CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 09667/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 16 novembre 2022, il Tribunale di Enna, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta dell'Ufficio esecuzione penale, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dello stesso Tribunale in data 6 giugno 2018, irrevocabile il 9 dicembre 2020, sussistendone i presupposti di legge. A seguito di detta ordinanza il Pubblico ministero, in data 2 dicembre 2022, emetteva ordine di esecuzione di pene concorrenti che contestualmente sospendeva, ex art. 665 cod. proc. pen. 2. L'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato a mezzo pec in data 29 dicembre 2022, dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta preliminarmente eccepiva la nullità o, comunque, l'inefficacia del «titolo esecutivo» a causa dell'irregolare notifica al condannato dell'ordinanza del Tribunale di Enna in data 16 novembre 2022. La notifica - segnalava l'interessato - era avvenuta ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., nonostante l'espressa dichiarazione del difensore di fiducia, nell'atto di nomina (riprodotto pro parte nell'istanza), di non voler ricevere le notifiche per conto del condannato; ciò che l'avrebbe privato della possibilità di ricorrere per cassazione avverso detta ordinanza. La conoscenza del provvedimento si sarebbe avuta solo con la notifica dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti avvenuta personalmente al condannato. In via di subordine svolgeva istanza di ammissione alle misure alternative. 3. L'Ufficio del Pubblico ministero trasmetteva copia del suindicato atto a firma della difesa al Tribunale di Enna, quale giudice dell'esecuzione, per le «valutazioni di competenza». 3. Il Tribunale di Enna, con l'ordinanza in preambolo del 25 gennaio 2023 - qualificata l'istanza difensiva nella parte in cui lamenta la «nullità del titolo esecutivo» in ragione dell'erronea notifica dell'ordinanza del 16 novembre 2022 quale ricorso per cassazione, siccome unico rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione - ha trasmesso gli atti a questa Corte di cassazione. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 20 settembre 2023, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza formulata in data 29 dicembre 2022 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dev'essere qualificata come incidente di esecuzione ai sensi dell'art.670 cod. proc. pen. e, come tale, dev'essere trasmessa al Tribunale di Enna per l'ulteriore corso. 2. L'istanza in parola, invero, è stata erroneamente qualificata dal Tribunale di Enna quale ricorso per cassazione, poiché - come risulta evidente dalla sua lettura - l'oggetto della doglianza non verte sul merito dell'ordinanza in punto di correttezza della revoca della sospensione condizionale della pena, bensì sulla pretesa nullità della notifica dell'ordinanza di revoca e sulla conseguente nullità dell'ordine di esecuzione. L'accertamento della formazione del titolo esecutivo, compete al giudice dell'esecuzione una volta che il processo si trovi nella fase esecutiva, con la conseguenza che, iniziata tale fase, l'impugnazione avverso il provvedimento di cognizione dev'essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale solo spetta la verifica dell'eventuale assenza o non esecutività del titolo (Sez. 1, n. 24643 del 18/05/2005, Papa, Rv. 232103). Si è chiarito con arresto risalente, ma mai superato, che «Il cumulo delle pene ha natura amministrativa e ne è prevista la competenza del pubblico ministero in vista di una sollecita esecuzione della pena. Al giudice dell'esecuzione spetta di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni problema attinente al rapporto esecutivo sia nel caso in cui il condannato ritenga ingiusto il provvedimento adottato dal pubblico ministero, sia quando debba provvedersi sulle questioni preliminari (...)», affermandosi altresì che «il giudice non può sottrarsi al compito che gli è indicato e che rientra nelle sue funzioni di organo preposto alla decisione su ogni tema inerente al rapporto esecutivo» (Sez. 1, n. 602 del 31/01/1995, Razio, Rv 200496). Si tratta, dunque, di materia pacificamente oggetto d'incidente di esecuzione, sulla quale il Tribunale di Enna, in tale qualità, avrebbe dovuto provvedere e, solo successivamente, avverso detto provvedimento avrebbe potuto essere esperito, ai sensi dell'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione. P.T.M. Qualificata l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 dicembre 2022 come incidente di esecuzione di cui all'art. 670 cod. proc. pen., dispone trasmettersi gli att