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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 36773/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso del ricorrente - con il quale si duole del vizio di motivazione in riferimento all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di dubbi circa la sussistenza del dolo del reato, avendo l'imputato attestato personalmente la propria identità, dichiarando delle false generalità ai pubblici ufficiali intervenuti.

Le circostanze in cui ciò è avvenuto facevano emergere, inoltre, la funzionalità della dichiarazione resa, destinata ad attestare la sua identità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile in quanto inedito, relativo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; Considerato che il terzo motivo del ricorso del ricorrente - con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché aspecifico, non confrontandosi la difesa (cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m., a proposito della mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) con la congrua motivazione resa dai giudici del merito in tema di trattamento punitivo, attesa l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle invocate attenuanti, nonché della mancanza di un contegno collaborativo, anche in considerazione della personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l'8 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso del ricorrente - con il quale si duole del vizio di motivazione in riferimento all'insussistenza dell'elemento psicologico del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha escluso la sussistenza di dubbi circa la sussistenza del dolo del reato, avendo l'imputato attestato personalmente la propria identità, dichiarando delle false generalità ai pubblici ufficiali intervenuti. Le circostanze in cui ciò è avvenuto facevano emergere, inoltre, la funzionalità della dichiarazione resa, destinata ad attestare la sua identità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile in quanto inedito, relativo a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza; Considerato che il terzo motivo del ricorso del ricorrente - con il quale lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché aspecifico, non confrontandosi la difesa (cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo, Rv. 260608 — 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849 — 01; Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo, n. m., a proposito della mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) con la congrua motivazione resa dai giudici del merito in tema di trattamento punitivo, attesa l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle invocate attenuanti, nonché della mancanza di un contegno collaborativo, anche in considerazione della personalità negativa dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'8 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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