbe acquisito materialmente solo in data 3 maggio 2021, e nella consulenza medico-legale, dalla quale emergeva che la donna era portatrice di disabilità intellettiva di livello moderato, con fragilità psichica ed evidente suggestionabilità, condizione che l'aveva condotta ad addossarsi la responsabilità dell'omicidio su pressioni del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione, perché le nuove prove non avrebbero potuto scardinare l'accertamento della responsabilità concorsuale della Dipino per l'omicidio, in quanto la stessa si era affiancata al [OSCURATO:PERSONA] fin dall'inizio della comune azione criminosa, d'altronde sulla vittima erano state riscontrate numerosi lesioni riferibili a due fonti attive, che l'avevano colpita in svariati distretti fisici con forza differente. Erano anche state rilevate tracce organiche riferibili alla vittima sotto le unghie della Dipino. Inoltre, la responsabilità della ricorrente emergeva anche da altri elementi di prova, quali le intercettazioni; la Corte d'appello, pertanto, ha escluso l'efficienza scardinante della testimonianza del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle valutazioni neuropsichiatriche elaborate dai professori dell'università di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i giudici hanno ritenuto tale contributo ininfluente ed anche smentito dalla piena capacità della Dipino di stare in giudizio e dalla sua capacità di intendere e di volere all'epoca dei fatti. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce inosservanza degli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen., nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul giudizio di inammissibilità per manifesta infondatezza della richiesta di revisione per la mancata allegazione di elementi nuovi o estranei in grado di confutare la sentenza passata in giudicato. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, omettendo di confrontarsi con la portata degli elementi posti a base dell'istanza difensiva e con gli argomenti dedotti nella richiesta di revisione. In relazione al memoriale del coimputato [OSCURATO:PERSONA], reso nel processo d'appello a suo carico, la difesa lamenta che quest'ultima confessione non è mai confluita nel materiale cognitivo nel giudizio a carico della Dipino e non è stata quindi presa in considerazione nelle sentenze pronunciate all'esito dello stesso. Essendo rinvenibili plurimi riscontri che ne confermano l'affidabilità e la piena valenza probatoria, tale confessione acquisterebbe rango di prova nuova. D'altro canto, la consulenza tecnica prodotta aveva ad oggetto, in realtà, il tema della condizione clinica di ritardo mentale della Dipino, mai esplorato scientificamente nel corso del processo, e, non, come ritenuto dalla Corte territoriale, la capacità di intendere e di volere della Dipino. Il vizio di motivazione riguarderebbe anche l'idoneità delle nuove prove a condurre al proscioglimento, in quanto la ordinanza non avrebbe compiuto alcun vaglio sul tenore e sulla portata delle due nuove prove. Inoltre, si osserva che il giudizio di ammissibilità non avrebbe potuto avere che carattere sommario essendo preclusa una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito. 3. Il Procuratore generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Le prove di cui il ricorrente chiedeva l'ingresso nel giudizio di revisione sono state in modo non illogico giudicate incongruenti e non persuasive ai fini della decisione sul giudizio di responsabilità della ricorrente. E' da sottolineare, infatti, preliminarmente il limitato valore dimostrativo che si può annettere alla dichiarazione liberatoria póstuma del coimputato, che, singolarmente considerata, non è sufficiente come autonoma prova nuova. Il limitato valore dimostrativo della dichiarazione liberatoria postuma del coimputato nella fase della revisione si traduce nella inidoneità della prova invocata a costituire di per sé prova nuova sufficiente a condurre all'accoglimento della richiesta (Sez. 6, Sentenza n. 36804 del 20/09/2021m, Ornato, Rv. 281992: in tema di revisione, la dichiarazione liberatoria di un coimputato, o comunque di un soggetto che va esaminato ai sensi dell'art. 197- bis cod. proc. pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" in forza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, da sola, "prova nuova", bensì mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi). Infatti, nel caso in esame, la dichiarazione liberatoria postuma viene resa da un coimputato che riferisce di non essere neanche sicuro del concreto svolgimento dell'azione criminosa a causa dello stato di ubriachezza in cui versava.Sempre in modo non illogico la Corte d'appello ha ritenuto di non attribuire rilievo decisivo alla ulteriore prova nuova che dovrebbe corroborare la dichiarazione liberatoria del coimputato, ovvero la consulenza tecnica sulla ricorrente, che in ricorso si sostiene essere finalizzata ad ottenere non il proscioglimento sull'imputabilità, ma a depotenziare la dichiarazione confessoria resa dalla stessa nell'immediatezza dei fatti. Va osservato al riguardo che nella ordinanza della Corte d'appello si evidenzia, in effetti, in modo del tutto corretto e logico rispetto all'argomento proposto nell'istanza che, nella confessione stragiudiziale resa nel corso dell'intercettazione, la Dipino, durante il racconto, ha anche mimato il gesto di quando aveva messo le mani al collo della vittima, ed aveva manifestato paura che le indagini scientifiche potessero accertare che aveva messo le mani intorno al collo della vittima. Il ricorso non riesce a scalfire il percorso logico seguito dalla ordinanza impugnata anche con riferimento alla circostanza che la consulenza tecnica sulla ricorrente non travolgerebbe comunque la confessione stragiudiziale effettuata dalla parte nel corso dell'intercettazione ambientale, confessione che, per il contesto di riservatezza in cui nelle intenzioni della parte doveva avvenire, era per sua natura spontanea, e non poteva essere condizionata dall'asserito rapporto di sudditanza con il coautore del reato. Il giudizio di manifesta infondatezza dell'istanza di revisione non presenta, pertanto, vizi logici. 2. Oltre a non esservi vizi logici nel contenuto della decisione della Corte d'appello, non ve ne sono neanche nella procedura scelta dalla Corte, che ha provveduto sulla istanza con dichiarazione di inammissibilità resa de plano. La decisione sul rito trova fondamento, infatti, nella norma attributiva del potere, che è l'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., che dispone che: "quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilità (...)". La circostanza che il legislatore abbia richiamato tra le ipotesi che determinano la dichiarazione di inammissibilità della domanda de plano, oltre a situazioni che comportano una valutazione di tipo puramente processuale, anche la norma dell'art. 631 cod. proc. pen., secondo cui "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d'inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531", comporta che nella fase rescindente alla Corte d'appello spetti già un, sia pur limitato, potere di valutazione del merito dell'istanza. La corretta ricostruzione sistematica dei limiti tra questo potere di valutazione preliminare del merito dell'istanza ed il giudizio di merito sulla istanza stessa indubbiamente non è semplice, in quanto, come è stato evidenziato in un precedente di legittimità, il giudizio di manifesta infondatezza comporta un "limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, in ordine all'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento, sicchè è legittima la verifica prognostica sul grado di affidabilità e di conferenza dei nova, che non si traduca in indebite anticipazioni del giudizio di merito" (Sez. 5, Sentenza n. 36718 del 04/05/2017, Aurichella, Rv. 271306). Questo "limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito" comporta che la manifesta infondatezza debba essere dichiarata quando le nuove prove poste a suo fondamento siano inidonee "ictu oculi" (Sez. 5, Sentenza n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071), o con evidenza (Sez. 2, Sentenza n. 19648 del 03/02/2021, Martinelli, Rv. 281422), a determinare un effetto demolitorio del giudicato, pur se altro filone interpretativo ampia i margini della valutazione de plano, perché ritiene si debba trattare di "delibazione non superficiale, sia pure sommaria" (Sez. 5, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405). Nella valutazione di inidoneità "ictu ocu/i" o "con evidenza" o, comunque, "sommaria", la giurisprudenza di legittimità ritiene rientri anche la "la presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività, delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (ancora Sez. 5, Sentenza n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405, cit.) e finanche la "comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta" (Sez. 2, Sentenza n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029; Sez. 1, Sentenza n. 34928 del 27/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253437). Nel caso in esame, in cui i nova erano costituiti da due prove precostituite (il memoriale del coimputato e la consulenza tecnica di parte), il giudizio in astratto di incongruenza e non persuasività è stato correttamente ed agevolmente effettuato in fase di valutazione della manifesta infondatezza. Ne consegue che nel caso in esame la Corte d'appello aveva il potere di ritenere non decisive già nella fase della inammissibilità le allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria, e che tale potere è stato, per le ragioni che sono state indicate sopra, correttamente esercitato. ( 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Sentenza Cassazione n. 03033/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris