CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controProcuratore [OSCURATO:PERSONA] Calabria in personadel legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 1062/2025pubblicata in data 26/11/2025, nel procedimento RG n. 485/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 766/2026Numero sezionale 237/2026Numero di raccolta generale 13258/2026Data pubblicazione 08/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 07/05/2026Massimo Ferro