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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29248/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, ha confermato la sentenza di primo grado, e lo ha condannato alla pena di mesi 3 di arresto, per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 54 e 1161, n.1, R.D. n. 327 del 1942 (cod. nav.), per avere occupato abusivamente suolo demaniale marittimo.

Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, avendo la Corte territoriale affermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base della sola presenza di questi sul posto al momento del sopralluogo.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Nel caso di specie, in ogni caso si osserva che il giudice a quo ha effettuato una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, laddove ha affermato che non vi è alcun dubbio sulla configurabilità della fattispecie di reato in contestazione, tanto rispetto all'elemento oggettivo quanto rispetto a quello soggettivo, tenuto conto che l'imputato è stato trovato sul luogo, che il manufatto abusivo, prospiciente alla spiaggia, era adibito a stalla con all'interno cavalli di cui l'imputato si è dichiarato proprietario (due dei quattro cavalli), che l'occupazione non era occasionale in ragione delle caratteristiche e circostanze verificate nel manufatto (presenza di energia elettrica, dispensa con medicinali, un frigorifero funzionante, referti analitici relative ai cavalli).

In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di 2tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente e all'assenza di qualsiasi elemento concreto meritevole di positivo apprezzamento, tenuto conto che l'imputato non ha fornito alcuna collaborazione, limitandosi a dichiararsi proprietario dei cavalli.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, ha confermato la sentenza di primo grado, e lo ha condannato alla pena di mesi 3 di arresto, per il reato di cui all'art. 110 cod. pen., 54 e 1161, n.1, R.D. n. 327 del 1942 (cod. nav.), per avere occupato abusivamente suolo demaniale marittimo. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato, avendo la Corte territoriale affermato la responsabilità penale del ricorrente sulla base della sola presenza di questi sul posto al momento del sopralluogo. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Nel caso di specie, in ogni caso si osserva che il giudice a quo ha effettuato una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, laddove ha affermato che non vi è alcun dubbio sulla configurabilità della fattispecie di reato in contestazione, tanto rispetto all'elemento oggettivo quanto rispetto a quello soggettivo, tenuto conto che l'imputato è stato trovato sul luogo, che il manufatto abusivo, prospiciente alla spiaggia, era adibito a stalla con all'interno cavalli di cui l'imputato si è dichiarato proprietario (due dei quattro cavalli), che l'occupazione non era occasionale in ragione delle caratteristiche e circostanze verificate nel manufatto (presenza di energia elettrica, dispensa con medicinali, un frigorifero funzionante, referti analitici relative ai cavalli). In ordine al secondo motivo si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di 2tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente e all'assenza di qualsiasi elemento concreto meritevole di positivo apprezzamento, tenuto conto che l'imputato non ha fornito alcuna collaborazione, limitandosi a dichiararsi proprietario dei cavalli. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M
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