Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 39768/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0424DPY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio, riformava parzialmente - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 22/1/2019 in ordine al delitto indicato in rubrica.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., della quale ricorrerebbero i presupposti.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenza, in particolare, ha evidenziato che non poteva essere riconosciuta l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, a fronte delle conseguenze derivate dall'effrazione delle porte di ingresso delle persone offese, le cui abitazioni erano state messe a soqquadro dal ricorrente e dai suoi complici.

Questa motivazione, peraltro, non può essere superata dall'unico motivo di ricorso, palesemente inammissibile perché di puro merito, secondo cui i beni rubati in una delle abitazioni non sarebbero stati di particolare valore (oltre ad essere stati immediatamente recuperati dalle forze dell'ordine), e, nell'altra abitazione, nulla sarebbe stato sottratto e i danni ai locali non sarebbero stati "particolarmente rilevanti".

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0424DPY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, pronunciandosi in sede di rinvio, riformava parzialmente - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - la sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo il 22/1/2019 in ordine al delitto indicato in rubrica. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, contestando la motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., della quale ricorrerebbero i presupposti. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché trascura che il Collegio del gravame - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che non poteva essere riconosciuta l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, a fronte delle conseguenze derivate dall'effrazione delle porte di ingresso delle persone offese, le cui abitazioni erano state messe a soqquadro dal ricorrente e dai suoi complici. Questa motivazione, peraltro, non può essere superata dall'unico motivo di ricorso, palesemente inammissibile perché di puro merito, secondo cui i beni rubati in una delle abitazioni non sarebbero stati di particolare valore (oltre ad essere stati immediatamente recuperati dalle forze dell'ordine), e, nell'altra abitazione, nulla sarebbe stato sottratto e i danni ai locali non sarebbero stati "particolarmente rilevanti". 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 ottobre 2024 Il C sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39768/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris