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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 ottobre 2026

Cassazione n. 26274/2026

Testo disponibile della fonte

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contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 523/2025depositata il 27/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26454/2025 Numero di raccolta generale 26274/2026Numero sezionale 3674/2026 Data pubblicazione 05/10/20261.

Con ricorso al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto: diessere stato dipendente del Comune di Torino sino al 2 gennaio 2019,allorché hanno acquistato efficacia le dimissioni da lui rassegnate il 27dicembre 2018; che in precedenza, nel febbraio 2017, quando ilrapporto di lavoro era ancora in essere, aveva chiesto l’assegnazionetemporanea al Ministero della giustizia, che non prestò tuttavial’assenso; che in epoca successiva alle dimissioni aveva appreso che ilrigetto dell’istanza di assegnazione al Ministero della giustizia trovavaragione in alcune sanzioni disciplinari di cui era stato destinatario, chenon erano in realtà più esistenti.Su queste basi, ha chiesto al Tribunale di Torino di voler dichiararel’illegittimità del diniego opposto e, previo annullamento delledimissioni rassegnate, la condanna del Comune di Torino allareintegrazione nel posto di lavoro in precedenza ricoperto, oltre alrisarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1348/2025, ha rigettato ilricorso e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 523/2025,pubblicata il 27 novembre 2025, l’ha confermata, respingendo l’appelloproposto dal [OSCURATO:PERSONA].Per la cassazione della sentenza d’appello, ricorre il [OSCURATO:PERSONA] conricorso affidato a cinque motivi.2.

Con provvedimento del 13 aprile 2026, il Consigliere delegato dalPresidente della Quarta Sezione ha formulato una proposta didefinizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c.Il ricorrente, con istanza del 15 aprile 2026, ha chiesto la decisione.Il Comune di Torino resiste con controricorso, illustrato da memoria.Il Ministero è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare, occorre provvedere sulla richiesta di rimessioneNumero registro generale 26454/2025 Numero di raccolta generale 26274/2026Numero sezionale 3674/2026 Data pubblicazione 05/10/2026in termini formulata dal Comune di Torino il 29 gennaio 2026, sullaquale era stata riservata al Collegio ogni decisione, atteso che a quelladata l’atto cui si riferisce l’istanza era stato già depositato, sia purtardivamente.L’istanza merita accoglimento, in quanto risulta che il mancatodeposito del controricorso l’ultimo giorno utile, il 19 gennaio 2026, èdipeso da un malfunzionamento del sistema informatico verificatosiquello stesso giorno e il deposito è stato effettuato il giorno successivo,una volta risolti i problemi tecnici.La decadenza in cui è incorso il controricorrente è dunque dipesa dacausa a lui non imputabile, il che giustifica la rimessione in termini.2.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione degli artt. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, per avere la Corte territoriale ritenutoirrilevante il fatto che le sanzioni disciplinari alla base del diniegoopposto alla richiesta di assegnazione temporanea fossero all’epocaestinte.2.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’erratavalutazione del nesso causale tra dimissioni e diniego di comando.3.

I motivi, da trattare congiuntamente in quanto vertenti sulmedesimo oggetto, sono inammissibili.4.

Al di là della assoluta genericità del secondo motivo, in cui non sononeppure indicate le norme che si assumono violate, va osservato che laCorte territoriale ha rigettato la domanda principale sulla base diplurime argomentazioni, con le quali il ricorrente non si confrontaadeguatamente.Oltre ad affermare la carenza di interesse ad agire del ricorrente inordine alla domanda avente per oggetto l’illegittimità del diniegodell’istanza di trasferimento, sul presupposto che, una volta cessato perNumero registro generale 26454/2025 Numero di raccolta generale 26274/2026Numero sezionale 3674/2026 Data pubblicazione 05/10/2026dimissioni il rapporto di lavoro con l’ente, il [OSCURATO:PERSONA] non avesseinteresse a far valere quella illegittimità, la Corte d’appello ha ritenutoche l’annullamento delle dimissioni fosse stato inammissibilmenterichiesto solo in grado di appello e che la relativa azione fossecomunque prescritta.Su tali aspetti, che costituiscono autonome ratio decidendi dellasentenza impugnata, nulla osserva il ricorrente, con conseguenteinammissibilità delle censure mosse.5.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la mancata considerazionedi documenti essenziali.6.

Il motivo è inammissibile, perché, oltre a non indicare quali normesostanziali e processuali sarebbero state violate, in alcun modo lasciacomprendere alla Corte quali siano i documenti che la decisione nonavrebbe valutato e in quale occasione sarebbero stati portatiall’attenzione dei giudici di merito.Ne scaturisce un assoluto difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.7.

La stessa sorte tocca al quarto motivo, con cui il [OSCURATO:PERSONA], anchequi senza menzionare le norme che ritiene violate, lamenta una omessavalutazione delle prove, ma non indica di quali prove si tratti e comeesse siano stiano state introdotte nel giudizio.8.

Con il quinto motivo, privo anch’esso dell’indicazione del mezzoutilizzato e delle norme che ritiene violate, il ricorrente contesta lacondanna alle spese pronunciata dalla Corte d’appello ai suoi danni.Al di là della genericità che comunque affligge il motivo, esso èinfondato, poiché la Corte territoriale ha esplicitamente giustificato lacondanna alle spese con la soccombenza del [OSCURATO:PERSONA], il che èsufficiente a renderla conforme all’art. 91 c.p.c., che pone come regola-base proprio quella secondo cui l’onere delle spese grava sulla partesoccombente.Numero registro generale 26454/2025 Numero di raccolta generale 26274/2026Numero sezionale 3674/2026 Data pubblicazione 05/10/20269.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

Le speseseguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo.

Non occorre provvedere sulle spese nei confronti delMinistero della giustizia, rimasto intimato.Inoltre, la conformità della decisione alla proposta di definizione ex art.380-bis, terzo comma, c.p.c. giustifica la condanna del ricorrente aisensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro2.000 a favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma,cod. proc. civ., nonché al pagamento, a favore della Cassa delleammende, dell’importo di euro 1.000, ai sensi dell’art. 96, quartocomma, cod. proc. civ.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 523/2025depositata il 27/11/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26454/2025 Numero di raccolta generale 26274/2026Numero sezionale 3674/2026 Data pubblicazione 05/10/20261. Con ricorso al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto: diessere stato dipendente del Comune di Torino sino al 2 gennaio 2019,allorché hanno acquistato efficacia le dimissioni da lui rassegnate il 27dicembre 2018; che in precedenza, nel febbraio 2017, quando ilrapporto di lavoro era ancora in essere, aveva chiesto l’assegnazionetemporanea al Ministero della giustizia, che non prestò tuttavial’assenso; che in epoca successiva alle dimissioni aveva appreso che ilrigetto dell’istanza di assegnazione al Ministero della giustizia trovavaragione in alcune sanzioni disciplinari di cui era stato destinatario, chenon erano in realtà più esistenti.Su queste basi, ha chiesto al Tribunale di Torino di voler dichiararel’illegittimità del diniego opposto e, previo annullamento delledimissioni rassegnate, la condanna del Comune di Torino allareintegrazione nel posto di lavoro in precedenza ricoperto, oltre alrisarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1348/2025, ha rigettato ilricorso e la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 523/2025,pubblicata il 27 novembre 2025, l’ha confermata, respingendo l’appelloproposto dal [OSCURATO:PERSONA].Per la cassazione della sentenza d’appello, ricorre il [OSCURATO:PERSONA] conricorso affidato a cinque motivi.2. Con provvedimento del 13 aprile 2026, il Consigliere delegato dalPresidente della Quarta Sezione ha formulato una proposta didefinizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c.Il ricorrente, con istanza del 15 aprile 2026, ha chiesto la decisione.Il Comune di Torino resiste con controricorso, illustrato da memoria.Il Ministero è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre provvedere sulla richiesta di rimessioneNumero registro generale 26454/2025 Numero di raccolta generale 26274/2026Numero sezionale 3674/2026 Data pubblicazione 05/10/2026in termini formulata dal Comune di Torino il 29 gennaio 2026, sullaquale era stata riservata al Collegio ogni decisione, atteso che a quelladata l’atto cui si riferisce l’istanza era stato già depositato, sia purtardivamente.L’istanza merita accoglimento, in quanto risulta che il mancatodeposito del controricorso l’ultimo giorno utile, il 19 gennaio 2026, èdipeso da un malfunzionamento del sistema informatico verificatosiquello stesso giorno e il deposito è stato effettuato il giorno successivo,una volta risolti i problemi tecnici.La decadenza in cui è incorso il controricorrente è dunque dipesa dacausa a lui non imputabile, il che giustifica la rimessione in termini.2. Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi ilricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,la violazione degli artt. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 e42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, per avere la Corte territoriale ritenutoirrilevante il fatto che le sanzioni disciplinari alla base del diniegoopposto alla richiesta di assegnazione temporanea fossero all’epocaestinte.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l’erratavalutazione del nesso causale tra dimissioni e diniego di comando.3. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto vertenti sulmedesimo oggetto, sono inammissibili.4. Al di là della assoluta genericità del secondo motivo, in cui non sononeppure indicate le norme che si assumono violate, va osservato che laCorte territoriale ha rigettato la domanda principale sulla base diplurime argomentazioni, con le quali il ricorrente non si confrontaadeguatamente.Oltre ad affermare la carenza di interesse ad agire del ricorrente inordine alla domanda avente per oggetto l’illegittimità del diniegodell’istanza di trasferimento, sul presupposto che, una volta cessato perNumero registro generale 26454/2025 Numero di raccolta generale 26274/2026Numero sezionale 3674/2026 Data pubblicazione 05/10/2026dimissioni il rapporto di lavoro con l’ente, il [OSCURATO:PERSONA] non avesseinteresse a far valere quella illegittimità, la Corte d’appello ha ritenutoche l’annullamento delle dimissioni fosse stato inammissibilmenterichiesto solo in grado di appello e che la relativa azione fossecomunque prescritta.Su tali aspetti, che costituiscono autonome ratio decidendi dellasentenza impugnata, nulla osserva il ricorrente, con conseguenteinammissibilità delle censure mosse.5. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la mancata considerazionedi documenti essenziali.6. Il motivo è inammissibile, perché, oltre a non indicare quali normesostanziali e processuali sarebbero state violate, in alcun modo lasciacomprendere alla Corte quali siano i documenti che la decisione nonavrebbe valutato e in quale occasione sarebbero stati portatiall’attenzione dei giudici di merito.Ne scaturisce un assoluto difetto di specificità ex art. 366 c.p.c.7. La stessa sorte tocca al quarto motivo, con cui il [OSCURATO:PERSONA], anchequi senza menzionare le norme che ritiene violate, lamenta una omessavalutazione delle prove, ma non indica di quali prove si tratti e comeesse siano stiano state introdotte nel giudizio.8. Con il quinto motivo, privo anch’esso dell’indicazione del mezzoutilizzato e delle norme che ritiene violate, il ricorrente contesta lacondanna alle spese pronunciata dalla Corte d’appello ai suoi danni.Al di là della genericità che comunque affligge il motivo, esso èinfondato, poiché la Corte territoriale ha esplicitamente giustificato lacondanna alle spese con la soccombenza del [OSCURATO:PERSONA], il che èsufficiente a renderla conforme all’art. 91 c.p.c., che pone come regola-base proprio quella secondo cui l’onere delle spese grava sulla partesoccombente.Numero registro generale 26454/2025 Numero di raccolta generale 26274/2026Numero sezionale 3674/2026 Data pubblicazione 05/10/20269. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Le speseseguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata indispositivo. Non occorre provvedere sulle spese nei confronti delMinistero della giustizia, rimasto intimato.Inoltre, la conformità della decisione alla proposta di definizione ex art.380-bis, terzo comma, c.p.c. giustifica la condanna del ricorrente aisensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro5.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre alrimborso delle spese generali del 15% e agli accessori di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro2.000 a favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma,cod. proc. civ., nonché al pagamento, a favore della Cassa delleammende, dell’importo di euro 1.000, ai sensi dell’art. 96, quartocomma, cod. proc. civ.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
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