CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25961/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, che insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. z [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Cuneo che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e, concesse le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di due mesi di arresto. 2. Avverso la summenzionata sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva il difensore di avere documentato lo stato di assoluta indigenza dell'imputato all'epoca del fatto, tale da trovarsi nell'assoluta impossibilità economica di far fronte al versamento della somma di mille euro, stabilita a titolo di cauzione ex art. 31 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159; e di avere pertanto invocato l'assoluzione del suo assistito per carenza dell'elemento soggettivo. Lamenta che la Corte territoriale, pur prendendo atto delle deduzioni e produzioni difensive, ha ritenuto l'indigenza colposamente determinata da Cerone e non ha considerato sia lo stato di grave deficit cognitivo sopravvenuto, senza dubbio non attribuibile all'imputato a titolo di colpa, sia il fatto che l'obbligo di versare la cauzione gli fu imposto ben due anni dopo il licenziamento, allorquando Cerone era rimasto totalmente privo di risorse e di capacità lavorativa. Il difensore, pertanto, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato; anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.1.1. E' principio consolidato che l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento ( si veda per tutte Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857). Anche la Corte costituzionale è intervenuta in ordine alla disposizione in esame, osservando che «dalla disciplina dei criteri di imputazione soggettiva del reato contenuta nell'art. 42 cod. pen. discende che anche il reato contravvenzionale in questione presuppone quantomeno la colpa» sicché «la materiale disponibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economiche evidentemente non preordinata o colposamente determinata, comporta non una forma di responsabilità oggettiva ma l'esenzione da responsabilità» (Corte cost., sentenza n. 218 del 1998). Sulle orme di detta pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato che: - la disposizione di cui all'art. 76, comma 4, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 svolge una funzione rafforzativa degli obblighi imposti alla persona sottoposta a misura di prevenzione personale ed è soggetta alle regole ordinarie in tema di colpevolezza in materia penale (Sez. 1, n. 13575 del 6/02/2001, Varriale, Rv. 218785); - non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile (Sez. 1, n. 51874 del 29/10/2019, Romeo, Rv. 277918: nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., rilevando che lo stesso, a seguito del rigetto di una prima tempestiva istanza di rateazione della cauzione perché non adeguatamente documentata, era stato successivamente ammesso a tale beneficio, sia pure successivamente alla scadenza del termine per il versamento). 1.2. Nel caso in esame la Corte di appello di Torino ritiene, al pari del primo Giudice, sussistere in relazione al reato commesso il 7 marzo 2018 (allo scadere del termine fissato per il deposito della cauzione), esclusa la dolosa preordinazione, «il requisito ostativo di una condizione di indigenza colposamente prodotta proprio dall'imputato, il quale aveva in corso un rapporto di lavoro a tempo determinato [...] che si estingueva per 'licenziamento per giusta causa' il 13 settembre 2015» e quindi per «una condotta quantomeno colposa del prevenuto, il quale in seguito si trovava in una condizione di indigenza per propria esclusiva responsabilità [...]». Aggiunge, inoltre, che «nessun rilievo assumono, in questa prospettiva, lo sfratto per morosità del 2019 né la pretesa deficienza cognitiva, che non gli aveva impedito di instaurare valido rapporto di lavoro [...]». La Corte di appello (al pari del primo Giudice), però, non considera, come attentamente evidenziato nella sua requisitoria scritta dal Procuratore generale, che la perdita dell'attività lavorativa era avvenuta circa tre anni prima dell'imposizione della cauzione, peraltro di importo non esiguo (mille euro), e che sullo stato di disoccupazione e, quindi, sulla condizione di indigenza incideva oggettivamente la presenza di un grave deficit cognitivo sopravvenuto (come emerge dalla sentenza di primo grado, che fa riferimento ad una documentazione medica attestante recenti condizioni precarie di salute dell'imputato), avvalorata dalla documentata iscrizione nelle liste occupazionali per persone disabili a partire dal 2017 (di cui dà atto il primo Giudice); e che, pertanto, sulla base di detti elementi fattuali, lo stato di indigenza economica non poteva essere ritenuto colposamente determinato. 2. Si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il