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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12185/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - / avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 56, 629, co. 1 e 2, cod. pen. sulla base dell'identificazione dell'imputato da parte del teste, [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte d'appello di Napoli, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto legittimo, ai fini della valutazione della penale responsabilità, l'utilizzo delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto l'imputato, soggetto a lui già noto per ragioni d'ufficio, e che ha ribadito quanto detto in sede dibattimentale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione delle prove sulla base di un'erronea ricostruzione della sede del doppio incarico del teste [OSCURATO:PERSONA], dell'utilizzo del plurale nella richiesta estorsiva e della ricerca dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito nel merito ha esplicitato con chiarezza le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); considerato che il terzo motivo di ricorso censura il riconoscimento fotografico tramite il sistema weblase non è consentito dalla legge, stante laè preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quelh compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di secondo grado ha assolto il proprio onere motivazionale a pag. 5 della sentenza impugnata, ove risulta che la visione del sistema weblase è stato valutato unitamente alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il quarto motivo di ricorso contesta la mancata escussione degli agenti della pattuglia mobile di zona è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 6) complessivamente valutata; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissib P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] - / avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 56, 629, co. 1 e 2, cod. pen. sulla base dell'identificazione dell'imputato da parte del teste, [OSCURATO:PERSONA], non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che la Corte d'appello di Napoli, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto legittimo, ai fini della valutazione della penale responsabilità, l'utilizzo delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riconosciuto l'imputato, soggetto a lui già noto per ragioni d'ufficio, e che ha ribadito quanto detto in sede dibattimentale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del/della dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità deducendo il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per utilizzazione delle prove sulla base di un'erronea ricostruzione della sede del doppio incarico del teste [OSCURATO:PERSONA], dell'utilizzo del plurale nella richiesta estorsiva e della ricerca dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in presenza di cosiddetta "doppia conforme", poiché in tal modo il vizio dedotto viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del "devolutum" ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito nel merito ha esplicitato con chiarezza le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); considerato che il terzo motivo di ricorso censura il riconoscimento fotografico tramite il sistema weblase non è consentito dalla legge, stante laè preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quelh compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di secondo grado ha assolto il proprio onere motivazionale a pag. 5 della sentenza impugnata, ove risulta che la visione del sistema weblase è stato valutato unitamente alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il quarto motivo di ricorso contesta la mancata escussione degli agenti della pattuglia mobile di zona è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 6) complessivamente valutata; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.M
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