CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE. APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che, con la sentenza della Corte d'Appello di Genova impugnata, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato di furto pluriaggravato in privata dimora di una motosega e di un paio di scarpe, sottratti dal magazzino degli attrezzi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Rilevato, altresì, che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico argomento difensivo, vizi motivazionali quanto all'affermazione di responsabilità ed all'intera ricostruzione del fatto, indiziaria e non sufficiente a fondare la prova (basata sulla presenza di due impronte digitali su di una scala antistante il magazzino), a giudizio del ricorrente, che contesta, altresì, l'attendibilità della persona offesa e il riferimento fuorviante ai suoi numerosi precedenti penali. 3. Ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto con ragioni estremamente generiche, prive di specificità anche perché meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, senza alcun confronto con essi, oltre che formulato "in fatto", poichè tenta di veicolare al Collegio una diversa ricostruzione degli elementi emersi dal tessuto probatorio (soprattutto sminuendo il dato delle impronte digitali ritrovate sul luogo del delitto), ampiamente esplorato dalla sentenza impugnata, senza aporie motivazionali. 4. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7