CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21936/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 4 aprile 2019 il Tribunale di Roma, in rito ordinario, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per il reato degli artt. 117 cod. pen. e 3 I. 9 dicembre 1941, n. 1383, per aver colluso con i sottufficiali della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] incaricati di due differenti attività ispettive su società del gruppo Angelucci e del gruppo Baldassarri, di cui egli era tenutario delle scritture contabili. Con sentenza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concesse attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa, e confermato per il resto la sentenza di primo grado. In particolare, secondo la ricostruzione dei giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA], ragioniere commercialista e tenutario delle scritture contabili di diverse società, è stato ritenuto responsabile di aver tentato di contattare, e di essere riuscito a contattare, il maresciallo della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] che, insieme a colleghi, stava conducendo la verifica fiscale sulle società [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ed il luogotenente della Guardia di [OSCURATO:PERSONA] che stava conducendo la verifica fiscale nei confronti della società Sant'Elia. Il contatto con il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato agevolato proprio dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA], conoscente di lunga data del [OSCURATO:PERSONA], e dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA]. I contatti avrebbero avuto lo scopo di ottenere informazioni riservate sull'esito delle attività ispettive; essi, inoltre, sarebbero stati finalizzati a dirottare l'esito delle verifiche in senso favorevole alle società verificate. I contatti tra [OSCURATO:PERSONA] ed i finanzieri erano stati scoperti attraverso intercettazioni disposte in altro procedimento in cui erano indagati [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti per un'ipotesi di corruzione in relazione alla vendita di un immobile; nel corso delle intercettazioni dell'utenza del [OSCURATO:PERSONA] erano emersi i contatti con i finanzieri, che avevano poi determinato lo stralcio di queste posizioni e l'apertura di altro procedimento penale a loro carico. I contratti extra ufficio erano stati ammessi dalle parti; nessuna di esse, però, aveva ammesso la rivelazione di informazioni coperte dal segreto o lo sviamento dell'attività di verifica rispetto a quella che avrebbe dovuto esser condotta. Il luogotenente [OSCURATO:PERSONA] ed il luogotenente Attinelli hanno definito la propria posizione con patteggiamento; il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto con sentenza definitiva dal Tribunale militare di Roma. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato dal Tribunale di Roma, con la sentenza confermata da quella della Corte d'appello di Roma oggetto d'impugnazione, nella sua qualità di "determinatore" della collusione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], ivi assorbite le contestazioni originarie supplementari di rivelazione del segreto d'ufficio. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché il reato dell'art. 3 I.1383 del 1941 punisce solo il finanziere colluso, non l'estraneo, che è un concorrente necessario non punibile. Né è possibile far rientrare la punibilità dell'extraneus attraverso la norma generale dell'art. 110 cod. pen., come ha fatto la sentenza impugnata, perché la punibilità dell'extraneus determinata dall'utilizzo della norma dell'art. 110 cod. pen. si può applicare solo a chi tenga una condotta diversa da quella del concorrente necessario. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché, posto che la fattispecie dell'art. 3 è un reato a concorso necessario del finanziere colluso, l'assoluzione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] con sentenza passata in giudicato acquisita agli atti del procedimento ex art. 238-bis cod. proc. pen. comporta inevitabilmente l'assoluzione anche dell'asserito concorrente estraneo, perché il reato, senza la collusione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], non esiste; la ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza del Tribunale militare sarebbe sul punto inconciliabile con quella della sentenza della Corte d'appello. Con il terzo motivo lamenta erronea applicazione della legge processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché il ricorrente è stato condannato quale "determinatore" della collusione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ma in imputazione non gli era mai stato contestato di essere il determinatore di tali collusioni, ma solo di aver concluso un accordo collusivo. Con il quarto motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché al ricorrente non è mai stato contestato in imputazione di aver avuto lo scopo di nascondere l'esistenza delle capogruppo lussemburghesi; sul punto la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui prima afferma "che l'imputazione contiene l'esplicito riferimento alle intese volte a frodare il fisco nell'ambito dell'attività di verifica fiscale in corso" e poi che "il non contestato fine specifico di voler nascondere l'esistenza delle capogruppo lussemburghesi della società in verifica si deve considerare come implicitamente contenuto nella specifica contestazione della realizzazione di intesa e collusive volte a frodare la finanza nell'ambito dell'attività di verifica fiscale in corso" nonostante sia evidente che il riferimento ad altre società estere non può non considerarsi come fatto nuovo e diverso rispetto a quello contestato. Con il quinto motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché le intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate sui R.I.T. 8474/12 e 8477/12 a partire dal 3 giugno 2013 devono essere dichiarate inutilizzabili atteso che le stesse sono state acquisite in altro procedimento.Con il sesto motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché la Corte d'appello ha illegittimamente acquisito ed utilizzato gli atti del fascicolo processuale numero 15506/14 R.G.N.R. relativo al patteggiamento del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], nonché le annotazioni di polizia giudiziaria precedenti al 25 gennaio 2013 redatte nell'ambito del procedimento 53498/12 R.G.N.R. Con il settimo motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché l'inutilizzabilità delle intercettazioni non può essere aggirata rilevando che al contenuto delle stesse hanno fatto riferimento anche l'imputato, nonché il teste Melloni nel corso degli esami resi in giudizio, perché le intercettazioni sono state menzionate nel corso di tali esami soltanto perché erano state acquisite agli atti quando non si era ancora formata la giurisprudenza della Sezioni Unite Cavallo; la motivazione, inoltre, sarebbe apodittica nella parte in cui ha asserito che, pur in mancanza di intercettazioni, sarebbero sufficienti le altre prove per dimostrare la colpevolezza dell'imputato. Con l'ottavo motivo afferma che le intercettazioni del procedimento 53498/12 R.G.N. R., se utilizzabili, forniscono la prova che l'imputato non ha mai né agevolato né istigato la collusione dei finanzieri. Con il nono motivo deduce erronea applicazione dela legge penale, processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché l'art. 3 punisce soltanto le intese finalizzate alla frode; ammesso che negli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sia parlato delle verifiche questo non è una prova sufficiente dell'esistenza di una collusione; la motivazione è illogica nella parte in cui attribuisce rilievo alla comunicazione di notizie relative alle verifiche perché tutto quanto accade durante una verifica deve essere comunicato giornalmente agli interessati in base a quanto previsto dallo statuto del contribuente; né la circostanza che il 14 febbraio 2013 l'imputato sia rimasto sorpreso dalla notizia ricevuta dal capo pattuglia che le verifiche venivano estese anche agli anni 2010, 2011, 2012 può considerarsi dovuta al fatto, come ritenuto in sentenza, che gli accordi intercorsi "erano evidentemente differenti". Con il decimo motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché nella sentenza d'appello si sostiene che la difesa avrebbe eccepito la mancanza di danno nel comportamento contestato, circostanza ritenuta irrilevante in un reato di pericolo, mentre in realtà nei motivi di appello era stata evidenziata a monte la mancanza di qualsiasi danno o pericolo nella circostanza che sia stata richiesta ed ottenuta una informazione dai finanzieri, perché fin quando non si precisa in cosa consista la informazione richiesta, non si può sapere se la rivelazione dell'informazione è illecita oppure no. Con l'undicesimo motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché la Corte d'appello non ha ammesso la riapertura dell'istruttoria ed in questo modo non ha permesso alla difesa di documentare l'esistenza del cosiddetto scudo fiscale per le società estere del gruppo Angelucci; la motivazione sul punto è illogica e contraddittoria, perché ritiene che lo scudo fiscale produca i suoi effetti solo in relazione a determinati anni di imposta e perché in realtà i documenti di cui si chiedeva l'acquisizione riguardavano tutti gli anni di imposta a suo tempo contestati. Con il dodicesimo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria in punto di trattamento sanzionatorio, perché la pena dell'articolo 215 codice penale militare di pace è incostituzionale perché ingiustificatamente più grave di quella degli altri reati dei p.u., e perché è stata applicata al ricorrente una pena accessoria non prevista dall'art. 219 codice penale militare di pace, che esclude l'applicazione di quelle del codice penale. 3. La difesa dell'imputato ha chiesto la discussione orale. Con requisitoria orale il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. Nessuno era presente per la parte civile Ministero dell'Economia e Finanze, che ha fatto pervenire conclusioni scritte. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è fondato nella parte relativa alla pena accessoria, infondato nel resto. 1. Il primo motivo è infondato. Il motivo è dedicato alla struttura della fattispecie incriminatrice; in esso si deduce che il reato dell'art. 3 I. 1383 del 1941 punisce solo l'intraneo (il finanziere colluso), non Vextraneus, che è un concorrente necessario non punibile, e che non sarebbe possibile far rientrare la punibilità dell'extraneus, esclusa dalla norma speciale, attraverso la norma generale dell'art. 110 cod. pen., come ha fatto la sentenza impugnata, perché la punibilità delV'extraneus determinata dall'utilizzo della clausola generale dell'art. 110 cod. pen. può riguardare soltanto chi tenga una condotta diversa da quella del concorrente necessario. Il tenore letterale dell'art. 3 della I. n. 1383 del 1941 effettivamente, come sostiene il ricorrente, prevede la sanzione soltanto del militare della Guardia di Finanza che collude con un estraneo, ma non di quest'ultimo; in presenza di una lettera della fattispecie incriminatrice costruita in questo modo, nella giurisprudenza della Corte di legittimità sono stati sostenuti nel tempo tre diversi orientamenti in ordine alla responsabilità dell'extraneus. 1.1. Un primo orientamento ha sostenuto la punibilità dell'extraneus tout court perché, in base ai principi generali sul concorso necessario di persone, non vi sarebbe motivo per ritenere che il legislatore abbia logicamente voluto mandare esente da pena il privato, che è una parte necessaria dell'accordo fraudolento che è finalizzato, peraltro, al raggiungimento di un suo interesse economico (Sez. 1, Sentenza n. 2645 del 18/11/1996, dep. 1997, Sassi, Rv. 207269: Il criterio secondo il quale non è punibile, per il principio "nullum crimen sine lege", il soggetto la cui condotta è richiesta, per la configurazione di un reato plurisoggettivo improprio, non può applicarsi in modo assoluto; deve stabilirsi caso per caso, in base alla volontà del legislatore, se debba o meno applicarsi il principio generale per cui chi concorre nel reato ne risponde: in particolare occorre indagare se l'esenzione da pena del concorrente necessario non indicato nella norma corrisponda allo scopo della norma stessa ed alle direttive generali dell'ordinamento giuridico. Ne consegue che, per quel che riguarda l'ipotesi delittuosa di collusione tra militare della Guardia di Finanza ed estraneo - di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383 - poiché lo scopo di detta disposizione è quello di evitare, mediante la anticipazione della soglia della punibilità alla semplice collusione, la messa in pericolo dell'interesse dello Stato alla regolare riscossione dei tributi, non vi è motivo per ritenere che il legislatore abbia logicamente voluto mandare esente da pena il privato che è parte necessaria dell'accordo fraudolento finalizzato, peraltro, al raggiungimento di un suo concreto interesse economico; nello stesso senso già Sez. 6, 17 giugno 1982, Favilla, Rv. 155749, Sez. 6, 26 settembre 1984, Vitiello, Rv. 166004). Aderisce a questo orientamento anche altra pronuncia, che segue un percorso logico fondato comunque sull'applicazione delle regole generali in punto di concorso, ma che aggiunge che l'applicazione di tali regole non è impedita da una disposizione speciale, quale quella in esame, che non esclude esplicitamente la responsabilità del correo, ma si limita soltanto a non menzionarla espressamente (Sez. 6, Sentenza n. 10414 del 12/12/1989, dep. 1990, Bettinelli, Rv. 184932: nel delitto di collusione per frodare la finanza l'estraneo che collude con il militare risponde a titolo di concorso nella stessa figura criminosa per il principio generale secondo cui, allorché più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Ne tale principio è superato dalla lettera di specifica disposizione incriminatrice che non escluda espressamente la punibilità del correo, ma si limiti a non considerarla, con evidente rinvio alla normativa generale, poiché l'applicazione delle norme fondamentali è esclusa solo da "espressa" contraddizione contenuta in altra norma). 1.2. Nel senso, speculare ed opposto, della irresponsabilità dell'extraneus che collude con il militare della Guardia di Finanza nei termini di cui all'art. 3 si è espresso, invece, un secondo filone di pronunce, che hanno preso spunto dalla lettera della norma incriminatrice, che non prevede espressamente tale responsabilità, e dai principi generali in punto di concorso necessario che escluderebbero l'applicabilità delle norme in punto di concorso eventuale (Sez. Sentenza n. 7710 del 13/05/1991, Arcellaschi, Rv. 187811: L'accordo collusivo eventualmente intervenuto tra militare della Guardia di Finanza ed estraneo è punibile soltanto a carico del militare, non avendo la norma sanzionatrice, ne' quella precettiva espressamente previsto la punibilità anche dell'altro colludente, e non potendosi questa desumere dalla disposizione generale sul concorso di persone nel reato, inapplicabile alle fattispecie a concorso necessario; nello stesso senso già Sez. 6, 7 giugno 1985, Egidi, Rv. 170204; Sez. 1, 14 marzo 1989, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 181614). Allo stesso orientamento è ascrivibile altra pronuncia che esclude, invece, la punibilità dell'estraneo, muovendo dalla ratio della norma, in quanto l'indiscussa ammissibilità del concorso formale del reato in esame con quello comune di corruzione di cui agli artt. 318 e seguenti cod. pen. renderebbe superabile l'argomento teleologico sulle finalità sanzionatrici del legislatore nei confronti del privato nel cui interesse opera il pubblico ufficiale, che sarebbe comunque punito in forza del reato comune, ed obbligherebbe ad individuare la ratio della previsione dell'art. 3 nella mera necessità di prevedere una sanzione ulteriore per il militare che contravviene ai suoi doveri (Sez. 5, Sentenza n. 5196 del 30/03/1999, Pavan, Rv. 213234: In materia di reati plurisoggettivi o a concorso necessario, con riferimento all'ipotesi criminosa prevista per i militari della Guardia di Finanza dall'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, poiché la "ratio" della norma è quella di prevedere una sanzione ulteriore per il militare che contravviene ai suoi doveri, va escluso che la previsione del reato includa anche il fatto del privato con il quale il pubblico ufficiale colluda).1.3. La giurisprudenza più recente si è orientata, invece, su un terzo approdo interpretativo, di carattere intermedio rispetto a quelli citati nei due punti precedenti, che esclude, in ossequio al principio di legalità, la responsabilità dell'extraneus che abbia tenuto la condotta tipica prevista dalla fattispecie incriminatrice dell'art. 3 (ovvero, la collusione con il pubblico ufficiale), ma, ciò nonostante, ammette, in base ai principi generali in punto di concorso eventuale, la punizione del soggetto che abbia agevolato la commissione del reato tenendo una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella tipica (Sez. 6, n. 9892 del 10/06/1998, Ferrauto ed altri, Rv. 213050: il delitto di collusione ha natura plurisoggettiva impropria, nel senso che, se per la sua verificazione, è necessario sotto il profilo naturalistico il concorso dell'estraneo", costui "però, se non esorbita dalla condotta tipica prevista - consenso o mera adesione alla proposta collusiva del militare -, non è a tale titolo punibile"; nello stesso senso già Sez. 6, Sentenza n. 16058 del 22/04/1989, Morelli, Rv. 182576, nonché, più di recente, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 12943 del 29/01/2014, Bausone, Rv. 260135, e Sez. 1, Sentenza n. 13642 del 23/11/2021, dep. 2022, Mancuso, Rv. 283084). Questo terzo orientamento è stato seguito dai giudici del merito, che hanno ritenuto la responsabilità del ricorrente nel reato di cui all'art. 3 a titolo di concorso eventuale nel reato, in quanto soggetto che avrebbe tenuto una condotta ulteriore rispetto a quella tipica, condotta consistente, in particolare, nell'aver "determinato" i finanzieri alla collusione. 1.4. Il collegio ritiene di dare continuità all'orientamento esposto sub 1.3. che afferma che la struttura della norma dell'art. 3, pur non prevedendo espressamente la punizione dell'estraneo, ne permette il riconoscimento della responsabilità a titolo di concorso eventuale per una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella tipica, e ritiene, altresì, che tale condotta ulteriore-e diversa possa consistere anche nella mera istigazione alla collusione. L'esclusione della responsabilità del concorrente necessario affermata dall'orientamento sub 1.2. non è, infatti, conforme alla ammissibilità, più volte riconosciuta in giurisprudenza, del concorso eventuale del terzo nei reati a concorso necessario e struttura bilaterale (Sez. 6, Sentenza n. 26740 del 18/09/2020, Trovato, Rv. 279615; Sez. 6, Sentenza n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264124), concorso eventuale che, per la incidenza che la condotta ha sul percorso della volontà del concorrente necessario punibile, è necessario riconoscere anche per il comportamento atipico del concorrente necessario nei reati a concorso necessario improprio.Né può essere sostenuta l'esclusione della responsabilità del concorrente necessario in forza dell'argomento usato nella pronuncia Pavan, secondo cui il concorso con il reato di corruzione esclude la necessità di punizione del comportamento dell'estraneo, perché il reato di collusione punisce, in realtà, una condotta diversa, ed anticipata rispetto alla corruzione (Sez. 1, Sentenza n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840), che prescinde dalla circostanza che nell'accordo collusivo sia prevista anche una controprestazione a favore del finanziere colluso. Una volta ammessa la responsabilità del concorrente necessario per il concorso eventuale nel reato del militare, la condotta ulteriore rispetto a quella tipica che integra la collusione può consistere anche nella mera stigazione o, come si preferisce qualificare nella sentenza impugnata, "determinazione" della collusione, in applicazione dei principi sul concorso eventuale nel reato a concorso necessario, secondo cui costituisce concorso eventuale anche il contributo causale che si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari (Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234361). D'altronde, il comportamento non punibile è quello del privato colludente, ma l'istigazione agisce sul versante del finanziere colluso, il cui processo psichico di determinazione a commettere il reato è agevolato dalla condotta dell'istigatore che ad esso apporta, pertanto, un contributo causale. Ne consegue che la sentenza impugnata, ritenendo applicabile al comportamento contestato nel caso in esame la norma dell'art. 3 I. n. 1383 del 1941, ha fatto corretta applicazione della complessiva ricostruzione sistematica della fattispecie incriminatrice affermatasi nella giurisprudenza di legittimità e che essa, pertanto, resiste alle censure che le sono state mosse in ricorso. 2. Non è fondato neanche il secondo motivo, in cui si sostiene che l'assoluzione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] con sentenza passata in giudicato acquisita agli atti del procedimento ex art. 238-bis cod. proc. pen. comporti inevitabilmente l'assoluzione anche dell'asserito concorrente estraneo, perché il reato, senza la collusione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], non esisterebbe, e perchè sul punto la ricostruzione dei fatti effettuata nella sentenza del Tribunale militare sarebbe inconciliabile con quella della sentenza della Corte d'appello. Il motivo non è fondato, anzitutto perché l'assoluzione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] comporta, in realtà, il venir meno soltanto di uno dei finanzieri con cui è contestato essersi verificato l'accordo collusivo; [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato ritenuto responsabile di due accordi collusivi, uno relativo alla verifica fiscale nei confronti delle società [OSCURATO:PERSONA] service s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (verificatore [OSCURATO:PERSONA], collusione avvenuta per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] ed Antinelli), uno relativo alla verifica fiscale nei confronti della società Sant'Elia (verificatore [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA] ed Antinelli, come ricordato sopra, hanno definito la propria posizione con patteggiamento. Il giudicato assolutorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non incide, pertanto, sull'accordo collusivo relativo alla verifica Sant'Elia, mentre incide limitatamente sull'accordo collusivo relativo alla verifica [OSCURATO:PERSONA] service/[OSCURATO:PERSONA] perché non elimina la posizione dei due finanzieri che hanno fatto da intermediari con il verificatore, posizione che da sola è sufficiente a reggere il giudizio di responsabilità per la collusione, posto che per la integrazione del reato dell'art. 3 non è necessario che l'accordo collusivo intervenga con chi sta svolgendo il servizio d'istituto, essendo sufficiente che intervenga con persona che riveste la qualità di militare della Guardia di Finanza (Sez. 1, Sentenza n. 14820 del 19/02/2020, Caminiti, Rv. 279051: Per la configurabilità del delitto di collusione, di cui all'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, non è necessario che il finanziere eserciti, con attualità, un determinato servizio d'istituto, funzionale alla frode fiscale che forma oggetto dell'accordo criminoso, ma è sufficiente che l'agente rivesta la qualità di militare della Guardia di Finanza, perché è solo ad essa che fa riferimento l'obiettività giuridica della norma incriminatrice. Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato nella condotta del militare della Guardia di Finanza che aveva fatto intestare fittiziamente ad una persona disabile un'autovettura di grossa cilindrata, usufruendo così dell'IVA in misura agevolata). Inoltre, va comunque osservato che r se è vero che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. che riguardino una pre-condizione del giudizio in corso non consentono al giudice di giungere a conclusioni inconciliabili con la sentenza irrevocabile, ciò, però, accade soltanto quando l'inconciliabilità verta sui fatti posti a fondamento delle decisioni contrastanti, e non sulle valutazioni giuridiche di essi (Sez. 5, Sentenza n. 23226 del 12/02/2018, Iandolo, Rv. 273207) o sulla difforme valutazione di quegli stessi fatti (Sez. 6, Sentenza n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317). Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, infatti, si pone non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (sempre la pronuncia Frisullo appena citata), e nel caso in esame va osservato che la lettura della decisione del Tribunale militare consente di verificare che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto non perché sia stato ritenuto che i fatti di cui era accusato non sussistessero, ma perché il Tribunale militare ha ritenuto che, qualunque sia stato l'accordo che lo stesso poteva aver raggiunto con [OSCURATO:PERSONA], lo stesso era concretamente inidoneo a sviare il risultato della verifica, ovvero per una valutazione sulla idoneità in concreto della condotta, che non presenta alcuna incompatibilità di fatto storico con quello ricostruito nella pronuncia impugnata. 3. E' infondato anche il terzo motivo di ricorso. In esso si sostiene che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato quale "determinatore" della collusione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] e del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ma che in imputazione non gli era mai stato contestato di essere il determinatore di tali collusioni, ma solo di aver concluso un accordo collusivo. Il motivo è infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, la circostanza che il Tribunale abbia dichiarato assorbiti i reati di cui all'art. 326 cod. pen. (peraltro, non correttamente in diritto, essendo reati tra cui sussiste concorso formale - v. sul punto Sez. 1, Sentenza n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840 - circostanza di cui, però, il ricorrente non può dolersi, essendo andata in suo favore) in quello di collusione ne ha comportato il travaso in quest'ultimo anche delle condotte che erano state contestate all'imputato a titolo di concorso nella rivelazione del segreto d'ufficio, tra cui vi erano anche quelle di istigazione alla rivelazione. Non vi è stata, quindi, violazione del principio di correlazione tra imputazione e giudizio di responsabilità, e l'imputato ha avuto la possibilità di difendersi dall'accusa di aver tenuto il comportamento per cui è stato condannato. 4. Non è fondato neanche il quarto motivo di ricorso, in cui si sostiene che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui prima afferma "che l'imputazione contiene l'esplicito 'riferimento alle intese volte a frodare il fisco nell'ambito dell'attività di verifica fiscale in corso" e poi che "il non contestato fine specifico di voler nascondere l'esistenza delle capogruppo lussemburghesi della società in verifica si deve considerare come implicitamente contenuto nella specifica contestazione della realizzazione di intesa e collusive volte a frodare la finanza nell'ambito dell'attività di verifica fiscale in corso" nonostante sia evidente che il riferimento ad altre società estere non può non considerarsi come fatto nuovo e diverso rispetto a quello contestato. Il motivo è infondato, perché l'imputazione contestava all'imputato il dolo di voler "frodare la finanza nell'ambito dell'attività ispettiva avviata nei confronti delle citate società e agevolarne la favorevole conclusione". La risposta della Corte d'appello che l'imputazione contenga "l'esplicito riferimento alle intese volte a frodare il fisco nell'ambito dell'attività di verifica fiscale in corso" non è, pertanto, illogica, né contraddittoria con quella successiva dell'implicito riferimento all'esistenza delle capogruppo lussemburghesi della società in verifica.L'imputazione, d'altronde, non deve essere così specifica da indicare tutto lo sviluppo della condotta poi accertato nel corso del giudizio, dovendo soltanto permettere all'imputato di sapere da cosa si deve difendere. 5. Non è fondato neanche il quinto motivo, in cui si sostiene che le intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate sui R.I.T. 8474/12 e 8477/12 a partire dal 3 giugno 2013 dovrebbero essere dichiarate inutilizzabili in quanto acquisite in altro procedimento. Il motivo è infondato, in quanto la motivazione sul punto della Corte d'appello, ovvero che non si tratterebbe di altro procedimento nel significato di cui all'art.270 cod. proc. pen., perché tra il procedimento (per corruzione attribuita a [OSCURATO:PERSONA]) in cui le intercettazioni erano state disposte, e quello (per corruzione, poi divenuta collusione, attribuita a [OSCURATO:PERSONA]) in cui erano state utilizzate, sussisterebbe connessione ex art. 12, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., è esente da vizi logici e conforme alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (su cui v., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395). Nel ricorso si attacca questa motivazione sostenendo che non vi sarebbe connessione tra i due procedimenti, perché i pubblici ufficiali delle due corruzioni erano diversi, perchè i finanzieri collusi non erano neanche menzionati nei decreti di intercettazione, e perché sarebbe una forzatura sostenere che gli Angelucci, titolari delle società oggetto della prima delle due verifiche oggetto di accordo collusivo, fossero ricompresi nei decreti di intercettazione del procedimento a quo, che riguardava, in realtà, una vendita di un immobile Enpam in cui la famiglia Angelucci non era coinvolta. Gli argomenti proposti in ricorso, però, non sono decisivi, in quanto, perché vi sia una connessione rilevante agli effetti di cui all'art. 270 cod. proc. pen. è sufficiente la identità del soggetto attivo (nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA], cui era attribuita una corruzione nel procedimento a quo ed una corruzione, poi mutata in collusione, nel procedimento ad quem), senza che rilevifné la identità delle persone nel cui interesse il soggetto attivo agiva nelle due condotte oggetto di investigazione (elemento del tutto estraneo alla struttura della connessione rilevante ex art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), né la identità dei correi, restando estranea al perimetro della utilizzabilità delle intercettazioni, che è di carattere oggettivo, la questione puramente soggettiva della c.d. connessione derivata (Sez. 6, Sentenza n. 914 del 16/03/1999, PM in proc. Archidiacono, Rv. 214782). 6. E' inammissibile, invece, il sesto motivo, in cui si deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha acquisito ed utilizzato gli atti del fascicolo processuale numero 15506/14 R.G.N.R. relativo al patteggiamento del maresciallo [OSCURATO:PERSONA], nonché le annotazioni di polizia giudiziaria precedenti al 25 gennaio 2013 redatte nell'ambito del procedimento 53498/12 R.G.N.R. Il motivo è inammissibile, perché si limita a dedurre la illegittimità dell'acquisizione, ma non spiega in che modo gli atti acquisiti sarebbero stati utilizzati come prova all'interno della pronuncia di condanna. L'acquisizione di atti processuali in corso di giudizio può avvenire, infatti, anche non per finalità probatorie, ma per la necessità di decidere correttamente questioni preliminari, o comunque endoprocedimentali, devolute al giudice del merito (ad es., la decisione sull'utilizzabilità delle intercettazioni può comportare la necessità di acquisire i decreti autorizzativi delle stesse ed i relativi atti sottostanti; il giudizio sullo statuto applicabile ad una prova dichiarativa può comportare la necessità di acquisire la sentenza che ha giudicato della posizione della persona le cui dichiarazioni devono essere assunte in giudizio). Nel caso in esame, il motivo di ricorso non spiega in quale punto del percorso logico che ha portato al giudizio di accertamento della responsabilità sono stati utilizzati gli atti del procedimento a carico del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] o la informativa della Guardia di Finanza depositata nel procedimento connesso; ciò comporta la impossibilità di inferirne la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 49970 del 19/10/2012, Nluià, Rv. 254108: In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato. Fattispecie relativa all'acquisizione di corrispondenza epistolare inviata e ricevuta da persona in stato di detenzione carceraria). 7. E' parimenti inammissibile il settimo motivo, in cui si deduce che l'inutilizzabilità delle intercettazioni non può essere aggirata rilevando, come ha fatto la sentenza impugnata, che al contenuto delle stesse hanno fatto riferimento anche l'imputato nonché il teste Melloni nel corso degli esami resi in giudizio. Il motivo, che aggredisce un passaggio meramente incidentale della decisione, è inammissibile per carenza di interesse, perché, anche qualora cadesse tale passaggio, tale caduta non sarebbe comunque idonea a modificare l'esito della decisione di secondo grado, posto che l'elemento probatorio derivante dalle intercettazioni è stato legittimamente utilizzato, come si è ritenuto al punto 5 di questa sentenza, cui, pertanto, si fa rinvio.8. E' inammissibile anche l'ottavo motivo, che afferma che le intercettazioni del procedimento 53498/12 R.G.N.R., se ritenute utilizzabili, costituiscono prova che l'imputato non ha mai né agevolato né istigato la collusione dei finanzieri. Il motivo è inammissibile, perché non contiene una critica alla sentenza (Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), con il cui contenuto non si confronta, ma una mera affermazione formulata in positivo dell'assenza di responsabilità, peraltro proposta anche in modo estremamente generico senza indicazione specifica di quale sarebbe l'elemento probatorio da cui dovrebbe desumersi tale giudizio liberatorio. 9. Il nono motivo deduce che l'art. 3 punisce soltanto le intese finalizzate alla frode, e che, ammesso che negli incontri con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sia parlato delle verifiche, questo non costituirebbe comunque prova della esistenza di una collusione tra essi; la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui attribuisce rilievo alla comunicazione di notizie relative alle verifiche perché tutto quanto accade durante una verifica deve essere comunicato giornalmente agli interessati in base a quanto previsto dallo Statuto del contribuente; né la circostanza che il 14 febbraio 2013 l'imputato sia rimasto sorpreso dalla notizia ricevuta dal capo pattuglia che le verifiche venivano estese anche agli anni 2010, 2011, 2012 può considerarsi dovuta al fatto, come ritenuto in sentenza, che gli accordi intercorsi "erano evidentemente differenti". Il motivo è infondato. La sentenza d'appello riempie di contenuto il dolo specifico di frode previsto dalla norma, sostenendo che "nessun dubbio sussiste in merito al fatto per cui oggetto ed argomento degli incontri intervenuti tra [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] da un lato nonché tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall'altro fossero le verifiche fiscali in corso" (pag. 62), ed aggiungendo che "in ordine al fatto poi che l'oggetto dei predetti incontri riguardanti le verifiche in corso rivestisse contenuto illecito e volto a frodare la finanza (...) depongono la natura e le modalità dei concordati incontri nonchè il contenuto delle conversazioni captate" (pag. 66), precisando ulteriormente che "risulta pertanto evidente che scopo delle suddette intese fosse quello di ottenere la rapida chiusura delle verifiche in corso con l'inevitabile sola conferma delle contestazioni già accertate nelle verifiche già chiuse, quella del 2008 e quella del 2007, senza ulteriori approfondimenti o estensioni, circostanze poi vanificata in ragione della inopinata decisione del comandante del nucleo il quale nonostante l'attività ispettiva fosse stata chiusa il 5 febbraio 2013, in sede di convocazione delle parti in data 14 febbraio 2013 per la chiusura del verbale annualità 2009, decideva di estendere la verifica alle annualità 2010-2012 dalle cui risultanze partirono gli approfondimenti sulla società lussemburghese cui ebbero a seguire la contestazione di fattispecie penali" (pag. 67), il riscontro all'oggetto del patto collusivo sarebbe ancora nella conversazione del 15 febbraio 2013 progressivo 299 R.I.T. 921/13 in cui [OSCURATO:PERSONA] parlando con Attinelli gli dice "però la parola data rimane nel senso che non ci saranno problemi a meno sconvolgimenti delle cose non ci saranno problemi però per il momento la cosa si ferma" (pag. 68). Si tratta di un percorso logico coerente, in cui la Corte di sec:ondo grado ritiene provato che i colloqui riguardassero le verifiche, ritiene provato che essi avessero ad oggetto un contenuto illecito, e poi precisa ulteriormente l'oggetto di tale contenuto illecito (evitare l'estensione della verifica alle annualità successive). Il ricorso non attacca correttamente il percorso logico della pronuncia impugnata, perché l'argomento speso in ricorso secondo cui ciò che accade durante una verifica deve essere comunque comunicato giornalmente agli interessati in base a quanto previsto dallo Statuto del contribuente è utile per contestare una eventuale condanna per rivelazione del segreto d'ufficio (reato che è stato, come detto, assorbito nel corso del giudizio), ma non per contestare una condanna per collusione, perché la collusione non presuppone necessariamente la rivelazione del segreto, e perché nel caso in esame la sentenza impugnata respinge l'appello contro la condanna per collusione, non per violazione di un segreto, in quanto non è mai stato individuato lo specifico atto coperto da segreto comunicato indebitamente (la sentenza di primo grado lascia aperto lo spazio ad entrambe le opzioni, perché afferma a pag. 67 che la condotta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] "avere anticipatamente notizie non dovute sulla verifica in corso appare finalizzata ad intralciare l'attività ispettiva", ma quella di secondo grado è più chiara nel senso che l'accordo collusivo sia consistito nell'essere stato [OSCURATO:PERSONA] rassicurato che la verifica era in fase di chiusura e che non sarebbero state estensioni, pag. 73) ma per aver l'imputato tentato di indirizzare l'esito di una verifica. 10. Il decimo motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché nella sentenza d'appello si sostiene che la difesa avrebbe eccepito la mancanza di danno nel comportamento contestato, circostanza ritenuta irrilevante in un reato di pericolo, mentre in realtà nei motivi di appello sarebbe stata evidenziata a monte la mancanza di qualsiasi danno o pericolo nella circostanza che sia stata richiesta ed ottenuta una informazione dai finanzieri, perché fin quando non si precisa in cosa consista la informazione richiesta, non si può sapere se la rivelazione dell'informazione possa essere considerata illecita oppure no. Il motivo è inammissibile per difetto del requisito di specificità, perché non si confronta con il contenuto della pronuncia impugnata che, ritenendo irrilevante la esistenza o meno di un danno, si è conformato alla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 37820 del 06/06/2019, Romano, Rv. 276840) che ritiene che il reato di collusione sia un reato a consumazione anticipata che non postula l'esistenza di danno per l'amministrazione. Il ricorso sostiene l'assenza di qualsiasi pericolo nella circosl:anza che sia stata richiesta ed ottenuta una informazione dai finanzieri, perché si tratterebbe al più di informazione lecita, ma si tratta di argomento che non si confronta con il contenuto della pronuncia di condanna in cui, come detto, il giudizio di responsabilità è stato pronunciato non per la rivelazione di una specifica informazione coperta da segreto, fatto che, peraltro, non rientra necessariamente nella struttura della fattispecie, ma per un accordo collusivo finalizzato ad indirizzare in senso favorevole al contribuente l'esito della verifica. 11. L'undicesimo motivo deduce erronea applicazione della legge processuale e motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, perché la Corte d'appello non ha ammesso la riapertura dell'istruttoria ed in questo modo non ha permesso alla difesa di documentare l'esistenza del cosiddetto scudo fisc:ale per le società estere del gruppo Angelucci; la motivazione sul punto sarebbe illogica e contraddittoria, perché ritiene che lo scudo fiscale produca i suo h effetti soltanto in relazione a determinati anni e perché in realtà i documenti di cui si chiedeva l'acquisizione riguardavano tutti gli anni di imposta a suo tempo contestati. Il motivo è infondato. Esso, infatti, sostenendo che la disvelazione delle società lussemburghesi del gruppo fosse irrilevante perché i relativi capitali erano stati scudati, tende a riproporre ancora una volta la tesi che per la integrazione del reato sia necessaria la esistenza di un danno all'amministrazione finanziaria, laddove, come si è detto più volte, il reato è a consumazione anticipata e prescinde dalla circostanza che possa esser stato cagionato o meno un danno all'erario (Sez. 1, Sentenza n. 25819 del 06/06/2007, Vitale, Rv. 236894: Il reato di collusione previsto dall'art. 3 della L. 9 dicembre 1941, n.1383, si perfeziona con il semplice accordo tra il militare appartenente alla Guardia di finanza e l'estraneo, senza che debba necessariamente realizzarsi il risultato della frode alla finanza, giacché l'interesse protetto dalla, norma viene messo in pericolo non solo dalle condotte collusive finalizzate alla commissione di violazioni finanziarie, ma anche da quelle finalizzate ad eluderne l'accertamento), in quanto nella struttura della norma la frode è inserita soltanto quale dolo specifico, quindi, in un elemento della fattispecie che è sufficiente esista soltanto sul piano soggettivo. 12. Il dodicesimo motivo, invece, è parzialmente fondato.Il motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio ed è articolato in due parti, la prima dedicata alla pena principale, la seconda alla pena accessoria. 12.1. Il motivo non è fondato nella parte relativa alla pena principale. In esso si deduce che la pena dell'articolo 215 codice penale militare di pace sarebbe incostituzionale per disparità di trattamento di situazioni simili ,sia perché incrimina soltanto la collusione con il militare della Guardia di Finanza e sia perché ingiustificatamente più grave di quella di reati dei pubblici ufficiali previsti dal codice penale. Il motivo non è fondato, perché la questione di legittimità costituzionale sia del precetto posto dall'art.3 che della sanzione inflitta dall'ari:. 215 è già stata [ r scrutinata dalla giurisprudenza di legittimità che fin da tempo risalente ha ritenuto che le critiche impingano nella discrezionalità che spetta al legislatore (cfr., in punto di precetto, Sez. 6, Sentenza n. 8123 del 28/06/1972, Marchi, Rv. 122574: la posizione particolarmente delicata e grave, sotto il profilo penalistico, riservata dall'art 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 agli appartenenti al corpo della Guardia di Finanza, rispetto agli altri pubblici ufficiali ed agli appartenenti ad altri corpi armati dello Stato, trova giustificazione in ragioni di politica legislativa che non contrastano con il principio della uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini. Pertanto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 3 legge citata, in relazione all'ad 3. Cost.; nonché, sempre sullo stesso punto, Sez. 1, Sentenza n. 15019 del 15/12/2005, dep. 2006, Moscuzza, Rv. 234010: È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 25 Cost, del reato di collusione, di cui all'art. 3 della legge n. 1383 del 1941, in quanto il particolare "status" del militare della Guardia di finanza, non è comparabile con quello di altri militari o pubblici ufficiali e l'incriminazione non contrasta con i principi di tassatività ed offensività. Infatti il delitto "de quo" si perfeziona con il solo fatto dell'accordo, il cui oggetto è costituito dalla frode alla finanza, senza che tale risultato debba necessariamente realizzarsi, ma l'accordo deve consistere nell'indicazione o apprestamento di qualsiasi espediente, o altro mezzo fraudolento, dotato di potenzialità lesiva dell'interesse dello Stato alla percezione dell'entrata tributaria, sicché l'interesse protetto viene messo in pericolo da condotte collusive finalizzate sia all'evasione di imposta che all'elusione di un accertamento attivato "ex post"; v., invece, in punto di precetto e sanzione, Sez. 1, n. 1574 del 15/10/1971, dep. 1972, Kalmetta, Rv. 120465: E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, in relazione agli artt. 3 e 103 Cost. Ciò deve affermarsi sia sotto il profilo della disparita di trattamento che la norma riserva al militare della guardia di finanza rispetto agli altri militari, perchè il trattamento differenziato corrisponde a situazioni palesemente diverse(particolari doveri di istituto del militare nella guardia di finanza); sia sotto il profilo dell'assoggettamento del non militare che entra in collusione con il militare, perchè l'art 103 della Costituzione, che si pretende leso, riflette non la applicabilità delle norme previste dal codice penale militare ai non militari, ma soltanto l'esclusione dei non appartenenti alle forze armate dalla Competenza giurisdizionale dei tribunali militari). 12.2. Il motivo è, invece, fondato in punto di pena accessoria. Si premette che il motivo non è stato presentato in appello, e quindi lo stesso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, cornma 3, cod. proc. pen. Ciò nonostante, poiché si deduce l'inflizione di una pena accessoria illegale, esso deve essere esaminato d'ufficio (Sez. U, Sentenza n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689: Spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale). Nel merito, il motivo è fondato, perché l'art. 3 sanziona la condotta di collusione con la pena accessoria prevista dall'art. 219 del codice penale militare di pace (ovvero, la rimozione). Il comma 3 della stessa norma prevede, nel solo caso della condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai 3 anni, l'inflizione anche della pena accessoria dell'art. 32-quinquies cod. pen. (ovvero, l'estinzione del rapporto di impiego). La norma incriminatrice non contiene, pertanto, espliciti riferimenti alle pene accessorie previste dal codice penale per i soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione. Ciò nonostante, il Tribunale, con statuizione implicitamente confermata - in assenza di motivo d'appello - anche dal giudice di secondo grado, ha ritenuto applicabile la disposizione generale dell'art. 31 cod. pen. che sanziona con la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione gli autori di "delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti". In realtà, questa norma non è applicabile ai reati militari, giusta la esplicita disposizione dell'art. 36 del codice penale militare di pace, che prevede che "in caso di condanna per reati militari, non si applica la disposizione dell'articolo 31 del codice penale".Il reato dell'art. 3 non è compreso tra i reati del codice penale militare di pace, ma è comunque un reato militare, ai sensi della disposizione generale dell'art. 37, comma 1, codice penale militare di pace, secondo cui "qualunque violazione della legge penale militare è reato militare". Ne consegue che ad esso si applica la disposizione dell'art. 36 citato che impedisce, in caso di condanna, la inflizione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici o dalla professione. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto si rientra nella ipotesi prevista dall'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. 13. Il ricorso è, quindi, accolto quanto alla pena, mentre è respinto in punto di accertamento di responsabilità. Con riferimento all'accertamento di responsabilità, nel processo di cassazione si è costituita anche la parte civile Ministero dell'Economia, che però ha depositato soltanto nota di conclusioni scritte e non ha presenziato all'udienza, pur se il rito prescelto dall'imputato era quello della tratt