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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 34837/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7144-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesi personalmente ex art. 86 c.p.c.; - controricorrenti - nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesi personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CESI, 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GELA, depositata il 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. / / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in sei motivi avverso l'ordinanza n. 6357/2018 del Tribunale di Gela, pubblicata il 13 dicembre 2018.

Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato in unico motivo.

Ric. 2019 n. 07144 sez. 52 - ud. 09-09-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Il Tribunale di Gela, previa riunione dei giudizi, ha rigettato le opposizioni formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso i due decreti ingiuntivi n. 678/2014 e n. 153/2014 emessi, rispettivamente, il primo su domanda dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo su domanda dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi per gli importi di C 76.841,39 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di C 79.839,18 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di C 60.414,70 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e interessi legali.

Le pretese trovano fondamento in un "patto di quota lite" contenuto in scrittura privata del 12 gennaio 2009 e correlato all'attività professionale svolta dai due codifensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio civile per il risarcimento dei danni da morte di un congiunto degli assistiti, definito dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 391/2013.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria contenente conclusioni motivate.

I ricorrenti ed i controricorrenti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che il ricorso incidentale condizionato proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concerne la questione della operatività del mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, questione la cui decisione è stata rimessa dalla Terza Sezione civile alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021, e sarà trattata nella prossima udienza del 26 ottobre 2021, sicché Ric. 2019 n. 07144 sez. 52 - ud. 09-09-2021 -3- appare opportuno rinviare al causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite.

P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2021.

Il Presidente ' CORTP rfi CANNA210

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7144-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesi personalmente ex art. 86 c.p.c.; - controricorrenti - nonché sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difesi personalmente ex art. 86 c.p.c.; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CESI, 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di GELA, depositata il 28/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. / / [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in sei motivi avverso l'ordinanza n. 6357/2018 del Tribunale di Gela, pubblicata il 13 dicembre 2018. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato in unico motivo. Ric. 2019 n. 07144 sez. 52 - ud. 09-09-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno notificato controricorso per resistere al ricorso incidentale. Il Tribunale di Gela, previa riunione dei giudizi, ha rigettato le opposizioni formulate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso i due decreti ingiuntivi n. 678/2014 e n. 153/2014 emessi, rispettivamente, il primo su domanda dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo su domanda dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi per gli importi di C 76.841,39 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di C 79.839,18 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di C 60.414,70 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. e interessi legali. Le pretese trovano fondamento in un "patto di quota lite" contenuto in scrittura privata del 12 gennaio 2009 e correlato all'attività professionale svolta dai due codifensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un giudizio civile per il risarcimento dei danni da morte di un congiunto degli assistiti, definito dal Tribunale di Caltanissetta con sentenza n. 391/2013. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria contenente conclusioni motivate. I ricorrenti ed i controricorrenti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che il ricorso incidentale condizionato proposto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] concerne la questione della operatività del mutamento del rito ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, questione la cui decisione è stata rimessa dalla Terza Sezione civile alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 13556/2021 del 18 maggio 2021, e sarà trattata nella prossima udienza del 26 ottobre 2021, sicché Ric. 2019 n. 07144 sez. 52 - ud. 09-09-2021 -3- appare opportuno rinviare al causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite. P. Q. M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 settembre 2021. Il Presidente ' CORTP rfi CANNA210
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