CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31945/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
assise d'appello di CagliariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria difensiva;lette le conclusioni e la memoria delle parti civiliRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 27 giugno 2025 la Corte di assise di appello di Cagliariha confermato quella emessa il 20 novembre 2024 dalla Corte di assise diCagliari con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato responsabile dei delitti diomicidio e rapina commessi il 16 febbraio 2023 in danno di [OSCURATO:PERSONA].Il primo delitto è stato ritenuto aggravato dal nesso teleologico essendostato commesso per eseguire il secondo.2. Le convergenti sentenze di merito hanno ricostruito i fatti sulla base diplurimi indizi costituiti dall’intero materiale di investigativo acquisito con ilconsenso delle parti.Il cadavere di [OSCURATO:PERSONA] veniva rinvenuto dalla figlia il 17 febbraio2023 nell’abitazione nella quale viveva la vittima che presentava numerose feritealla testa e in altre parti del corpo.Il collo era avvolto parzialmente da un cavo.All’interno dell’appartamento erano chiari i segni che evidenziavano come vifosse stata l’apertura dei mobili e il prelevamento di biancheria gettata a terra esparsa per casa.La visione delle immagini di alcune telecamere posizionate all’ingresso dellostabile e all’interno della camera da letto consentiva agli investigatori diindividuare, in termini incontestabili (ed incontestati), la penale responsabilitàdell’imputato per il delitto di omicidio commesso nel pomeriggio del 16 febbraio2023.Introdottosi abusivamente nell’appartamento della vittima, [OSCURATO:PERSONA] colpivaSardu ripetutamente con un martello solitamente usato nell’edilizia,provocandone la morte; inoltre, per come ampiamente illustrato dalle sentenzedi merito (con particolare riferimento a quella di primo grado), rovistavafreneticamente nei mobili e sotto il materasso del letto.La presenza dell’imputato sul uogo del delitto e la certa ascrivibilità dellacondotta proprio a [OSCURATO:PERSONA] venivano desunteda altri elementi indiziari quali lapresenza di tracce ematiche dello stesso sul luogo del delitto, il rinvenimento dioggetti chiaramente riferibili all’omicidio qualche giorno dopo il fatto: un martellotipo mazzetta da edilizia e un coltello da cucina, entrambi imbrattati di sostanzaematica, una tessera sanitaria e un abbonamento ai mezzi pubblici intestati allavittima, uno zaino nero con logo Nike (identico a quello nella disponibilità delsoggetto immortalato dalle telecamere dell’appartamento di [OSCURATO:PERSONA]), una felpanera.Anche su tali oggetti veniva rilevata la presenza di sangue dell’imputato,così come su altri rinvenuti all’interno della sua abitazione posta nel medesimostabile ove si trovava quella della vittima.Quali ulteriori elementi a supporto della ricostruzione della finalità predatoriadell’azione commessa dall’imputato venivano valorizzate altre due circostanze: ilfatto che quasi un anno prima (14 marzo 2022) [OSCURATO:PERSONA] si era già introdottonell’appartamento della vittima in assenza di quest’ultima, la presenza di unanello d’oro al dito di [OSCURATO:PERSONA] fino alle fasi di poco antecedenti l’omicidio el’assenza dell’oggetto prezioso sul cadavere della vittima.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi per violazionedi legge e vizi di motivazione.3.1. Con il primo ha contestato la ricostruzione dell’aggravante del nessoteleologico.A tale proposito, ha segnalato plurimi elementi fattuali in contrasto rispettoalla ricostruzione dei giudici di merito che hanno impropriamente valorizzatol’episodio precedente del 14 marzo 2022 e illogicamente ritenuto superabilicircostanze contraddittorie quali, ad esempio, il rinvenimento, a distanza digiorni, sul luogo del delitto, della somma in contanti di 275 euro: fatto,all’evidenza, incompatibile con la volontà di impossessamento di beni o preziosi.La presenza di lesioni da difesa sul corpo dell’imputato giustifica,ulteriormente, la ricostruzione alternativa prospettata dal ricorrente eimmotivatamente reputata priva di fondamento.Peraltro, alcuna indagine specifica è stata compiuta con riferimento allaconsapevolezza e volontà dell’imputato di commettere il reato contro ilpatrimonio.Dall’esclusione dell’aggravante avrebbe dovuto evincersi l’ammissibilità dellarichiesta di giudizio abbreviato con la conseguente rimodulazione del trattamentosanzionatorio.3.2. Il secondo motivo ha ad oggetto la sussistenza del reato di rapina.Gli oggetti sottratti dall’appartamento della vittima (la tessera sanitaria el’abbonamento ai mezzi pubblici) erano privi di valore economico, con laconseguenza che non può configurarsi la finalità di profitto di cui alla normaincriminatrice dell’art. 628 cod. pen.Inoltre, il mancato rinvenimento dell’anello, considerato lo svolgimento deifatti, doveva ritenersi compatibile anche con il suo possibile smarrimento o,ancora, considerato che l’autovettura della vittima è stata spostata da ignoti il 10marzo 2023, quando [OSCURATO:PERSONA] si trovava in custodia cautelare, con il fatto che altrisoggetti hanno avuto accesso all’abitazione della vittima.4. Il difensore dell’imputato ha depositato motivi nuovi e contestualememoria difensiva insistendo nell’accoglimento delle ragioni poste a fondamentodel ricorso, ivi compreso un motivo specificamente riferito al trattamentosanzionatorio in conseguenza del postulato accoglimento della prima censurasull’aggravante del nesso teleologico.Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Il difensore della parte civile ha depositato memoria e conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. La sentenza impugnata ha interamente confermato quella emessa dalgiudice di primo grado.Giova, pertanto richiamare il principio affermato da questa Corte in base alquale «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd."doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiamia quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delleprove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale» (Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).In termini, fra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595 secondo cui «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, lastruttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primogrado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando igiudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteriomogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggilogico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazionedegli elementi di prova posti a fondamento della decisione».3. Operata tale premessa, passando all’esame del primo motivo di ricorso,va detto che le convergenti sentenze di merito hanno ricostruito la sussistenzadel nesso teleologico in termini esenti da vizi.I giudici di merito, con particolare riferimento a quelli di primo grado (sivedano le pagg. 6 e seguenti della sentenza della Corte di assise di Cagliari) sisono ampiamente soffermati sulle risultanze dei video che hanno ripreso quantoavvenuto all’interno dell’appartamento ove abitava la vittima.L’imputato è stato notato nitidamente mentre rovistava nei mobili, spostavala biancheria e, quindi, all’atto del compimento di una condotta contestuale allascomparsa dalle immagini di [OSCURATO:PERSONA], e la cui finalità è stata ricostruitacome funzionalmente volta all’impossessamento di beni appartenuti al defunto.In tal senso (anche se non esclusivamente, al contrario di quanto sostenutoin ricorso) sono stati richiamati i precedenti specifici per reati contro il patrimoniodei quali è gravato l’imputato il quale, in passato, già si era introdotto in casadella vittima.Inoltre, particolare adeguatamente valorizzato nelle sentenze di merito eillogicamente svilito dal ricorrente nella propria alternativa rappresentazione dicui all’atto introduttivo, nella disponibilità dell’imputato sono stati rinvenuti piùoggetti appartenenti alla vittima e chiaramente sottratti dall’appartamento ove lastessa viveva.L’elemento soggettivo è stato congruamente ricostruito sulla scorta dellosvolgimento dei fatti e, sul punto, la censura è del tutto aspecifica essendosilimitato il ricorrente a dedure la carenza di consapevolezza e volontà dicommettere il reato fine per mezzo dell’omicidio.A quanto fin qui esposto, va aggiunto il mancato rinvenimento dell’anelloche si trovava al dito della vittima poco prima che la stessa venisse uccisa daCongiu.La sparizione dell’oggetto prezioso, nella situazione data e nelle circostanzeampiamente descritte dai giudici di merito, costituisce un ulteriore elementoindiziario convergente rispetto alla effettiva finalità della complessiva azionedell’imputato che, anche su tale aspetto, ha svolto rilievi fattuali e, comunque,inidonei a mettere in crisi la ricostruzione di cui alla sentenza impugnata.Quanto alle pretese lesioni da difesa che l’imputato avrebbe riportato, ilricorrente non si confronta con quanto illustrato (sulla scorta della consulenzaredatta dal medico legale, dott. [OSCURATO:PERSONA]) a pag. 19 della sentenza di primogrado, laddove è stato dato atto della presenza di lesioni da difesa sulla vittima edella riferibilità della ferita nel palmo della mano dell’imputato all’uso del coltello,non già ad una condotta difensiva rispetto ad un attacco sferrato da [OSCURATO:PERSONA].Dunque, la contestualità temporale dell’azione predatoria che ha fattoseguito, senza alcuna soluzione di continuità, all’omicidio commesso in danno diVenerato [OSCURATO:PERSONA] rende la ricostruzione dei giudici di merito priva di qualsiasiprofilo di contraddittorietà o illogicità.Si tratta di elementi che la Corte di assise di appello, con valutazionesintetica ma efficace, ha unitariamente valutato, come desumibile dalle pagg. 6 e7 della sentenza impugnata laddove i giudici distrettuali hanno operato unadisamina complessiva delle emergenze istruttorie valutandole globalmente epervenendo a conclusioni esenti dalle censure difensive.Infine, sono privi di rilievo decisivo sia il mancato rinvenimento dell’anello, lacui scomparsa contestualmente all’omicidio è dato emerso dalla visione delleimmagini delle telecamere, sia il rinvenimento, a distanza di giorni, di unasomma di denaro in contanti all’interno dell’abitazione della vittima ; si tratta dielemento fattuale che non è stato trascurato dai giudici di merito che hannologicamente fatto riferimento alla plausibile distrazione dell’imputato, siccomecompatibile con la condizione di turbamento nella quale egli si trovava almomento dell’accesso abusivo all’appartamento della vittima.Da quanto esposto deriva che, al netto di quanto recentemente affermato daSez. U, n. 16114 del 27/11/2025, dep. 2026, P., Rv. 289897 – 01 in tema dirapporto tra la diversa fattispecie della rapina c.d. "impropria" e la morte dellapersona offesa in punto di configurabilità, in riferimento al reato di omicidiovolontario, della circostanza aggravante del nesso teleologico di cui agli artt.576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen., nel caso in esame,risulta ampiamente dimostrata la configurabilità dell’aggravante contestata.Consegue, pertanto, l’infondatezza del motivo di ricorso e di quello nuovo,nonché la correttezza della esclusione dell’ammissione del ricorrente al giudizioabbreviato.4. Quanto al secondo motivo, ad integrazione di quanto esposto al paragrafoche precede, si evidenzia che la ricostruzione dei giudici di merito prende lemosse dall’editto imputativo nel quale è stato contestato al ricorrente di essersiimpossessato di «beni imprecisati» tra cui un anello tipo Chevalier.La versione difensiva è che di tale anello possano essersi impossessati altri.Plurimi e convergenti elementi sono stati posti a base della tesidell’impossessamento dell’anello da parte dell’imputato.Il dato temporale della sparizione dell’oggetto in esatta coincidenza conl’omicidio è dato che, del tutto logicamente, è stato valorizzato, così come lemodalità dell’azione.La tesi difensiva sul punto si articola in deduzioni che, da un lato, hannonatura meramente fattuale e sollecitano una inammissibile rivalutazione dimerito incompatibile con la natura del giudizio di questa Corte di legittimità,dall’altro non colgono alcuna manifesta contraddittorietà o illogicità dellamotivazione.Invero, non integra alcun difetto di motivazione la circostanza che l’anellonon sia stato rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, né l’avvenutospostamento dell’autovettura della vittima in epoca successiva all’omicidio,con la ricostruzione operata dalle sentenze di merito.Peraltro, ad ogni modo, l’impossessamento di beni (quali la tessera sanitariao un abbonamento ai mezzi pubblici) contenenti dati personali può essereritenuto integrante il reato di rapina tenuto conto della funzione di tali documentie delle informazioni in esse contenute, oltre che per le spese da sostenere perottenere la nuova emissione delle carte (valutazione che riguarda,specificamente, l ’abbonamento ai mezzi pubblici).5. Alla luce di quanto sin qui esposto conseguono il rigetto del ricorso e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che dellespese sostenute dalle parti civili costituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e IsabelSardu che si liquidano, nei limiti di quanto richiesto, nella misura indicata indispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili SarduDaniela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro tremila, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA]