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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30517/2025

Testo disponibile della fonte

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iminari del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Torino, con ordinanza del 26 febbraio 2025, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di revoca della confisca di quattro immobili siti in via [OSCURATO:PERSONA] da Pietralcina a [OSCURATO:PERSONA], Milano, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 1698/18 pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], il 13 novembre 2018, irrevocabile il 1° agosto 2019, in relazione al reato di cui agli artt. 640-bis e 61, n. 7, cod. pen. 2.

In data 24 febbraio 2018 il [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Torino ha disposto il sequestro preventivo per equivalente, eseguito il 9 marzo 2018, dei quattro immobili oggetto dell’attuale istanza nell’ambito delle indagini relative al reato di cui all’art. 640-bis e 61, n. 7, cod. pen. iscritto nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], al tempo compagno di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l’impostazione dell’accusa i beni, acquistati nel 2017 e intestati all’istante, erano stati pagati e nella disponibilità dell’indagato che, nel corso delle indagini, ha ammesso che “la casa è stata acquistata con i soldi della ENERGY Costruzioni, l’ho intestata alla mia convivente perché avevo paura.

La mia convivente però non sa nulla ed è in perfetta buona fede”.

Con la sentenza di applicazione di pena emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha disposto la confisca di quanto in sequestro ai sensi degli artt. 240 e 604-quater cod. pen. 3.

In data 6 febbraio 2024 ad [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata l’ordinanza di sgombro emessa il 26 gennaio 2024 e questa ha successivamente presentato l’istanza oggetto dell’attuale procedimento evidenziando di avere appreso dell’esistenza del provvedimento ablativo solo a seguito della notifica e, quanto al merito, di essere la reale proprietaria dei beni per essere subentrata all’ex compagno che aveva stipulato il contratto preliminare in data 19 aprile 2017 e che l’unica somma da questo corrisposta era solo quella di 100.000,00 euro, versata a titolo di caparra confirmatoria, avendo poi, successivamente, provveduto lei stessa al saldo di quanto dovuto a titolo di prezzo, nonché al pagamento degli oneri tributari e di tutte le successive e ulteriori spese relative agli immobili.

4. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che le somme versate erano comunque riferibili al condannato e ritenuto che le dichiarazioni rese dallo stesso non lasciassero dubbi quanto alla reale proprietà dei beni, ha respinto la richiesta di revoca.

5. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessata che, a mezzo del difensore, in due distinti ma complementari motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 240, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 111 Cost. e 234 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta riferibilità dei beni ad [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata considerazione della documentazione bancaria prodotta dalla difesa in merito alla provvista economica utilizzata per acquistare gli immobili.

La difesa, nello specifico, rileva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’istante ha corrisposto il saldo delle somme per l’acquisto degli immobili e che ha poi pagato tutti gli importi dovuti a titolo fiscale e per la gestione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi così che risulterebbe evidente che la stessa, che non ha avuto alcun ruolo nell’attività illecita posta in essere dall’ex compagno e ha avuto notizia della confisca solo allorché è stata eseguita, era la reale proprietaria dei beni per cui deve essere considerata a tutti gli effetti terza estranea.

Ciò anche al di là delle dichiarazioni rese dal condannato che si è attribuito la proprietà degli immobili.

6. In data 30 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 240, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 111 cost. e 234 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta riferibilità dei beni ad [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata considerazione della documentazione bancaria prodotta dalla difesa in merito alla provvista economica utilizzata per acquistare gli immobili.

La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti censura la coerenza e logicità della conclusione cui è pervenuto il giudice, è infondata.

Il giudice dell’esecuzione, infatti, correttamente richiamati i principi in materia per cui la confisca disposta può essere revocata qualora il terzo dimostri di essere il proprietario del bene ovvero vanti un autonomo diritto alla restituzione del bene devoluto allo Stato (tra le tante, da ultimo, Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Pmt, Rv. 285695 – 02), ha fornito una risposta corretta e adeguata alle ragioni poste dalla difesa a fondamento dell’istanza proposta.

Ciò anche facendo riferimento alle allegazioni documentali prodotte che, seppure attestino che la ricorrente ha pagato le spese condominiali, le utenze e gli oneri tributati, nulla consentono di inferire quanto alla capacità economica della ricorrente e, quindi, in ordine alla provenienza della provvista necessaria all’acquisto del bene immobile e invero, anche quanto a quella utilizzata per corrispondere le stesse spese di gestione.

Nello specifico, d’altro canto, nulla risulta essere stato indicato, neanche nel ricorso, in merito alle modalità utilizzate per la compravendita, conclusa dal condannato sottoscrivendo un contratto preliminare per persona da nominare, e ai tempi e modi nei quali e con i quali sarebbe stata restituita la somma di 100.000,00 versata sempre dal condannato a titolo di caparra né, inoltre, si dà conto di quali sarebbero i redditi leciti che la stessa avrebbe poi utilizzato per corrispondere il saldo.

Va considerato sotto tale profilo che l’onere del giudice di confrontarsi con gli argomenti della difesa risente della specificità del criterio decisorio e dello standard probatorio cui deve attenersi il giudice (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220) e che questo non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti.

Essendo infatti sufficiente che nella motivazione lo stesso indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando così di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170, Questo, peraltro, senza tenere conto che il ricorrente ha omesso di confrontarsi in concreto con il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio e che tale elemento è stato coerentemente valorizzato nel provvedimento impugnato nell’ambito di una valutazione complessiva che, in assenza di vizi logici, non è sindacabile in questa sede.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iminari del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Torino, con ordinanza del 26 febbraio 2025, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di revoca della confisca di quattro immobili siti in via [OSCURATO:PERSONA] da Pietralcina a [OSCURATO:PERSONA], Milano, disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza n. 1698/18 pronunciata dal Tribunale di Torino, Sezione Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], il 13 novembre 2018, irrevocabile il 1° agosto 2019, in relazione al reato di cui agli artt. 640-bis e 61, n. 7, cod. pen. 2. In data 24 febbraio 2018 il [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] di Torino ha disposto il sequestro preventivo per equivalente, eseguito il 9 marzo 2018, dei quattro immobili oggetto dell’attuale istanza nell’ambito delle indagini relative al reato di cui all’art. 640-bis e 61, n. 7, cod. pen. iscritto nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], al tempo compagno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’impostazione dell’accusa i beni, acquistati nel 2017 e intestati all’istante, erano stati pagati e nella disponibilità dell’indagato che, nel corso delle indagini, ha ammesso che “la casa è stata acquistata con i soldi della ENERGY Costruzioni, l’ho intestata alla mia convivente perché avevo paura. La mia convivente però non sa nulla ed è in perfetta buona fede”. Con la sentenza di applicazione di pena emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha disposto la confisca di quanto in sequestro ai sensi degli artt. 240 e 604-quater cod. pen. 3. In data 6 febbraio 2024 ad [OSCURATO:PERSONA] è stata notificata l’ordinanza di sgombro emessa il 26 gennaio 2024 e questa ha successivamente presentato l’istanza oggetto dell’attuale procedimento evidenziando di avere appreso dell’esistenza del provvedimento ablativo solo a seguito della notifica e, quanto al merito, di essere la reale proprietaria dei beni per essere subentrata all’ex compagno che aveva stipulato il contratto preliminare in data 19 aprile 2017 e che l’unica somma da questo corrisposta era solo quella di 100.000,00 euro, versata a titolo di caparra confirmatoria, avendo poi, successivamente, provveduto lei stessa al saldo di quanto dovuto a titolo di prezzo, nonché al pagamento degli oneri tributari e di tutte le successive e ulteriori spese relative agli immobili. 4. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che le somme versate erano comunque riferibili al condannato e ritenuto che le dichiarazioni rese dallo stesso non lasciassero dubbi quanto alla reale proprietà dei beni, ha respinto la richiesta di revoca. 5. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessata che, a mezzo del difensore, in due distinti ma complementari motivi, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 240, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 111 Cost. e 234 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta riferibilità dei beni ad [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata considerazione della documentazione bancaria prodotta dalla difesa in merito alla provvista economica utilizzata per acquistare gli immobili. La difesa, nello specifico, rileva che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l’istante ha corrisposto il saldo delle somme per l’acquisto degli immobili e che ha poi pagato tutti gli importi dovuti a titolo fiscale e per la gestione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi così che risulterebbe evidente che la stessa, che non ha avuto alcun ruolo nell’attività illecita posta in essere dall’ex compagno e ha avuto notizia della confisca solo allorché è stata eseguita, era la reale proprietaria dei beni per cui deve essere considerata a tutti gli effetti terza estranea. Ciò anche al di là delle dichiarazioni rese dal condannato che si è attribuito la proprietà degli immobili. 6. In data 30 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In due distinti ma complementari motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 240, 640-quater e 322-ter cod. pen. e 111 cost. e 234 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta riferibilità dei beni ad [OSCURATO:PERSONA] e alla mancata considerazione della documentazione bancaria prodotta dalla difesa in merito alla provvista economica utilizzata per acquistare gli immobili. La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti censura la coerenza e logicità della conclusione cui è pervenuto il giudice, è infondata. Il giudice dell’esecuzione, infatti, correttamente richiamati i principi in materia per cui la confisca disposta può essere revocata qualora il terzo dimostri di essere il proprietario del bene ovvero vanti un autonomo diritto alla restituzione del bene devoluto allo Stato (tra le tante, da ultimo, Sez. 3, n. 50304 del 10/11/2023, Pmt, Rv. 285695 – 02), ha fornito una risposta corretta e adeguata alle ragioni poste dalla difesa a fondamento dell’istanza proposta. Ciò anche facendo riferimento alle allegazioni documentali prodotte che, seppure attestino che la ricorrente ha pagato le spese condominiali, le utenze e gli oneri tributati, nulla consentono di inferire quanto alla capacità economica della ricorrente e, quindi, in ordine alla provenienza della provvista necessaria all’acquisto del bene immobile e invero, anche quanto a quella utilizzata per corrispondere le stesse spese di gestione. Nello specifico, d’altro canto, nulla risulta essere stato indicato, neanche nel ricorso, in merito alle modalità utilizzate per la compravendita, conclusa dal condannato sottoscrivendo un contratto preliminare per persona da nominare, e ai tempi e modi nei quali e con i quali sarebbe stata restituita la somma di 100.000,00 versata sempre dal condannato a titolo di caparra né, inoltre, si dà conto di quali sarebbero i redditi leciti che la stessa avrebbe poi utilizzato per corrispondere il saldo. Va considerato sotto tale profilo che l’onere del giudice di confrontarsi con gli argomenti della difesa risente della specificità del criterio decisorio e dello standard probatorio cui deve attenersi il giudice (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220) e che questo non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti. Essendo infatti sufficiente che nella motivazione lo stesso indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando così di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, tanto che l’ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170, Questo, peraltro, senza tenere conto che il ricorrente ha omesso di confrontarsi in concreto con il contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’interrogatorio e che tale elemento è stato coerentemente valorizzato nel provvedimento impugnato nell’ambito di una valutazione complessiva che, in assenza di vizi logici, non è sindacabile in questa sede. 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spe
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