CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2021
Cassazione n. 44113/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 0569RDR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha-eafrel~:tettenclo_ Il PG conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 0569RDR) che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Roma del 17 dicembre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di euro 7.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 24 giugno 2018 non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento del territorio dello Stato disposto dal Questore di Roma il 24 giugno 2018 e notificatogli in pari data. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, T.U. innm., perché il giudice di merito avrebbe omesso di rilevare l'assenza dell'elemento oggettivo del reato, posto che l'ordine del Questore era del 24 giugno 2018 e la citata norma prevede che «il Questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni». Non era possibile, pertanto, affermare che lo stesso giorno nel quale era stato adottato il provvedimento di espulsione l'imputato avesse potuto perfezionare il reato in oggetto. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe fornito alcuna valida motivazione in ordine al fatto che non erano trascorsi sette giorni dal giorno dell'adozione del provvedimento di espulsione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed è assorbente il secondo. 1.1. Giova premettere che l'art. 14, comma 5-bis, T.U. imm. prevede che «allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere accolto dallo stato di origine o di provenienza». Il successivo comma 5-ter, poi, dispone che la violazione dell'ordine di cui al comma 5 bis perfeziona il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore.1.2. Nel caso di specie, all'imputato è stato contestato il reato ex art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., poiché il 24 giugno 2018 — medesimo giorno nel quale allo stesso erano stati notificati il decreto di espulsione del Prefetto di Roma e l'ordine di allontanamento del Questore di Roma (emessi in pari data) — non si era ancora allontanato dal territorio dello Stato. Il G.d.P., pertanto, ha erroneamente applicato la normativa di cui sopra, posto che il reato in oggetto non si era ancora perfezionato, in quanto il 24 giugno 2018 non era ancora spirato il termine di sette giorni dalla notifica del provvedimento stabilito dal legislatore per permettere all'interessato di allontanarsi dal territorio dello Stato. 2. In forza si quanto sopra, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 22/06/2021 Il Consigliere e