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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31652/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27029-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5915/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha confermato la pronuncia della C'113 di Catania ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di rimborso delle imposte versate dai soggetti ricompresi nel cratere sismico del sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel 1990.

Più in particolare, il collegio di secondo grado ha ritenuto che la contribuente, pur titolare di partita IVA, abbia ricevuto per il triennio 1990-1992 la restituzione di somma assai inferiore all'importo de minimis oltre il quale la disciplina nazionale di restituzione doveva considerarsi contraria al regime eurocomunitario e recuperata in quanto aiuto di Stato distorsivo della concorrenza.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665,

1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies d.l. n. 91/2017, dell'art. 9, comma 17,

1. n. 289/2002, dei provvedimenti contingibili ed urgenti della Protezione civile in occasione del predetto sisma, nonché dell'art. 1, secondo comma,

1. n. 21/2008, unitamente all'art. 2697 c.c., degli articoli n. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, infine, dei regolamenti CE n. 1407/2013, nonché n. 994/1998.

Nello specifico, il patrono erariale si duole che il giudicante di secondo grado siasi limitato a valutare "in assoluto" la somma percepita, ritenendola inferiore al limite di attenzione comunitaria, ma ha obliato di valutarla Ric. 2021 n. 27029 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- secondo il c.d.

"triennio mobile", parimenti richiesto dalla legge, per accertare che non siano state percepite altre somme riferibili ad aiuti di Stato che, sommate, superino il precitato limite di de minimis.

Sul punto è intervenuta questa Corte con articolata pronuncia ricostruttiva dei diversi orientamenti e del sopravvenire delle norme relative al predetto sisma 1990, sancendo — per quanto qui interessa- che la verifica della sussistenza (o meno) dell'aiuto di Stato deve avvenire tenendo conto (tra gli altri) dei contributi percepiti nel triennio mobile (cfr. Cass.

V, n. 5923/2019, segnatamente 5.6).

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27029-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5915/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Catania che ha confermato la pronuncia della C'113 di Catania ove erano apprezzate le ragioni della contribuente in tema di rimborso delle imposte versate dai soggetti ricompresi nel cratere sismico del sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel 1990. Più in particolare, il collegio di secondo grado ha ritenuto che la contribuente, pur titolare di partita IVA, abbia ricevuto per il triennio 1990-1992 la restituzione di somma assai inferiore all'importo de minimis oltre il quale la disciplina nazionale di restituzione doveva considerarsi contraria al regime eurocomunitario e recuperata in quanto aiuto di Stato distorsivo della concorrenza. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 1, comma 665, 1. n. 190/2014, come novellato dall'art. 16 octies d.l. n. 91/2017, dell'art. 9, comma 17, 1. n. 289/2002, dei provvedimenti contingibili ed urgenti della Protezione civile in occasione del predetto sisma, nonché dell'art. 1, secondo comma, 1. n. 21/2008, unitamente all'art. 2697 c.c., degli articoli n. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, infine, dei regolamenti CE n. 1407/2013, nonché n. 994/1998. Nello specifico, il patrono erariale si duole che il giudicante di secondo grado siasi limitato a valutare "in assoluto" la somma percepita, ritenendola inferiore al limite di attenzione comunitaria, ma ha obliato di valutarla Ric. 2021 n. 27029 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- secondo il c.d. "triennio mobile", parimenti richiesto dalla legge, per accertare che non siano state percepite altre somme riferibili ad aiuti di Stato che, sommate, superino il precitato limite di de minimis. Sul punto è intervenuta questa Corte con articolata pronuncia ricostruttiva dei diversi orientamenti e del sopravvenire delle norme relative al predetto sisma 1990, sancendo — per quanto qui interessa- che la verifica della sussistenza (o meno) dell'aiuto di Stato deve avvenire tenendo conto (tra gli altri) dei contributi percepiti nel triennio mobile (cfr. Cass. V, n. 5923/2019, segnatamente 5.6). Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Regione Sicilia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legitti
Sentenza Cassazione n. 31652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris